Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2003/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 2003/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 21687/2019proposto da: DOMENICO CAMPO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato NICOLÒ SOLINA che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CESARE FODERÀ,domiciliato ex lege in ROMA , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO GRECO; -controricorrente - e LEONARDO FODERÀ E ROSA MARIA RUGGERI, elettivamente domiciliati in ROMA , presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO MANCUSO LO SARDO e RITA CANTAVENERA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 139 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 2003/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Corte Cost. sentenza n. 346 del 23 settembre 1998); Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri che, ciò posto – fer mo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità ai sensi del quale , nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizionecostituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziari o che determina,fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della noti ficazione nei riguardidel destinatario (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
finzione di notifica postale corretta notificazione notificazione per via diplomatica notifica tardiva dei difetti diritto alla corrispondenza notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 139 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso r.g. n. 21687/2019proposto da: DOMENICO CAMPO, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato NICOLÒ SOLINA che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CESARE FODERÀ,domiciliato ex lege in ROMA , presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO GRECO; -controricorrente - e LEONARDO FODERÀ E ROSA MARIA RUGGERI, elettivamente domiciliati in ROMA , presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO MANCUSO LO SARDO e RITA CANTAVENERA;

Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri -controricorrente - contro PAOLO FODERÀ, VLADIMIRA FODERÀ KADLEC, LUCINA TITONE, PIETRO LANZA DI SCALEA, FRANCESCO LANZA DI SCALEA, MANLIO LANZA DI SCALEA e TERESA LANZA DI SCALEA; -intimati - avverso la sentenza n. 901/2019della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 / 12 /202 2 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri rilevatoche, secondo quanto risultante dagli atti del giudizio, la notificazione dell’atto con il quale il ricorrente ha spontaneamente provveduto a rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del giudizionei confronti di Lucina Titone e Pietro Lanza di Scalea è stata realizzata,a mezzo posta, mediante consegna del plico al portiere dello stabiledei destinatari; che,a seguito di tale conseg na, l’ufficiale postale ha proceduto a darenotizia a i destinatari dell ’ avvenuta notificazione dell'atto a mezzo dilettera raccomandata (secondo quanto prescritto dal quarto comma dell’art. 139 c.p.c. ) , senza tuttavia provvedervi con l’ avviso di ricevimentonel rispetto di quanto imposto d a l l’art. 10 della l egge n. 890/1982considerato in relazione all’art. 2 della stessa legge ; cheun’interpretazione delle disposizioni della legge n. 890/82 sulla notificazione degli atti giudiziari tale da determinare in concreto una (sia pure parziale) menomazione delle prerogative del destinatario della notificazione di un atto rispetto allo standard previsto dalla disciplinalegislativa deve ritenersi lesivo della disciplina costituzionale ; che, a tale proposito, la Corte costituzionale ha espressamente sottolineatocome, se pure “ rientra nella discrezionalità del legislatore laconformazione degli istituti processuali e, quindi, la disc iplina delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentatodal diritto di difesa del notificatario ”, con la conseguenza che“deve […] escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni amezzo posta e quelle pers onalmente eseguite dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delleprime” (cfr.

Corte Cost. sentenza n. 346 del 23 settembre 1998); Adunanzadel 21 dicembre 2022 - R.G. n. 21687/2019 - rel. cons. Marco Dell’Utri che, ciò posto – fer mo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità ai sensi del quale , nella notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizionecostituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziari o che determina,fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della noti ficazione nei riguardidel destinatario (Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017 Rv. 645134 - 01) – deve ritenersi che al l’omessa spedizione della raccomandata previsto dal comma 4 dell’art. 139 c.p.c.da parte dell’ufficiale giudiziario debba equipararsi la spedizione di tale raccomandata da parte dell’ufficiale postale senza l’avviso di ricevimentoprescritto dal combinato disposto degli art t. 2 e 10 della leggen. 890/82 ; ritenuto,pertanto, di dover nuovamente disporre la notificazione delricorso introduttivo del giudizio nei confronti d i Lucina Titone e di PietroLanza di Scalea ;

P.Q.M.

disponela rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo delpresente giudizio nei confronti d i Lucina Titone e di Pietro Lanza di Scalea. Fissail termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presenteordinanza ai fini del l’adempimento di tale incombente . Rinviala causa nuovo ruolo. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civ