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Ordinanza — n. 1332/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to payment order by ruling non-tributary debt deadlines are not peremptory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1332/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's ruling that declared the opposition inadmissible due to a missed deadline. The appellant argued the thirty-day limit for filing the opposition was peremptory, while the respondent contended it applied only to payment. The court held that for non-tributary debts, such deadlines are not peremptory and do not bar the opposition, though they prevent suspension of execution.

Regesto Legislator

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Art. 3 del R.D. n. 639 del 1910; In oppositions to payment orders for non-tributary debts, the thirty-day deadline is not peremptory and its expiration does not render the opposition inadmissible.

Parole chiave

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opposizione ingiunzione pagamento decreto regio 639 1910 credito non tributario termine decadenza perentorio sospensione esecutività titolo opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

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R.D. n. 639 del 1910, art. 3
Legge n. 689 del 1981, art. 27
1571); l’accoglimento del ricorso per il motivo esposto assorbe il vaglio delle ulteriori due doglianze sollevate, concernenti l’applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/05/2021, n. 12031
Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass.
Cass. 14/03/2007, n. 5926
12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926; Cass.18/09/2003, n.
Cass. 18/09/2003, n. 13751
Cass. 28/02/1996, n. 1571
13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571); l’accoglimento del ricorso per il motivo esposto assorbe il vaglio delle ulteriori due doglianze sollevate, concernenti l’applicazione delle maggiorazioni ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17445/2020 R.G. proposto da ELIA ELENA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall’Avv. Massimo Protopapa –ricorrente – contro ABACO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliat per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difesodall’Avv. Massimo Zampese –controricorrente – nonché contro COMUNE DI BRINDISI –intimato – avverso la sentenza n. 268 /20 20 del TRIBUNALE DI BRINDISI , depositata il 4 giugno 2020;

OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 r.g. n. 17445/2020 Cons. est. Raffaele Rossi udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; rilevato che Elena Elia propose opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa -ai sensi dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - dal la ABACO S.p.A., nella qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Brindisi, per il recupero di un credito causalmente ascritto a sanzione ammnistrativa per violazione al Codice della Strada; dedusse, in sintesi, l’inosservanza del termine di decadenza per la notifica dell’accertamento divenuto definitivo, l’omessa indicazione del numero di ruolo, l’illegittima richiesta di somme per maggiorazioni ex art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689; l’adito Giudice di pace di Brindisi accolsel’opposizione; sull’appello interposto dalla ABACO S.p.A., la decisione in epigrafe indicata ha ritenuto l’inammissibilità dell’opposizione siccome spiegata elasso il termine (trenta giorni dalla notifica) contemplato dall’art. 2 (così in sentenza) del r.d. n. 639 del 1910; ricorre per cassazione Elena Elia , sulla base di tre motivi, cui resiste, con controricorso, la ABACO S.p.A.; non svolge difese in grado di legittimità il Comune di Brindisi; considerato che con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, si censura la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione: si assume, in breve, che il termine richiamato dal giudice territoriale è previsto esclusivamente ai fini del pagamento della somma ingiunta, non anche per la proposizione dell’opposizione alla stessa; la doglianza è manifestamente fondata : s econdo il consolidato orientamento di questa Corte -cui si intende dare continuità - , in tema di opposizione avverso ingiunzioni afferenti crediti di natura non tributaria, il termine di cui all’art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, in difetto di espressa qualificazione positiva in tal r.g. n. 17445/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi senso, né per la sua inosservanza è sancita (diversamente da quanto previsto in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in tema di sanzioni amministrative) decadenza o inammissibilità; pertanto,il suo decorso non preclude l’opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l’esistenza o la legittimità della pretesa creditoria, ma impedisce solo di ottenere la sospensione dell’esecutività del titolo(cfr. Cass. 06/05/2021, n. 12031; Cass. 14/03/2007, n. 5926; Cass.18/09/2003, n. 13751; Cass. 28/02/1996, n. 1571); l’accoglimento del ricorso per il motivo esposto assorbe il vaglio delle ulteriori due doglianze sollevate, concernenti l’applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689 del 1981 (secondo motivo) e la corretta quantificazione delle spese di lite (terzo motivo); il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. p.q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi ti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Cam