Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to describe specific documents under Art. 366 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to describe the specific documents forming the basis of the dispute as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. The lower court had dismissed the appeal on procedural grounds regarding the qualification of a tax notice, but the Cassation Court found the appellant's arguments insufficient without a detailed inventory of the underlying acts. Consequently, the substantive legal issues regarding the enforceability of the payment notice were not examined due to this procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, cod. proc. civ.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to provide a detailed description of the specific documents that gave rise to the litigation, rendering the legal grounds for the appeal unscrutinizable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19322/2020R.G., proposto da COMUNE DI MURO LUCANO, in persona del Sindaco pro tempore Setaro Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Pagliuca , come da mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, Via di San Tommaso D’Aquino 83, presso lo studio dell'avv. Filomena Mossucca; - ricorrent e - nei confronti di Salvatore BARBIERI , Dario Cono Gerardo BIANCHINI, Francesco NARDIELLO, Brigida CELLA, Nunzio FARENGA, Lucia FARENGA, Franco FARANO, Donatella FARANO, Gerardina C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19322/2020 Pres.
F. De Stefano Est. I. Ambrosi PICCIRILLO, Gerardina ANGELICCHIO , Vito ANGELICCHIO, Domenico ANGELICCHIO, Luigi ANGELICCHIO, Renato CONTURSO, Assunta FERRACANE, Francesco FERRACANE, Domenico Antonio MAROLDA, Lucia PAGLIUCA, Luigi PACELLA, Pasquale PEPE, Gerardo PERILLO E Domenico ZACCARDO; - intimati - nonché nei confronti di SER.FIN. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ora Fallimento GEMA S.p.A., in persona del suo liquidatore; - intimata - per la cassazione della sentenza n. 338/2020 del TRIBUNALE DI POTENZA, pubblicata in data 11 aprile 2020, notificata in data 15 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 17/11/2022 dallaConsigliera d r .ssa Irene AMBROSI ; ritenuto che il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello promosso dalla Curatela fallimentare Gema s.p.a. (già Censul s.r.l. giàSer Fin s.r.l.) avverso la sentenza del Giudice di pace di Bella che aveva annullato i canoni enfiteutici emessi dalla s.r.l.
Ser fin per conto del Comune di Muro Lucano; per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Potenza, dichiarò inammissibile tanto l’appello principale quanto quello incidentale del Comune; in particolare, il giudice di appello ha dato conto che il Giudice di pace aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., stante che gli attori avevano lamentato la mancanza del titolo esecutivo contemplato dall’art. 21 del d. lgs. n. 46/1999; che la prospettazione C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19322/2020 Pres.
F. De Stefano Est. I. Ambrosi attorea verteva, quindi, sulla legittimità dell’iscrizione a ruolo in assenza di titolo esecutivo; ha inoltre osservato che ai fini dello strumento impugnatorio utilizzabile, valeva il principio secondo il quale rilevava la qualificazione resa dal giudice la cui decisione si intenda impugnare, qualificazione che, inoltre, non essendo stata fatto oggetto di specifico motivo d’appello, era passata in giudicato; che infine l’art. 616 cod. proc. civ., nel testo ratione temporis vigente non consentiva l’appello; il Comune di Muro Lucano ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi; le controparti, sebbene intimate, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità ; p arte ricorrente ha depositato memoria; considerato che con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente deduce “l’omessa decisione e (o) vizio di motivazione dell’attività interpretativa in violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ. in relazione all’art. 949 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”; in particolare, lamenta che il giudice dell’appello non ha “tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta (…) limitando la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa”; contesta quanto ritenuto dal giudice di appello e cioè che il giudice di pace avesse qualificato il giudizio introdotto come opposizione esecutiva mentre l’azione proposta dagli attuali resistenti andava semmai qualificata come azione di accertamento negativo delle pretese economiche avanzate nei loro confronti dal Comune di Muro Lucano; con ilsecondo motivo lamenta i l vizio di “ ultra o extra petizione in violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616 cod. proc. civ e dell’art. 949, comma 1, cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ.
C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19322/2020 Pres. F. De Stefano Est. I. Ambrosi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.” in quanto il Tribunale è giunto a sostituire d’ufficio domande non esperite, avendo spinto la propria interpretazione sino a ricostruire una domanda radicalmente difforme da quella proposta; con il terzo motivo di ricorso deduce “ vizio di motivazione apparente in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.”tenuto conto che l’avviso di pagamento per il titolo di cui qui si discute non prevedeva la formazione del ruolo e l’atto comunicato era “l’avviso di una ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910, che non presuppone la formazione di un ruolo esattoriale”; pertanto, l’atto impugnato davanti al giudice di pace non poteva qualificarsi ordinanza-ingiunzione, avendo natura di avviso di accertamento d’una obbligazione non tributaria, che gli opponenti chiedevano dichiararsi, con accertamento negativo, infondata; e dunque la sentenza ha reso una apparente motivazione; i motivi , p er come prospettati e sopra sinteticamente riassunti, non possono trovare positiva considerazione; come già affermato da questa Corte in fattispecie analoga (Cass.
Sez.6-3, 13/10/2022 n. 30106),il ricorso non è conforme alla regola dettata dall’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., tenuto conto che risulta omessa la trascrizione, o quanto meno la dettagliata descrizione dello specifico contenuto, degli atti che hanno dato luogo all’instaurazione della lite e segnatamente dell’asserita richiesta formale di pagamento nei cui confronti hanno introdotto il giudizio Salvatore Barbieri e gli altri destinatari degli avvisi di pagamento dei canoni enfiteutici; neppure l’elenco di detti documenti, sempre in violazione della medesima norma, è indicato nell’elenco in calce al ricorso, né altrimenti vi è specifica indicazione in ordine al loro ingresso nel processo e come, all’interno del medesimo, i medesimi siano reperibili; al riguardo insufficiente è l’istanzadi trasmissione del C.C. 17.11.2022 n. R.G. 19322/2020 Pres.
F. De Stefano Est. I. Ambrosi fascicolo d’ufficio, poiché trattasi di documento che, ove acquisito al processo, dovrebbe trovarsi nel fascicolo di parte (e comunque nemmeno si fa riferimento ad una possibile presenza nel fascicolo d’ufficio –cfr. Cass. n. 11805 del 05/05/2021 Rv. 661377 – 01 e Sez. U, n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 -01); le censure pongono fondamentalmente una questione di qualificazione giuridica della richiesta di pagamento e dell’azione proposta; ma esse, i n mancanza dell’essenziale assolvimento , nel ricorso (a tantonon potendo ovviarsi con alcun altro atto successivo) dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, nei termini sopra indicati, non sono scrutinabili; pertanto,il ricorso va dichiarato inammi ssibile ; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendovi gli intimati rimasti tali; va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13; per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p rocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste