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Ordinanza — n. 1493/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific facts proving third-party debt exhaustion regarding registration fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1493/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a creditor against a lower court ruling that awarded him registration fees as an enforceable title. The creditor argued he needed a separate title to recover these costs from his original debtor, while the opposing bank contended the fees were already covered by the seizure order against a third party. The court dismissed the appeal because the appellant failed to provide specific evidence proving the third party's debt was insufficient to cover the fees, making the claim inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: In third-party seizure proceedings, a creditor lacking specific proof that the third party's debt was insufficient to cover registration fees is deemed to lack standing to obtain a separate enforceable title against the original debtor.

Parole chiave

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third party seizure registration fees enforceable title interest to act procedural inadmissibility autorizzazione all’esecuzione spese di esecuzione mandato di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Valle RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Né nel ricorso (che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un profilo di inammissibilità anche ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
art. 100 cod.proc. civ
Valle RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc. civ., ai sensi dell’art.
art. 95 cod. proc. civ
civ.,nonché difetto di motivazione e violazione dell’art. 95 cod. proc. civ.
art. 91 cod. proc. civ
civ., assumendo a fronte del pagamento da parte del terzo della ordinanza di assegnazione, la sua liberazione da ogni obbligo e la necessaria imputazione ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/11/2018, n. 29855
(Cass. 20/11/2018, n. 29855;
Cass. ord. 20/02/2019, n. 4964
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17081/2018 R.G. proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, al lungotevere di PIETRA PAPA, n. 21, presso lo studio dell’avvocato LONGO MAURO che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro UNICREDIT S. p .A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, allavia Federico Cesi, n. 72 , presso l’avvocato BUONAFEDE ACHILLE che larappresenta e difende -controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 6224 /20 18 del TRIBUNALE DI ROMA,depositata i l 2 2 /0 3 /20 18 , notificata il 0 3/04/2018 .

R.G. 17081/2018 Cron. Rep. C.C. 15/11/2022 C.C. 31/3/2022 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE – TASSA DI REGISTRO – RIMBORSO TITOLO ESECUTIVO R.G.17081/2018; Ad. 15/11/2022 Estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Cristiano Valle osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L’avvocato Daniel Del Monte, assumendo di essere creditore di Unicredits.p.a., conveniva quest'ultima innanzi al Giudice di P ace di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro centosettantasei e settantacinque centesimi 176,75, da lui stesso anticipata per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione con cuisi era conclusa l'azione esecutiva per il recupero del credito originario.

Unicredit S.p.a. si costituiva in giudizio ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che al pagamento dell'imposta di registro era tenuto il terzo pignorato , Poste Italiane S.p.a. L a banca convenuta deduceva altresì l’infondatezza della domanda, costituendo l’ordinanza di assegnazione titolo nei soli confronti del terzo pignorato, anche per le spese di registrazione della stessa. La domanda dell’avvocato Del Monte venne accolta dal Giudice di Pace di Roma. Unicredit S.p.a.impugnava la decisione ed il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, con sentenza n. 6224 del 22/03/2018, accoglieva il gravame riformando integralmente la sentenza gravata con declaratoria di inammissibilità della domanda.

Avverso la sentenza del giudice d’appelloil Dal Monte ha proposto ricorso per cassazione,articolato in due motivi. UnicreditS.p.a. ha resistito con controricorso Il Procuratore generale non hadepositato conclusioni scritte . Per l’adunanza camerale del 15/11/2022 entrambe le parti ha nno depositato memorie, nelle quali hanno ribadito le rispettive prospettazioni. R.G.17081/2018; Ad. 15/11/2022 Estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’errore in cui è incorso ilTribunale per avere ritenuto non sussistente l’interesse ad agire in capo all’originario attore.

Lamenta i l ricorrente l’asserita illegittimità del provvedimento, assumendo invero la sussistenza dell’interesse del creditore a munirsi di autonomo ulteriore titolonei confronti del proprio debitore, allorquando, in esito al pagamento del terzo dell’ordinanza di assegnazione, quest’ultimo si sia liberato e svincolato da ogni suo obbligo. Con il secondomotivo l’avvocato Del Monte deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 553 e ss. cod. proc. civ.,nonché difetto di motivazione e violazione dell’art. 95 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.

Il ricorrente si duole della non corretta applicazione dell’art. 95 cod. proc. civ., assumendo a fronte del pagamento da parte del terzo della ordinanza di assegnazione, la sua liberazione da ogni obbligo e la necessaria imputazione ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. al solo debitore dell’onere finanziario della registrazione del provvedimento, con conseguente asserita necessaria attivazione del creditore in sede giudiziaria ordinaria, onde addivenire alla formazione del titolo per ottenerne il recupero. I due motivi del ricorso sono strettamente connessi e possono , pertanto,essere congiuntamente esaminati.

Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili, con le precisazioni ed integrazioni che seguono rispetto alla motivazione espressa nella sentenza impugnata, il cui dispositivo risultacomunque conforme a diritto. R.G.17081/2018; Ad. 15/11/2022 Estensore: C. Valle È pacifico (la circostanza emerge dalla sentenza impugnata ed è confermata sia nel ricorso che nel controricorso) che il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal Del Monte nei confronti di Unicredit S.p.a. abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenentel'espresso addebito alla debitrice esecutata (oltre che dei creditiposti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazionedell'ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazionedei crediti pignorati in favore del creditore procedente(in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensidell'art. 95 cod. p roc . c iv .), onde tale importo poteva essere pretesodal suddetto creditore in sede di escussione del terzo.

In questa situazione, è evidente il difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo dafar valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 cod. p roc . c iv . ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).

È poi del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris, la somma in questione non sia stata (e/o nonpotesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non erastata ancora effettuata la registrazione dell'ordinanza (e nonera stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c od . p roc . c iv . , R.G.17081/2018; Ad. 15/11/2022 Estensore: C. Valle infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente,documentazione del relativo esborso), come del restoin qualche modo riconosce lo stesso ricorrente.

Né nel ricorso (che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un profilo di inammissibilità anche ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. p roc . c iv . ) viene chiarito (e tanto meno viene documentato) se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo, per l'importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell'ordinanza di assegnazione (il cui contenuto, in parte qua, non è specificamente riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è neanche indicata), ivi inclusa quella relativa all'imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, onde non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris. (Cass. 20/11/2018, n. 29855;

Cass. ord. 20/02/2019, n. 4964, entrambe non massimate):in materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia ottenuto, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell'esecuzione, l'assegnazione anche dellesomme occorrenti per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, qualora il debito del terzo pignorato risulti capiente. In tal caso, infatti, egli con l'ordinanza di assegnazione ha già conseguito la piena soddisfazionenei confronti del proprio debitore.

Viceversa, qualora l'importo dovuto per l'imposta di registro non potesse essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitor debitoris, perla differenza farebbe capo ab origine al debitore originario, tenuto arifondere il creditore di tutte R.G.17081/2018; Ad. 15/11/2022 Estensore: C. Valle le spese occorrenti per l'espropriazione forzata , a condizione che il creditore comprovi specificamente l’infruttuosa escussione del terzo pignorato.Il difetto di specificità del ricorso non consente di verificare quale circostanza ricorra in concreto e ciò sarebbe stato, invece, essenzialeai fini della decisione.

Il ricorso deve,pertanto, essere r igett ato . Le spese del giudizio sono regolate secondo i l principio della soccombenzae sono liquidate come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi euro 700,00oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro duecento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis , de