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Ordinanza — n. 1381/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient and unclear exposition of case facts under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1381/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to clearly and concisely expose the facts of the case as required by law. The applicants did not specify the grounds for the third-party opposition filed by SIDAC s.r.l. nor did they detail the defenses raised by the executed debtor, Renato Gentile, during the first instance proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal violated the formal requirements of Article 366, paragraph 3, of the Code of Civil Procedure, rendering the request for a new trial unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal must offer a concise representation of the entire judicial history and legal issues; failure to clearly expose the facts of the case renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility third party opposition exposure of facts Code of Civil Procedure clear and concise appeal procedural requirements third party objection legittimazione attiva degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 3 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile nella sua interezza, a causa della esposizione ora oscura, ora insufficiente, dei fatti di causa: e dunque per violazione dell'onere imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
(-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G.N.
Art. 370 c.p.c.
Infatti il controricorso della AMCO (unica delle controparti ad avere svolto attività difensiva) è stato notificato il 29.7.2020, ma depositato il 17.9.2020, e dunque oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 370 c.p.c..
Art. 3 della I. 7.10.1969 n. 742
Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione esecutiva, non s'applica l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, giusta la previsione di cui all'art. 3 della I. 7.10.1969 n. 742.
art. 619 c.p
Il presente giudizio infatti ha ad oggetto una opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., nella quale il debitore esecutato, chiamato ad integrare il contraddittorio, nel costituirsi formulò ulteriori domande ed eccezioni.
art. 370 c.p
Infatti il controricorso della AMCO (unica delle controparti ad avere svolto attività difensiva) è stato notificato il 29.7.2020, ma depositato il 17.9.2020, e dunque oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 370 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. U - Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17737/20 proposto da: -) Gentile Rosaria Anna e Gravina Anna Luisa, ambedue elettivamente 1.4.,oct e.4...L fiik • GeAt.t•ue (domiciliate a Roma, nellà Cancelleria della Corte di cassazione, difese dall'avvocato Vincenzo d'Errico in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso - ricorrenti - contro -) AMCO Asset Management Company s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore (luigi.caterino@avvocatismcv.it), difeso dall'avvocato Luigi Caterino in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - con troricorrente - nonché -) Intesa San Paolo s.p.a.;

SIDAC s.r.l. in liquidazione; - intimati - avverso la sentenza n. 5005/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del dì 11/10/2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. 2e2,2_ FATTI DI CAUSA te 13 1. L'esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 2. Nel 1994 la società Banco di Napoli s.p.a. chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di Renato Gentile, fideiussore della società SIDAS s.r.I., debitrice del Banco di Napoli.

Renato Gentile propose opposizione al decreto ingiuntivo, che venne rigettata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza 31. luglio 1998.

3. Il credito nel frattempo venne ceduto dalla Banco di Napoli s.p.a. alla società SGA s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in AMCO Asset Management Company s.p.a.; d'ora innanzi„ per brevità, "la AMCO"), la quale conferì mandato per l'esazione di esso alla società San Paolo IMI s.p.a., poi incorporata dalla Intesa Sanpaolo s.p.a..

4. Nel 2008 la SGA s.p.a., avvalendosi del decreto ingiuntivo di cui sopra, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di Renato Gentile, pignorando un immobile. Avverso tale procedura esecutiva propose opposizione di terzo ex art. 619 PY- c.p.c. la società SIDAC s.r.l. (assumendo di essere promissaria acquirente dell'immobile pignorato e di avere proposto azione ex 2932 c.c.). Il ricorso oggi in esame non indica le ragioni della suddetta opposizione. Nel giudizio di opposizione proposto dal terzo SIDAC s.r.l. venne chiamato in causa, in quanto ritenuto litisconsorte necessario, il debitore esecutato Renato Gentile.

5. Con sentenza 27 marzo 2017 n. 1154 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarò inammissibile l'opposizione di terzo, ed assorbite le contestazioni di merito formulate dal debitore esecutato. Rilevò, poi, che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla SGA s.p.a., sollevata da Renato Gentile, era tardiva. La sentenza venne appellata da Rosaria Anna Gentile e Anna Luisa Gravina, qualificatesi eredi di Renato Gentile. R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 6. Con sentenza 16 ottobre 2019 n. 5005 la Corte d'appello di Napoli dichiarò inammissibile il gravame. La Corte d'appello rilevò che le appellanti non avevano dimostrato la propria qualità di eredi del debitore esecutato. Ad abundantiam, la Corte aggiunse che correttamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società procedente, sollevata da Renato Gentile.

7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Rosaria Anna Gentile ed Anna Luisa Gravina con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La AMCO (come s'è detto, nuova ragione sociale della SGA), ha resistito con controricorso. La SIDAC s.r.l. è rimasta intimata. Intimata è rimasta anche la Intesa San Paolo s.p.a., cui il ricorso è stato notificato anche "in proprio", oltre che nella qualità di mandataria della AMCO. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile nella sua interezza, a causa della esposizione ora oscura, ora insufficiente, dei fatti di causa: e dunque per violazione dell'onere imposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, n. 3, c.p.c..

Il presente giudizio infatti ha ad oggetto una opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., nella quale il debitore esecutato, chiamato ad integrare il contraddittorio, nel costituirsi formulò ulteriori domande ed eccezioni. Tuttavia il ricorso per cassazione non indica:: -) né quali furono i motivi di opposizione proposti dal terzo opponente ex art.619 c.p.c.; -) né quali furono le difese svolte dal Renato Gentile, allorché si costituì nel primo grado di giudizio. Sul primo punto il ricorso tace; sul secondo punto si limita a riferire che il giudice di primo grado dichiarò "assorbite le eccezioni sollevate dal Gentile" (p. 3 del ricorso).

R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 Né maggiori informazioni si rinvengono nella illustrazione dei motivi di ricorso. Va da sé, infine, che la trascrizione delle conclusioni formulate nel giudizio d'appello non sana la mancata indicazione delle difese svolte in primo grado. 1.1. In tali casi, come stabilito sinanche dalle Sezioni Unite di questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c.. Un ricorso per cassazione dev'essere infatti chiaro e sintetico, e deve "offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa".

Se quindi esso contenga "una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa (...), così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c.", va sanzionato con l'inammissibilità (ex plurimis, Sez. U - , Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971 - 01).

2. L'inammissibilità del ricorso rende superfluo provvedere sulla richiesta di rinvio a nuovo ruolo, contenuta nella memoria depositata dalle ricorrenti.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese. Infatti il controricorso della AMCO (unica delle controparti ad avere svolto attività difensiva) è stato notificato il 29.7.2020, ma depositato il 17.9.2020, e dunque oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 370 c.p.c.. Ovviamente al presente giudizio, avente ad oggetto una opposizione esecutiva, non s'applica l'istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale, giusta la previsione di cui all'art. 3 della I. 7.10.1969 n. 742. P. q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello R.G.N. 17737/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio