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Ordinanza — n. 1654/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds but allows claim regarding lawyer fee liquidation below minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1654/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the procedural objection regarding the power of attorney's location but allowed the appeal concerning the liquidation of legal fees. The appellant argued that the first-instance judge failed to justify awarding fees below the statutory minimums for the proceedings. Consequently, the case was remanded to a different judge at the Rome Tribunal for a new factual assessment of the lawyer's work.

Regesto Legislator

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Art. 365 cod. proc. civ.; Art. 4 d.m. 5/4/2014 n. 55: The power of attorney is valid if topographically linked to the act, and the determination of lawyer fees within the tariff range is a discretionary act not subject to cassation review without specific motivation.

Parole chiave

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power of attorney validity legal fee liquidation statutory minimums judicial discretion remand for new trial cassation procedure tariff tables opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 365 cod. proc. civ.
Valle richiesto dall’art. 365 cod.
Art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2014, n. 55
civ., violazione e falsa applicazione dell ’ art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m.
d.m. n. 37 del 2018 (Giustizia)
55, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art.
Art. 91 cod. proc. civ.
37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 91 cod.
Art. 83 cod. proc. civ.
art. 83 cod. proc. civ
art. 365 cod. proc. civ
Valle richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ.
art. 1367 cod. civ
art. 159 cod. proc. civ
art. 91 cod. proc. civ
37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 91 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 35270 del 18/11/2021
Cass. n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532 - 01
35270 del 18/11/2021 e in precedenza , con massima specifica, Cass. n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532 - 01), non ha in alcun modo motivato sulla ragione della liquidazione al di sotto dei minimi; la giurisprudenza di questa Corte è ferma del ritenere che (Cass.n.
Cass. n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01
Sez. U n. 36057 del 9/12/2022
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Testo completo

SI Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 22492/2019 proposto da: PannutiFrancesco Domenico, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Pineta Sacchetti, n. 201 presso lo studio dell ’ avvocato Fontanella Gianluca,che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimato - avverso la sentenza n. 1539/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/01/2019; R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatoreC ristiano Valle ; rilevato che Francesco Domenico Pannuti impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma n. 1539 del 22/01/2019 che ha accolto un’opposizione ad estratti di ruolo, fondata sull ’ omessa notifica della cartella di pagamento del Comune di Roma Capitale e sulla conseguente prescrizione del credito per sanzioni, deducendo illegittimità della liquidazione dei compensi sotto i minimi e nei soli confronti dell’Agenzia delle EntrateRiscossione; l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nei cui confronti soltanto è rivolto il ricorso, è rimasta intimata; la causa, chiamata per l’adunanza camerale del dì 08/03/2022, con ordinanza interlocutoria n. 8978 del 18/03/2022è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sullaprocura alle liti apposta, come nel caso di specie, su foglio allegato e non contenente uno specifico riferimento al provvedimento da impugnare; la causa è stata , quindi, nuovamente chiamata per l ’ adunanza camerale del 14/12/2022, per la quale il ProcuratoreGenerale non ha presentato conclusioni scrittee non risulta il deposito di memorie; considerato che il Collegio ritiene che a seguito della pronuncia nomofilattica di Sez.

U n. 36057 del 9/12/2022 la procura rilasciata dal ricorrente, Francesco Domenico Pannuti, per questa sede di legittimità, in favore dell’avvocato Gianluca Fontanella , è da ritenersi conforme ai requisiti di legge, stante il principio di diritto enunciato dalla sentenza del massimo consesso, del seguente tenore: «A seguito della riforma dell’art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calceallo stesso.

Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti»; il ricorso non risulta notificato a Roma Capitale; nella specie, tuttavia, vertendo l’impugnazione soltanto sulla liquidazione delle spese giudiziali, ritiene il Collegio che non debba farsi luogo a integrazione del contraddittorio, secondo il risalente orientamento di questa Corte (Cass. n. 0 1354 del 06/06/1962 Rv. 252186 - 01) :

« Si ha causa inscindibile ogni qualvolta la situazione di diritto sostanziale e processuale imponga che la sentenza sia pronunziata nei confronti di più parti, affinché la sentenza medesima non sia inutiliter data. Pertanto quando tra due delle più parti in causa si controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti in relazione alla posizione rispettiva che le stesse hanno assunto nel giudizio medesimo e pienamente possibile la scissione e non è, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di Cassazione.»;

R.g. n. 22492 del 2019; Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle l’unico motivo di ricorso afferma, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell ’ art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 (Giustizia) e delle tabelle 1 e 2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 91 cod. proc. civ.; il ricorso si incentra sulla liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto euro 343,00 di cui euro 43,00 per spese, in relazioneal giudizio dinanzi al Giudice di P ace ed euro 591,50, di cui euro 91,50 per spese,per la fase di appello; il ricorso è fondato. nella specie, tenuto conto delle tabelle allegate al d.m. (Giustizia) n. 55 del 2014, come modificate con d.m. (Giustizia) n. 37 del 8/03/2018, al ricorrente avrebbero dovuto essere liquidate, pur operando la riduzione massima del cinquanta per cento (50%) le seguenti somme: per il primo grado euro 113 + euro 120 + euro 203 = euro 436,00 ; per il secondo grado euro 203 + euro 203 + euro 405= euro 811,00; il Tribunale di Roma, nella sentenza impugnata, resa il 22/01/2019 e quindi nella piena vigenza del soprarichiamato aggiornamento degli importi, intervenuto circa dieci mesi prima, ha, viceversa, e come già scritto, liquidato, a titolo di onorari, euro 300,00 per il primo grado ed euro 500,50 per la fase di appello, cosicché sono stati violati anche i soli minimi tariffari; il Tribunale di Roma, al contrario di quanto accaduto in altre fattispecie simili (Cass. n. 35270 del 18/11/2021 e in precedenza , con massima specifica, Cass. n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532 - 01), non ha in alcun modo motivato sulla ragione della liquidazione al di sotto dei minimi; la giurisprudenza di questa Corte è ferma del ritenere che (Cass.n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637440 - 01) « In tema di liquidazione R.g. n. 22492 del 2019;

Ad. CC del 14/12/2022; estensore: C. Valle delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità»; nel caso di specie, come già evidenziato, lo scostamento dai minimi tariffari, pur se dimidiati, non è stato attinto dalla motivazione del Tribunale di Roma; il ricorso è, pertanto, accoltoe la causa, in quanto sono necessari accertamenti e apprezzamenti di fatto sull’attività professionale espletata, è rinviata per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese di questa fase di legittimità; p. q. m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diversomagistrato.

Così deciso in Roma, n