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Ordinanza — n. 1993/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1993/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1993/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18335/2020R.G. proposto da GERMED PHARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi, dal quale, unitamente all’Avv. Alberto Tedoldi ed all’Avv. Antonio Giuffrida,è rappresentato e difeso –ricorrente – contro BIOPHARMA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dell’Avv. Emanuele Squarcia, dal quale, unitamente all’Avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1993/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q. M. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Monza, r.g. n. 18335/2020 Cons. est.

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione corruzione nell'esecuzione forzata continuazione dell'esecuzione somministrazione coatta di farmaci azione di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18335/2020R.G. proposto da GERMED PHARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi, dal quale, unitamente all’Avv. Alberto Tedoldi ed all’Avv. Antonio Giuffrida,è rappresentato e difeso –ricorrente – contro BIOPHARMA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dell’Avv. Emanuele Squarcia, dal quale, unitamente all’Avv.

Mario Ciancio.è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 767/2020della CORTE DI APPELLO DI MILANO , depositata il 18 marzo 2020. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 18335/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che con sentenza n. 2171/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in prime cure resa dal Tribunale della stessa città, dichiarò la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti (di produzione di sostanze farmaceutiche) intercorsi tra la Biopharma s.r.l. e la Germed Pharma s.r.l. e condannò quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, distintamente individuati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti contrattuali e complessivamente quantificati, in parte dispositiva, nella misura di euro 3.345.881,09, oltre interessi legalie spese di lite; sull’impugnazione di legittimità spiegata da Germed Pharma s.r.l., questa Corte, con sentenza n. 2125/2017, accolse il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri,cassò la sentenza gravata e dispose rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; agendo in forza della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello capitolina, la Biopharma s.r.l., previa intimazionedi atto di precetto per il pagamento della somma di euro 1.741.791,84 ( corrispondente agli importi per i danni derivanti dai vari contratti, comequantificati nelle statuizioni della pronuncia assertivamente non travolte dalla decisione del giudice di legittimità), intraprese innanzi il Tribunale di Monza in danno della Germed Pharma s.r.l.tre espropriazioni presso terzi; in ciascuna di dette procedure propose opposizione all’esecuzione l’esecutata, assumendo l’insussistenza del titolo esecutivo, siccome integralmente venuto meno per effetto della pronuncia cassatoria; riunite le controversie, svolte le due fasi, sommaria e di merito, l’opposizionevenne accolta in primo grado dal Tribunale di Monza, con pronuncia poi riformata, in appello, dalladecisione in epigrafe indicata la quale, per quanto qui ancora d’interesse, in forza del principio della r.g. n. 18335/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi unità strutturale tra motivazione e dispositivo, ha ravvisato la scomponibilità della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma in plurime statuizioni risarcitorie, alcune delle quali passate in giudicato (e quindi idonee a costituire titolo per l’esecuzione forzata) in ragione della soltanto limitata cassazione resa dalla Suprema Corte; ricorre per cassazione la Germed Pharma s.r.l., affidandosi adue motivi, cui resiste, con controricorso, la Biopharma s.r.l.; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; considerato che è superfluo dare conto dei motivi dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina degli stessi, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; con un recente arresto animato da chiaro intento nomofilattico, questa Corte, dissipando precedenti dubbi euristici, ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);

«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la cui più esaustiva illustrazione si fa richiamo alla diffusa motivazione del citato precedente) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (essenzialmente in funzione di ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; r.g. n. 18335/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio -avente ad oggetto opposizioni all’esecuzione separatamente propostein seno a tre distinte espropriazioni presso terzi , controversie poi riunite e unitariamente decise- non ha nno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato i terzi pignorat i ( Ubibanca, Agenzia delle Entrate, Agenzia Italiana del farmaco, Intesa SanPaolo, Pharma Care, Firma, Just Pharma, Jf Group), nemmeno evocatidal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;

Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Tribunale di Monza, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q. M. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Monza, r.g. n. 18335/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz