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Ordinanza — n. 1004/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and attempt to retry facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1004/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the heirs of Teresa D'Amico against the appellate court's decision to increase compensation for property improvements. The appellants argued that the lower court erred in assessing the good faith of the defendants and failed to apply basic rules of prudence. The court declared the appeal inadmissible because the grounds were too general, violated the limits of the cassation procedure, and sought a new factual review rather than a legal one.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for violation or false application of law, or if it attempts to re-evaluate facts and evidence already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds violation of law false application of law limits of cassation procedure retrial of facts good faith possession restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 1147 c.c.
Con il 1° motivo le ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 1147 c.c., in riferimento all'art.
Art. 2909 c.c.
Con il 2° e il 40 motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» ,;(›---( -~44; , J-64-et Azi-frc dell'art. 2909 c.c.,Yin riferimento all'art.
Art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
1147, 1150 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art.
Art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte possessore di buona fede.Con il 5° motivo denunziano violazione dell'art.
Art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
art. 1147 c.c
Con il 1° motivo le ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 1147 c.c., in riferimento all'art.
art. 2909 c.c
Con il 2° e il 40 motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» ,;(›---( -~44; , J-64-et Azi-frc dell'art. 2909 c.c.,Yin riferimento all'art.
art. 91 c.p
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte possessore di buona fede.Con il 5° motivo denunziano violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art.
art. 1153 c.c
Atteso che la buona fede che ex art. 1153 c.c.
art. 2 Cost
) di comportamento fondata sul dovere di solidarietà ex art. 2 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053
Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n.
Cass., 29/9/2016, n. 19312
8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).
Cass., 17/11/2021, n. 34791
Cass., 17/11/2021, n. 34791; Cass., 11/10/2018, n.
Cass., 11/10/2018, n. 25149
34791; Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n.
Cass., 27/11/2018, n. 30594
25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n.
Cass., 8/3/2018, n. 5541
30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n.
Cass., 8/7/2016, n. 1274
5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n.
Cass., 31/8/2015, n. 17330
1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n.
Cass., 8/7/2014, n. 15475
17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n.
Cass., 1/10/2012, n. 17318
15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n.
Cass., 17/1/2012, n. 537
17318; Cass., 17/1/2012, n. 537 ).
Cass., 14/3/2006, n. 5443
in particolare Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26155/2019 proposto da: D'amico Joie, Martin Cristina e Martin Giuseppe -nella qualità di eredi della sig. Teresa D'Amico-, elettivamente domiciliati in Roma Via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avvocato Alberto Panuccio, che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Roberta Panuccio -ricorrenti - contro Morana Michele Luigi, Morana Rosaria -in proprio e quale protutore del germano Luigi Michele Morana (MRNMHL61 A 5H 501&)- Michele Luigi Morana (MRNMHL61T25HH501E), elettivamente domiciliati in Roma, Viale Delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avvocato Francesco Romeo, che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 489/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/4/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17/7/2018 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, respinto il gravame in via principale interposto dalle sig.

Teresa e Joie D'Amico, in parziale accoglimento di quello in via incidentale spiegato dal sig. Giuseppe Morana e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Reggio Calabria n. 1240/2004, ha rideterminato in aumento la somma determinata dal giudice di 1^ cure da versarsi a quest'ultimo da parte delle prime -all'esito dell'operata compensazione fra i reciproci rapporti di dare e avere- a titolo di miglioramenti apportati al fondo di proprietà delle prime -eredi dell'originaria proprietaria sig. Maria Sofia D'Amico- durante il periodo di relativo possesso.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Joie D'Amico e gli eredi della defunta Teresa D'Amico sigg.ri Cristina e Giuseppe Martin propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i sigg. Rosaria Morana -in proprio e quale protutore del germano sig. Luigi Michele Morana - e Michele Luigi Morana, eredi del nel frattempo deceduto sig. Giuseppe Morana, che hanno presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo le ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 1147 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte come possessore di buona fede ritenendo che non abbia potuto effettuare accertamenti non richiedibili all'uomo medio, laddove «la condotta secondo l'ordinaria diligenza integra gli estremi della colpa lieve e richiede ... la applicazione delle più elementari regole di prudenza ed avvedutezza, che costituiscono patrimonio minimo dell'esperienza anche delle persone meno dotate, mentre la colpa grave comporta un impegno superiore a quello dell'uomo medio, con conseguente dispendio di attività superiori alla media».

Con il 2° e il 40 motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» ,;(›---( -~44; , J-64-et Azi-frc dell'art. 2909 c.c.,Yin riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si dolgono che, diversamente da quanto affermato nell'impugnata sentenza l'«accertamento della proprietà in capo alla sig.ra Sofia Maria -oggi D'Amico-Martin- sarebbe stato di facile individuazione se il Morana avesse verificato i titoli di proprietà e le loro trascrizioni». Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nel giudizio di revindica con sentenza n. 41/1983 il Tribunale di Reggio Calabria aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni per i frutti percetti dal Morana dal 25/10/1966 ( data della morte dell'usufruttuaria ) fino alla data del rilascio del fondo e tale pronunzia non è stata impugnata ed è stata comunque confermata sia dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 10/99 che da Cass. n. 12327/01.

Con il 3° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1147, 1150 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto controparte possessore di buona fede.Con il 5° motivo denunziano violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Atteso che la buona fede che ex art. 1153 c.c. rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà di beni mobili a non domino è [ non già la buona fede oggettiva o correttezza quale regola ( artt. 1175, 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c. ) di comportamento fondata sul dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. (v., da ultimo, Cass., 2/4/2021, n. 9200) bensì ] quella c.d. soggettiva descritta all'art. 1147 c.c., che ai sensi del 2° comma non è invocabile da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave ( v. Cass., 20/1/2017, n. 1593 ), si è da questa Corte al riguardo sottolineato che la colpa grave ostativa all'invocazione della buona fede soggettiva da parte di chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto ricorre allorquando l'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego da parte dell'acquirente del minimo di diligenza proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto, poiché non intelligere quod omnes intellegunt costituisce un errore inescusabile, incompatibile con il concetto stesso di buona fede ( v.

Cass., 20/1/2017, n. 1593; Cass., 14/9/1999, n. 9782 ). Giusta principio per altro verso da tempo affermato da questa Corte il giudizio sulla esistenza o meno della buona fede, risolvendosi in un mero apprezzamento di fatto, si sottrae al sindacato della Corte di legittimità ove sia sorretto da motivazione esauriente ed improntata a corretti principi giuridici (v. Cass., 22/11/1968, n. 3792). Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione. Nel dare atto che «l'articolata motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 10.10.1982 ( confermata dalla Corte di Appello e poi dalla Corte Suprema di Cassazione ) -con cui è stata accolta la domanda di rivendicazione proposta dalla sig.ra Sofia Maria ( dante causa delle odierne appellanti ) in danno del sig.

Morana ed è stato ordinato a quest'ultimo il rilascio del fondo- ... dopo aver ricostruito la serie continua dei trasferimenti del fondo e le variazioni delle partite catastali risultanti dal relativo certificato storico e dopo aver esaminato l'acquisto fatto da parte del sig. Sofia Francesco, con atto per Notaio Natoli del 16.3.1933, accertava che "...la posizione catastale ... si sdoppiò ed all'unica originaria partita 4839 si sostituirono due partite: quella dell'art. 5346 intestata alla ditta Sofia Maria fu Francesco, proprietaria , e Tropeano Michelina fu Pasquale, ved.

Sofia, usufruttuaria, per successione testamentaria apertasi il 18 agosto 1945, e quella dell'art. 3308/5519 intestata alla ditta Tropeano Michelina, per rettifica catastale eseguita con nota dell'Intendente di Finanza del 26 novembre 1948 n. 42001/5 a seguito di richiesta di voltura"»; e che «le numerose e complesse vicende del fondo, ricostruite a seguito delle articolate indagini peritali, unite all'accertata volturazione catastale che aveva sdoppiato l'unica originaria partita catastale, rendono di immediata evidenza che trattavasi, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, di un accertamento non eseguibile con la mera consultazione dei pubblici registri da parte di un uomo medio, il quale, con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto apprendere tutto ciò che è stato, poi, accertato con la sentenza emessa dal Tribunale in data 10.10.1982», è pervenuta conseguentemente ad escludere che, «contrariamente a quanto assunto dalle appellanti», possa nella specie «ravvisarsi quell'omissione integrante la colpa grave che, a tenore dell'art.1147 c.c. esclude la buona fede», in quanto «solo con la domanda di revindica proposta dalla sig.

Sofia sono stati svolti gli articolati accertamenti resisi necessari per l'individuazione delle vicende catastali del bene», e «solo in esito a tali accertamenti» è stato possibile «verificare che l'unico fondo aveva assunto in catasto due intestazioni diverse e che la richiesta di rettifica catastale provenuta dalla sig.ra Tropeano era stata accolta ed eseguita con nota dell'Intendente di Finanza del 26 novembre 1948 n. 42001/5», atteso che l'«asseverazione operata dall'Intendente di Finanza, anche sotto il profilo amministrativo, ha ingenerato un'apparente titolarità del bene in capo all'alienante a non domino, sig.ra Tropeano Michelina».

La corte di merito è addivenuta quindi a conclusivamente ritenere che «la complessità della vicenda, come ricostruita nella sentenza che ha accolto la domanda di rivendicazione, e l'apparenza ingenerata dalla rettifica catastale escludono la sussistenza di quella colpa grave, rilevante es art. 1147 c.c., in capo al possessore acquirente a non domino», ravvisando altresì priva «di inferenza sulla conoscenza o conoscibilità, da parte del Morana, dell'altruità del bene» la circostanza degli «"stretti rapporti affettivi e di familiarità tra il Morana e la Tropeano"», non integrando essa «un indizio» e «neanche un sospetto, ma solo un'illazione».

Orbene, a fronte dell'operato accertamento di fatto sopra riportato e delle conclusioni dalla corte di merito raggiunte nell'impugnata sentenza, gli odierni ricorrenti -per quanto ancora d'interesse- si limitano invero ad inammissibilmente riproporre in termini di mera contrapposizione la loro tesi difensiva, già sottoposta all'attenzione della corte di merito e da questa nell'impugnata sentenza non accolta, prospettando in realtà una rivalutazione del merito della vicenda e del compendio probatorio -e in particolare dei «titoli di proprietà» e delle «loro trascrizioni»- comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.

Deve altresì sottolinearsi che al di là della formale intestazione dei motivi gli odierni ricorrenti inammissibilmente prospettano ( anche ) vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche 81'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr.

Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Non può infine sottacersi che il 50 motivo, nel sostanziarsi nella mera deduzione secondo cui «Per effetto dell'accoglimento del presente ricorso va annullata la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello e va condannato il Morana al pagamento di dette spese», si appalesa in realtà quale "non motivo", non contenendo alcuna argomentata censura alla statuizione in punto regolazione delle spese di giudizio dalla corte di merito fondata sul principio della soccombenza ( cfr.

Cass., 17/11/2021, n. 34791; Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., 27/11/2018, n. 30594; Cass., 8/3/2018, n. 5541; Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 31/8/2015, n. 17330; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537 ). Emerge evidente, a tale stregua, come gli odierni ricorrenti in realtà sollecitino, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. in particolare Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, il rigetto del ricorso. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis