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Ordinanza — n. 2088/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and process extinguished due to appellant's formal withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2088/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Max Fin s.r.l. had previously filed an appeal against a second-instance judgment confirming the termination of a leasing contract due to breach by the tenant. The withdrawal was accepted by the respondent, Unicredit Leasing s.p.a., leading to the complete extinction of the proceedings and mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant formally withdraws the suit before the hearing, provided the withdrawal is accepted by the respondent, resulting in the extinction of the process and mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of suit extinction of process litigation costs mutual compensation procedural termination civil procedure code disdetta del contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
resiste con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la Max Fin s.r.l.
art. 345 c.p
art. 390 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 15996/2019 proposto da: NI_AX FIN s.r.1., in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti ENRICO MANGO e NICOLA CANTARELLI; - ricorrente - contro UNICREDIT LEASING s.p.a., in persona del legale rappresentante e Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in RONL-k Via Marianna Dionigi 43 presso lo studio dell'avv.to GIANCARLO CATAVELLO che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 684/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere Dott.

MARCO DELL'UTRI. R.G.N. 15996/2019 - Adunanza dcl 19/10/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 15/2/2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Unicredit Leasing s.p.a. (già Locat s.p.a.), ha pronunciato la risoluzione del contratto di leasing im- mobiliare originariamente concluso tra la Locat s.p.a. (in qualità di con- cedente) e la Max Fin s.r.l. (in qualità di utilizzatrice) per inadempi- mento di quest'ultima, con la condanna della Grant Gestioni s.r.l. (af- fittuaria avente causa dalla Max Fin s.r.I.) alla restituzione, in favore di Unicredit Leasing s.p.a., degli immobili ancora detenuti; a fondamento della decisione assunta, per quel che rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Max Fin s.r.I., avendo la stessa invocato la pretesa nul- lità del contratto di leasing per la prima volta in sede d'appello (e, per- tanto, in violazione dell'art. 345 c.p.c.) e, in ogni caso, in contrasto con il giudicato sul punto già formatosi a seguito di una precedente sen- tenza emessa dal Tribunale di Milano (avente ad oggetto proprio l'ac- certamento dell'invocata nullità di detto contratto di leasing), nonché a seguito della mancata opposizione, da parte di Max Fin s.r.I., di un decreto ingiuntivo ottenuto nei relativi confronti da Unicredit Leasing s.p.a. per il pagamento di canoni e interessi riferiti al medesimo con- tratto; avverso la sentenza d'appello, Max Fin s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

Unicredit Leasing s.p.a. resiste con controricorso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione non ha depo- sitato conclusioni scritte; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la Max Fin s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso;Adunanza del 19 ottobre 2022 - R.G. n. 15996/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla Unicredit Leasing s.p.a. con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo e com- pensazione delle spese di lite;

Considerato che: il processo dev'essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell'odierna adu- nanza) la società ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di ri- nuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente ai propri difen- sori) e altresì accettato, con separato atto, dalla società controricor- rente; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determi- nare l'effetto dell'estinzione del processo; ritiene il Collegio di disporre, unitamente alla dichiarazione di estin- zione del processo, l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del pre- sente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di