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Ordinanza — n. 1860/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court ruling for omitting examination of all post-suspension execution acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment which had failed to examine the validity of all execution acts performed after the title's suspension. The debtor argued that specific acts like the sale request and notary report were invalid, but the lower court only addressed the notice to the co-owner. The court ruled that the lower court violated procedural requirements by ignoring the broader scope of the debtor's request and the general rule prohibiting execution acts after suspension.

Regesto Legislator

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Art. 626 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court must examine all execution acts performed after the suspension of the title's effectiveness; omitting such examination constitutes a violation of the principle of contradiction and the specific rule on execution acts.

Parole chiave

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execution acts validity suspension of title omitted examination procedural violation contradiction principle azione di rivendicazione nel pignoramento continuazione dell'esecuzione contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 626 c.p.c.
Orbene, il Tribunale, dopo essersi soffermato, in via generale, sulla portata dell’art. 626 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 385, third comma, c.p.c.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Ivrea in persona di diverso magistrato , che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).
art. 626 c.p
Orbene, il Tribunale, dopo essersi soffermato, in via generale, sulla portata dell’art. 626 c.p.c.
art. 112 c.p
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Testo completo

el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20878/2020, R.G., proposto da Calogero STURNIOLO; ex lege domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Traversi, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di FINO 1 SECURITISATION s.r.l., e per essa DOVALUE s.p.a. , in persona del l egale r appresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma,Viale America n. 93, presso lo Studio dell’Avvocato Francesca Crivellari , che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Fabrizio Benintendi , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres.

De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. avverso la sentenza n. 402/2020 del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 9 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. FATTI DI CAUSA 1. Con atto del 25 giugno 2018 Calogero Sturniolo , debitore esecutato nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare iniziata da Fino 1 S ecuritisation s.r.l. e, per essa, da D o V alue s.p.a. (già DoBank s.p.a.),propose al giudice dell’esecuzione opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c., deducendo che l’efficacia esecutiva del titolo (decreto ingiuntivo) posto a base dell’ espropriazione immobiliare era stata sospes a dal giudice dell’opposizione a precetto con ordinanzadel precedente 20 febbraio 2018 e che, pertanto, nessun ulteriore atto esecutivo poteva essere compiuto dal creditore procedente; chiese, quindi, dichiararsi l’estinzione, l’improcedibilità o, in subordine, la sospensione dell’esecuzione, con condanna del creditore procedente – il qual e, invece, aveva in essa indebitamente proseguito, chiedendo la vendita dei beni pignorati, depositando la relazione notarile, trascrivendo il pignoramento e notificando l’avviso al comproprietario dell’immobile espropriando – al pagamento delle spese e al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..

2. Il giudice dell’esecuzione, qualificata l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi avverso l’avviso notificato al comproprietario non esecutato, la dichiarò inammissibile, rilevando la carenza di legittimazione del debitore esecutato a contestare la validità dell’avviso di cui all’art.599, secondo comma, c.p.c.; dispose, tuttavia, la sospensione del processo esecutivo ex art.623 c.p.c. , sul presupposto che l’opponente aveva comunque portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione l’esistenza del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres. De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 3.Introdotto il giudizio di merito – nel quale Calogero S turniolo ha invocato, oltre al la conferma della sospensione dell’esecuzione , la declaratoria di inefficacia degli atti esecutivi compiuti dopo l’ordinanza del giudice dell’opposizione a precetto con cui era stata sospesa l’efficacia esecutiva del titolo – il Tribunale di Ivrea, con sentenza 9 maggio 2020, n. 402, ha dichiarato inammissibile la prima domanda e ha rigettato la seconda, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Calogero Sturniolo sullabase di quattro motivi. Risponde con controricorso Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, DoValue s.p.a.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte. Le parti non hannodepositato memorie. Dopo la chiusura della camera di consiglio dell’adunanza camerale del 22 novembre 2022 risulta pervenuta dal ricorrente “istanza di rimessione in termini nel deposito diatto di rinuncia al ricorso”.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile ogni atto pervenuto dal ricorrente in tempo successivo alla chiusura della camera di consiglio, avendo il Collegio esaurito la sua potestà decisionalecon la definizione del ricorso nei sensi che seguono. Sempre in via preliminare, va pure dichiara ta la tardività del controricorso, il quale è stato notificato in data 19 settembre 2020, vale a dire oltre quaranta giorni dopo la notificazione del ricorso, avvenuta il 10 luglio 2020, in violazione del termine stabilito dall’art.370 c.p.c.; termineda computarsi, in materia di opposizioni esecutive, senza la sospensione per il periodo feriale (ex plurimis, da ultimo, Cass.6 settembre 2022, n. 26210).

CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres. De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 1.1.Con il primo motivo (violazione e falsa a pplicazione degli artt.112, 617, 623, 626 e 628 c.p.c.) il ricorrente, sul presupposto che l’opposizione da lui proposta era rivolta non solo contro l’atto di avviso al comproprietario del bene immobile espropriando (come erroneamenteritenuto dal giudice dell’esecuzione ) , bensì contro tutti gli atti compiuti dal creditore pro cedente dopo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, lamenta che il Tribunale , pur correggendo, sul punto, il giudice dell’esecuzione, abbia tuttavia limitato la propria cognizione al predetto avviso, omettendo di esaminare, in violazione dell’art.112 c.p.c., la contestata va lidità d egli altri atti. 1.2.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 39 c.p.c.)il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso il suo interesse ad agire, non ostante l’evidente carattere pregiudizievole di tutti gli atti ( in particolare: l ’ istanza di vendita , il deposito della relazione notarile e la trascrizione del pignoramento ) indebitamente posti in essere dal creditore procedente dopo l a sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; sostiene che il giudice del merito avrebbe invece dovuto riconoscere il suo interesse a proporre opposizione per far valere l’invalidità dei suddetti atti ai sensi dell’art. 626 c. p.c. e, in conformità a ll’orientamento dell a giurisprudenza di legittimità (viene c itata Cass. n. 26285 del 2019), avrebbe dovuto, conseguentemente, procedere al la dichiarazione di litispendenza o alla riunione delle cause con cui erano state proposte due opposizioni per i medesimi motivi. 1.3.Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.626 c.p.c.) il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ritenuto nulli o inefficaci gli atti posti in essere dal c reditore procedente dopo l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutivadel titolo emessa dal giudice dell’opposizione a precetto; deduce che il giudice del merito avrebbe violato il disposto dell’art. 626 c.p.c. , che consentirebbe il CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres.

De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. compimento, durante la sospensione, dei soli atti esecutivi espressamente autorizzati dal giudice dell’esecuzione. 1.4.Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.88, 91, 92 e 96 c.p.c. ) il ricorrente contesta la statuizione con cui è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, deducendo, per un verso, che egli non poteva ritenersi soccombente (in ragione dell’ottenimento, pur parziale, del bene della vita domandato: la sospensione dell’esecuzione);ed evidenziando, per l’altro, la violazione del doveredi lealtà processuale del creditore procedente, che non solo aveva omesso di comunicare l’avvenuta sospensione dell’ efficacia esecutiva del titolo, ma, inspregio ad essa, aveva persino continuato l’esecuzione con la richiestadi vendita de i b en i pignorati .

2. Il secondo motivo, da esaminare preliminarmente rispetto al primo e al terzo per il suo carattere potenzialmente dirimente , deve essere dichiarato inammissibile. In primo luogo, infatti, esso difetta di autosufficienza per non essere stati specificamente indicati il petitume la causa petendi della pregressa opposizione a precetto; tale lacunadel ricorso non consente di verificare sesussistessero i presupposti per l’applicazione, nel caso concreto, dei principi affermati dalla sentenza di questa Corte 17/10/2015, n.26285, ai fini d ella declaratoria della litispendenza (in ipotesi di pendenza delle cause dinanzi ad uffici giudiziari diversi) o della riunione ex art.273 c.p.c. (in ipotesi di contemporanea pendenza presso il medesimo ufficio).

In secondo luogo, il motivo difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che la carenza di interesse ad agire del ricorrente è stata posta dal giudice del merito , non già a fondamento del rigetto della domanda relativa alla declaratoria di inefficacia degli atti esecutivi posti in essere dopo l’ ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutivadel titolo, bensì a fondamento della dichiarazione d i inammissibilità della diversa domanda di conferma CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres. De Stefano Est.

Spaziani Paolo Spaziani est. della sospensione del processo esecutivo, già disposta dal giudice dell’esecuzione. Statuizione, quest’ultima, non attinta da valida censura con l’odierno ricorso percassazione e che è stata emessa sul rilievo che la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, disposta in sede pre- esecutiva dal giudice dell’ opposizione al precetto, avrebbe già determinato, «automaticamente» (p. 4 della sentenza impugnata), la sospensione dell’esec uzione, senza necessità di u n provvedimento formaleulteriore da parte del giudice dell’esecuzione.

3. V enendo al primo motivo del ricorso ( riguardante l’ o messa pronunciasugli atti esecutivi diversi dall’avviso al comproprietario del bene espropriando, posti in e ssere dal creditore proce de nte dopo l’ordinanzadi sospensione e sterna del titolo esecutivo), esso è invece fondato e dal suo accoglimento restano assorbiti sia il terzo motivo (concernente la questione della validità ed efficacia d i tali atti ) , sia il quarto (concernente la statuizionesulle spese, la quale andrà rinnovata tenendo conto dell’esito della controversia in seguito al rinvio conseguentealla cassazione della pronuncia impugnata). 3.1.Infatti, i l Tribunale , dopo aver dichiarato inammissibile , per carenza di interesse ad agire, la prima domanda formulata dell’opponente, avente ad oggetto la conferma della sospensione dell’esecuzione, avrebbe dovuto esaminare, nella sua interezza ( in applicazione della regola generale dell’ art. 112 c.p.c.) , la seconda domanda,con cui era stato richiesto di «dichiarare ovvero comminare l’inefficacia degli atti compiuti dopo l’emissione dell’ordinanza del Tribunale di Ivreadel 20 febbraio 2018 che ha sospeso l’efficacia del titolo esecutivo ovvero di quelli compiuti dopo la sua comunicazione alle parti avvenuta il giorno 9 marzo 2018» (cfr. lo stralcio delle conclusioni rese dal ricorrente nel giudizio di opposizione , come trascritte, tra virgolette, a p.6 del ricorso).

CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres. De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Non èco ntroverso che gli atti in parola non si erano esauriti nel solo avviso al comproprietariodell’immobile espropriando ( che sarebbe stato notificato il 5 giugno 2018), ma erano consistiti, inoltre, nella richiestadi vendita dei b eni pignorati (asser i tamente formulata già il 15 marzo 2018), nel deposito della relazione notarile (asseritamente avvenuto il 27 marzo 2018) e nella trascrizione del pignoramento (asseritamente depositata in data 5 aprile 2018).

Orbene, il Tribunale, dopo essersi soffermato, in via generale, sulla portata dell’art. 626 c.p.c. e sulla nozione di “atto esecutivo” rilevante ai sensi e per gli effettidi t ale disp osiz ione, ha affrontato il problema specifico della validità ed efficaciadei suddetti atti solo con riferimento all’ultimo di essi (l’avviso al comproprietario), omettendo di pre ndere in esame tutti gli altri. Nella motivazione della sentenza impugnata si aff erma che l’opponente non avrebbe assolto l’onere « di contestare in modo sufficientemente specifico la validità di singoli atti com p iuti sussumendoli nel divieto di cui all’art. 626 c.p.c.

» (p. 8); questa affermazione, però, da un lato,contrasta con le specifiche conclusioni rese dalla parte, che aveva domandato ladeclaratoria di inefficacia di tutti gli atti successivi al provvedimento di s ospe n s ione esterna del titolo esecutivo; dall’altro lato , si pone in contrasto con la diversa affermazione conte nu ta nel medesimo co r po motivazion ale , o ve si «esclude che la contestazione dell’opponente avesse (ed abbia) ad oggetto la notifica dell’avviso al comproprietario ex art. 599 c. p.c. », evidentementesul presupposto che si trattasse di opposizione volta a contestaretutti gli atti posti in essere durante l ’ indebita prosecuzione dell’esecuzione «nonostante l’intervenuta pronuncia sulla sospensione dell’efficaciadel titolo » (p. 8, cit. ).

Deve, pertanto , ritenersi sussi stente l’ omessa pronuncia denunciata con il primomotivo di ricorso, che deve essere accolto, con assorbimentodel terzo e del quarto motivo, come già su evidenziato. CC. 22.11.2022 N. R.G. 20878/2020 Pres. De Stefano Est. Spaziani Paolo Spaziani est. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio al Tribunale di Ivrea in persona di diverso magistrato , che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.). P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto ed inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ivrea, in persona di diverso magistrato, anc