Cassation court remands case to public hearing due to systemic legal questions regarding the scope of res judicata after partial cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a public hearing because the legal issues raised by the parties possess nomofilactic value. Germed Pharma argued that the execution title was voided by a prior cassation ruling, while Biopharma contended that specific damage awards remained in force due to the limited scope of the cassation. The Court determined that these complex questions regarding the structural unity of the judgment and the limits of res judicata require a public hearing for resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336, 474, 615 c.p.c.; Art. 1223, 1453 c.c.: When a cassation judgment partially reforms a lower court decision and leaves certain provisions intact, the Court of Cassation must assess whether the remaining provisions retain their binding force for execution; if the resulting legal questions concern the systematic interpretation of general principles, the case must be remanded to a public hearing for a nomofilactic ruling.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18332/2020R.G. proposto da GERMED PHARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi, dal quale, unitamente all’Avv. Alberto Tedoldi ed all’Avv. Antonio Giuffrida,è rappresentato e difeso –ricorrente – contro BIOPHARMA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Mercuri n. 8, presso lo studio dell’Avv.
Emanuele Squarcia, dal quale, unitamente all’Avv. Mario Ciancio.è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 4530/2019 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 14 novembre20 19 . OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 18332/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; considerato che con sentenza n. 2171/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in prime cure resa dal Tribunale della stessa città, dichiarò la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti (di produzione di sostanze farmaceutiche) intercorsi tra la Biopharma s.r.l. e la Germed Pharma s.r.l. e condannò quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, distintamente individuati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti contrattuali e complessivamente quantificati, in parte dispositiva, nella misura di euro 3.345.881,09, oltre interessi legalie spese di lite; sull’impugnazione di legittimità spiegata da Germed Pharma s.r.l., questa Corte, con sentenza n. 2125/2017, accolse il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri,cassò la sentenza gravata e dispose rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; agendo in forza della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello capitolina, la Biopharma s.r.l. intimò alla Germed Pharma s.r.l. precetto per il pagamento della somma di euro 1.741.791,84, corrispondente agli importi per i danni derivanti dai vari contratti come quantificati nelle statuizioni della pronuncia assertivamente non travolte dalla decisione del giudice di legittimità; avverso il precetto propose opposizione all’esecuzione la società intimata, assumendo l’insussistenza del titolo esecutivo, siccome integralmente venuto meno per effetto della pronuncia cassatoria; l’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di Monza, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata la quale, per quanto qui ancora d’interesse, in forza del principio della unità strutturale tra motivazione e dispositivo, ha ravvisato la scomponibilità della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma in plurime statuizioni r.g. n. 18332/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi risarcitorie, alcune delle quali passate in giudicato (e quindi idonee a costituire titolo per l’esecuzione forzata) in ragione della soltanto limitata cassazione pronunciata dalla Suprema Corte; ricorre per cassazione la Germed Pharma s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Biopharma s.r.l.; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; con l’unico, complesso, motivo di impugnazione articolato, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 474 e 615 cod. proc. civ. (poiché «l’unico capo di condanna a risarcire i danni contenuto nella sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma è stato cassato con rinvio anteriormente alla notifica del precetto»), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1453 cod. civ. («non avendo la Corte di merito tenuto conto del recupero, in capo a Biopharma, della disponibilità dei dossier farmaceutici oggetto dei contratti di vendita dichiarati risolti»), violazione dell’effetto caudcatorio e falsa applicazione dell’effetto espansivo della cassazione (art. 336 cod. proc. civ.), difetto assoluto di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.) e violazione dei limiti istituzionali della cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.); le questioni indotte dalla doglianza in tal maniera formulata, concernendo l’esatta portata da attribuire a princìpi generali di indubbio rilievo sistematico, assumono valenza nomofilattica e suggeriscono, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma,