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Ordinanza — n. 1199/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to reasoning and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1199/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's request to overturn the lower court's dismissal of his damages claim against travel agencies. The claimant argued that the trial court failed to examine decisive facts regarding the hotel's conditions and misvalued evidence, yet the court found these arguments exceeded permissible limits under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that the claimant improperly sought a re-evaluation of the trial court's factual findings, which is strictly reserved for the judge of first instance and precluded in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the merits of a case or reassess factual findings and evidence, as such review is precluded and limited to checking for specific statutory grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility improper challenge to reasoning merit review preclusion factual findings assessment Article 360 CPC spese di missione, di trasporto e di alloggio indennità di vacanze costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Va sotto altro profilo sottolineato ( avuto in particolare riguardo al 1° e al 2° motivo ) che l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetta altresì vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v.
Art. 348 ter c.p.c.
doppia conforme di rigetto ( art. 348 ter c.p.c. ).
art. 1455 c.c
art. 366 c.p
7851 ).E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.
art. 2721 c.c
2 del medesimo, come del pari deve dirsi in relazione all'art. 2721 c.c.
art. 348 ter c.p
doppia conforme di rigetto ( art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n.
Cass., 29/9/2016, n. 19312
8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), tanto più se in presenza di c.d.
Cass., 14/3/2006, n. 5443
Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21088/2019 proposto da: Della Monica Ugo, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Morosini n. 16, presso lo studio dell'avvocato Guido Guerra, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Della Monica; -ricorrente - contro Ipanema Viaggi s.n.c.; - intimata - nonchè contro Q Delphina in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell'avvocato fLoa9, Lucio De Angelis, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando e Francesca yffi. Pes; -controricorrente - avverso la sentenza n. 795/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 6/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 6/6/2019 la Corte d'Appello di Salerno ha respinto il gravame in via principale interposto dal sig.

Ugo Della Monica in relazione alla pronunzia Trib. Salerno 8/7/2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Agenzia di Viaggi Ipanema s.n.c. di Cava de' Tirreni e del tour operator società Delphina s.r.l. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del contratto, prenotato ed acquistato -per sé e per il proprio nucleo familiare costituito dalla moglie e dalla figlia di otto anni- il 15/7/2009 presso la suindicata Agenzia di Viaggi Ipanema s.n.c., relativo a «soggiorno presso il Park Hotel Cala di Lepre, sito sulla costa nord della Sardegna, dal giorno 3.08 al 13.08.2009 ... formula "Suite Parco Offerta Famiglia"», pubblicizzato su catalogo di quest'ultima ( «le cui illustrazioni lasciavano presagire una vacanza da sogno» ), atteso che in loco la situazione è stata ben diversa da quella rappresentata nel depliant illustrativo, in quanto: l'albergo era circondato da aridi arbusti e non da rigogliosa vegetazione; l'albergo era privo di estintori con ricarica scaduta nell'ottobre 2006; la stanza n. 175 occupata era notevolmente distante dalla spiaggia, raggiungibile con navette disponibili solo in poche e rare ore del giorno; la camera era dotata di infissi in cattivo stato di manutenzione ( per cui era stato richiesto intervento di manutenzione ) e dotato di un letto e di una poltrona letto, con materasso costituito dai cuscini della poltrona; la spiaggia era priva di toilette e di bar e vi era attigua una pozzanghera emanante odori nauseabondi e frequentata da numerosi insetti; per l'affitto di un ombrellone e due lettini era richiesto il pagamento di 15 euro al giorno; il campo da tennis aveva le reti di recinzione bucate; durante il percorso era facile imbattersi in cinghiali.

In accoglimento viceversa del gravame in via incidentale spiegato dalla società Delphina s.r.I., e in conseguente parziale riforma della suindicata pronunzia del giudice di 1° grado, la corte di merito ha condannato il Della Monica al pagamento delle spese del giudizio di merito. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Della Monica propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi. Resiste con controricorso la società Delphina s.r.I., che ha presentato anche memoria. L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 111 del 1995, 2721 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché contraddittorietà della motivazione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che i servizi illustrati nel depliant impegnano il tour operator e la relativa mancanza non rileva in termini di mero disagio o fastidio di minima entità, come tale non idoneo al superamento della soglia minima di tollerabilità e non assurgente alla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., ma costituisce disservizio integrante violazione della finalità turistica costituente la causa concreta del contratto, diminuendo in modo apprezzabile l'utilità che può trarsi dal soggiorno in questione.Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 111 del 1995, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché contraddittorietà della motivazione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che la mancata denunzia in loco ( viceversa sporta ) depone per la tollerabilità dei disservizi. Con il 3° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» dell'art.161 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Lamenta non essersi la corte di merito pronunziata in ordine alla sollevata eccezione relativa alla circostanza che la società Delphina ha mutato denominazione societaria da s.r.l. in s.p.a. ma la procura risulta conferita solo dalla prima, difettando pertanto lo ius postulandi dei procuratori costituiti di quest'ultima.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dal giudice dell'appello conseguentemente raggiunte nell'impugnata sentenza l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, ribadendo censure già svolte in sede di merito a base delle quali pone invero atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolare, il «depliant offerto ... all'atto dell'acquisto del pacchetto turistico», i «rilievi fotografici in originale, versati in atti», il «voucher rilasciato al cliente 3 pax ( A+A+B12 )», il «contratto di prenotazione», la «documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo della lite», il «reclamo inoltrato il 18/08/2009», i «reclami dovuti» effettuati «già sul posto», l'operato riferimento all'«odore nauseabondo proveniente dalla pozzanghera collocata vicino alla spiaggia, l'esistenza di buche nella rete da tennis, l'incontro con cinghiali lungo la strada», la «visura camerale» ] in violazione dell'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero laddove in tutto o in parte riprodotti ( es. la procura «a margine della comparsa di costituzione e di risposta depositata dinanzi al Tribunale Civile di Cava dei Tirreni» ) senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( pure ) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodronnica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr.

Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Né può al riguardo sottacersi che il ricorrente muove censure non già avverso il Codice del Consumo nella specie ratione temporis applicabile bensì il d.lgs. n. 111 del 1995, altresì senza nemmeno argomentare in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 del medesimo, come del pari deve dirsi in relazione all'art. 2721 c.c. ( v. pag. 18 del ricorso ) e alle altre norme evocate nel corpo del motivo, pur se non indicate nella relativa intestazione.

Deve ulteriormente sottolinearsi, avuto in particolare riferimento al 2° motivo, come l'odierno ricorrente alcuna argomentata critica formuli invero anche relativamente all'asserita violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 111 del 1995, al riguardo limitandosi a genericamente, e in termini poco comprensibili nonché funzionalmente inidonei a logicamente supportare la dedotta censura, lamentare che «il reclamo in loco» e il «reclamo con raccomandata» sono meramente facoltativi, e che nella specie si è reso necessario adire l'autorità giudiziaria «nonostante i reclami in loco e la raccomandata».

Va sotto altro profilo sottolineato ( avuto in particolare riguardo al 1° e al 2° motivo ) che l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetta altresì vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), tanto più se in presenza di c.d. doppia conforme di rigetto ( art. 348 ter c.p.c. ). Non può infine sottacersi, avuto in particolare riguardo al 3° motivo, che l'odierno ricorrente omette invero di indicare quando e come abbia ),Druk ,AAk, «investito» il giudice el gravame dell'asseritamente dedotta eccezione. Emerge dunque evidente, a tale stregua, come l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie ( in particolare della documentazione acquisita in atti e della assunta prova testimoniale ), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr.

Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Delphina s.r.I., seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Delphina s.r.l. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell