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Sentenza — n. 1275/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal for procedural errors and non-justiciable legal issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the applicant failed to prove a material error in the original order regarding the deposit of a notification report. The applicant argued the document existed in the file, but the court held that the Supreme Court retains the power to assess procedural grounds even after dismissing a case on preliminary grounds. Furthermore, the court rejected the claim that the original decision was based solely on procedural grounds, noting the presence of substantive legal errors which cannot be challenged via revocation.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The Supreme Court retains the power to examine procedural grounds for inadmissibility even after dismissing a case on preliminary grounds, and revocation appeals cannot challenge substantive legal errors or non-existent documents without proof of material error.

Parole chiave

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revocation appeal procedural inadmissibility material error substantive legal error notification report deposit Supreme Court power contributo unificato ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391-bis c.p
Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
articolo 369 c.p
4202, dichiarò improcedibile il ricorso, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., sul presupposto che la ricorrente non avesse assolto l’onere di depositare, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relativa relazione di notificazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 4678 del 14/02/2022
Sez. 5, Sentenza n. 13989 del 3.5.2022
Sez. 5, Sentenza n. 13989 del 3.5.2022).
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Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 30721/20 proposto da: -) Anna Maria Granara, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore (albertospanu@avvocato.it), difesa dall'avvocato Alberto Spanu in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Amissima Assicurazioni s.p.a.; -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 19 febbraio 2020 n. 4202; udita la relazionedella causa svolta nella udienza pubblica cameralizzata del 26 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. Anna Maria Granata rimase soccombente nel giudizio di merito che la vedeva contrapposta al proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Levante Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Amissima Assicurazioni s.p.a.). Impugnò allora per cassazione la sentenza conclusiva del giudizio di appello (pronunciata dalla corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 182 del 2018). Oggetto:revocazione ex art. 391-bis c.p.c.

2. La Corte di cassazione, con ordinanza 19 febbraio 2020 n. 4202, dichiarò improcedibile il ricorso, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., sul presupposto che la ricorrente non avesse assolto l’onere di depositare, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, anche la relativa relazione di notificazione. Dopo aver affermato ciò, con ulteriore ratio decidendi la suddetta ordinanza aggiunse che, anche se la suddetta relazione di notificazione fosse stata depositata, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, per avere formulato una censura non pertinente rispetto all’effettivo contenuto della sentenza impugnata.

3. La suddetta ordinanza è stata impugnata per revocazione da Anna Maria Granara, con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. La società Amissima non si è difesa. Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ricorrente allega che la relata di notifica della sentenza e la relativa asseverazione di conformità erano allegati sub 3 al fascicolo, ed erano indicati anche nell’indice del fascicolo e nella nota di iscrizione a ruolo.

Deduce perciò che l’ordinanza revocanda è incorsa in un errore materiale, ritenendo inesistente agli atti un documento che per contro era stato ritualmente ed incontestatamente prodotto. 1.1. L’illustrazione del motivo prosegue invocando il principio per cui la Corte di cassazione, dopo aver affermato l’improcedibilità del ricorso originariamente proposto, si era per ciò solo spogliata della potestas iudicandi, sicché tutte le ulteriori considerazioni inerenti l’inammissibilità del ricorso dovevano ritenersi tamquam non essent. Nondimeno, la ricorrente ha dichiarato di voler sottoporre a censura anche questa parte del provvedimento revocando, esponendo le ragioni per le quali essa doveva ritenersi contraria a diritto (pagine 8-18 del ricorso per revocazione). 1.2.

Il motivo è inammissibile, come correttamente rilevato dal Sostituto Procuratore Generale. Infatti il principio per il quale il giudice, una volta ravvisata una ragione di inammissibilità od improcedibilità della domanda, si spoglia della potestas iudicandi, e della conseguente possibilità di esaminare la domanda nel merito, può trovare applicazione soltanto con riferimento alle decisioni pronunciate da un giudice di merito, non da un giudice di ultima istanza, come già stabilito da questa Corte in fattispecie analoghe (Sez. 3- , Sentenza n. 4678 del 14/02/2022;

Sez. 5, Sentenza n. 13989 del 3.5.2022). In tale ultima ipotesi, infatti, l’esistenza di plurime rationes decidendi ren de “non decisivo”, per i fini di cui all’art. 391 bis c.p.c., l’errore revocatorio in cui fosse eventualmente incorsa la Corte di cassazione. 1.3. Quanto alle ulteriori censure mosse dalla ricorrente alla ordinanza revocanda, esse hanno ad oggetto errori di puro diritto, e non errori percettivi o di fatto, che in quanto tali non possono formare oggetto di impugnazione per revocazione d’una decisione di legittimità.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione ci