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Sentenza — n. 1460/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 1460/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1460/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 751/19 proposto da: -) Alessandra Moroni, elettivamente domiciliata al proprio indirizzo PEC (alessandramoroni@firenze.pecavvocati.it), difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Citycar s.r.l.; -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 10 novembre 2017 n. 26663; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 391-bis c.p, art. 365 c.p; Sentenza — n. 1460/2023 — snciv · Corte di Cassazione: FATTI DI CAUSA 1. Alessandra Moroni nel 2001 impugnò per cassazione un provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.. Questa Corte dichiarò il ricorso inammissibile con ordinanza 19.6.2012 n. 10044. Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - inammissibilità per tardività Alessandra Moroni impugnò per revocazione la suddetta ordinanza di questa Corte, e il ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza 3.7.2015 n. 13800. Alessandra Moroni impugnò allora per revocazione anche l’ordinanza 13800/15, ed il relativo ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza 10.11.2017 n. 26663.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento istanza di ricusazione tardiva impugnazione della cancellazione autorizzazione susseguente termine di revisione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
751/19 proposto da: -) Alessandra Moroni, elettivamente domiciliata al proprio indirizzo PEC (alessandramoroni@firenze.pecavvocati.it), difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Citycar s.r.l.; -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 10 novembre 2017 n.
art. 391-bis c.p
Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 365 c.p
Il Collegio rileva, inoltre, che la memoria depositata dall’Avvocato Moroni è inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c., atteso che essa non risulta più iscritta all’Albo dei patrocinanti in Cassazione.
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Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 751/19 proposto da: -) Alessandra Moroni, elettivamente domiciliata al proprio indirizzo PEC (alessandramoroni@firenze.pecavvocati.it), difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) Citycar s.r.l.; -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 10 novembre 2017 n. 26663; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. Alessandra Moroni nel 2001 impugnò per cassazione un provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.. Questa Corte dichiarò il ricorso inammissibile con ordinanza 19.6.2012 n. 10044. Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c. - inammissibilità per tardività Alessandra Moroni impugnò per revocazione la suddetta ordinanza di questa Corte, e il ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza 3.7.2015 n. 13800. Alessandra Moroni impugnò allora per revocazione anche l’ordinanza 13800/15, ed il relativo ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza 10.11.2017 n. 26663.

Col ricorso oggi in esame Alessandra Moroni ha impugnato per revocazione anche quest’ultima ordinanza.

2. La Citycar s.r.l. è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso. La Moroni ha depositato memoria. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. L’ordinanza impugnata è stata infatti pubblicata il 10.11.2017, mentre il ricorso è stato notificato il 10.12.2018, e quindi oltre il termine semestrale previsto dall’art. 391 bis, comma primo, c.p.c. Il Collegio rileva, inoltre, che la memoria depositata dall’Avvocato Moroni è inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c., atteso che essa non risulta più iscritta all’Albo dei patrocinanti in Cassazione.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassa