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Ordinanza — n. 547/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to nullity of lower court judgment for lack of intelligible reasoning regarding the object of the opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 547/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a judgment that had been annulled for nullity due to unintelligible reasoning. The lower court's decision contradicted itself by stating the opposition targeted one order while simultaneously ruling on a different order, failing to explain the ratio decidendi. Consequently, the Court found the judgment constitutionally insufficient and remanded the case for retrial by another judge.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: A judicial decision must clearly identify the object of the proceedings and provide intelligible reasoning; a judgment that contradicts itself regarding the order under review or fails to explain the basis of its decision is null and void.

Parole chiave

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nullity of judgment intelligible reasoning object of opposition contradictory decision remand for retrial constitutional minimum execution proceedings cessazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Col primo motivo il Banco lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Art. 156 c.p.c.
art. 549 c.p
Mentre erano ancora pendenti i giudizi di impugnazione delle suddette sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo, la BPM provvide a riassumere il processo esecutivo - come previsto dal vecchio testo dell’art. 549 c.p.c.
art. 617 c.p
La BPM propose opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 112 c.p
Col primo motivo il Banco lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 20509/20 proposto da: -) Banco BPM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe Mercanti e Cristina Biglia in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Paolo Giacinto Bonazzi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Maurizio Allegro Pontani in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - -) Associazione Professionale "Bonazzi Cardellini Associati - Dottori Commercialisti", elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Riccardo d’Archi in virtù di procura in calce al ricorso, e dall’avvocato Giuseppina Crescenzo in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente - nonché -) Akzo Nobel Coatings s.p.a.;

Fermi s.p.a.; Instrumentation Laboratory s.p.a.; Marco Andreula; Fabbrica Alimentare di Murari Davide Roberto s.n.c.; Luca Luparia; Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a.; -intimati - Oggetto:opposizione all’esecuzione avverso la sentenza del Tribunale di Milano 8 aprile 2020 n. 2348; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. La società Banco BPM s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la BPM”), essendo munita di titolo esecutivo giudiziale, nel 2012 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di Paolo Giacinto Bonazzi, nelle forme dell’espropriazione di crediti.

La società creditrice pignorò in particolare:

a) i crediti vantati da Paolo Giacinto Bonazzi nei confronti dello studio associato di cui era socio, e cioè l’associazione professionale “Bonazzi Cardellini Associati” (d’ora innanzi, la “BCA”);

b) i crediti vantati da Paolo Giacinto Bonazzi nei confronti di quattro società commerciali (Akzo Nobel Coatings s.p.a.; Netsystem.com s.p.a.; Instrumentation Laboratory s.p.a.; Morgan Chemicals s.p.a.), dalle quali era stato nominato sindaco.

2. Tutti i terzi pignorati resero dichiarazioni negative (per ragioni delle quali è qui superfluo dar conto). La BPM introdusse allora due separati giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo (secondo la disciplina vigente ratione temporis): uno nei confronti dei BCA, l’altro nei confronti delle quattro società commerciali. In primo grado questi due giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo ebbero il seguente esito:

a) nel giudizio contro la BCA il Tribunale accertò che questa era debitrice di Paolo Giacinto Bonazzi di 44.000 euro;

b) nel giudizio contro le quattro società commerciali il Tribunale accertò che queste nonerano debitrici di Paolo Giacinto Bonazzi, debitore esecutato. Tutte e due le sentenze vennero impugnate.

3. Mentre erano ancora pendenti i giudizi di impugnazione delle suddette sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo, la BPM provvide a riassumere il processo esecutivo - come previsto dal vecchio testo dell’art. 549 c.p.c. -, sospeso per effetto dell’introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Una volta riassunto il processo esecutivo, la BPM depositò due successivi ricorsi per intervento ex 499 c.p.c.., dichiarando di avere “altri titoli esecutivi” nei confronti di Paolo Giacinto Bonazzi (così il ricorso, p. 12; non viene tuttavia precisata la natura di questi titoli). La BPM di conseguenza chiese al GE, oltre l’assegnazione del credito vantato da Paolo Giacinto Bonazzi verso la BCA, che il processo esecutivo fosse sospeso, in attesa della definizione del processo di appello avverso le sentenze di accertamento dell’obbligo del terzo.

4. Con ordinanza 25.5.2018 il giudice dell’esecuzione adottò contestualmente tre provvedimenti:

a) assegnò alla BPM il credito vantato da Paolo Giacinto Bonazzi verso la BCA, nella misura accertata (44.000 euro);

b) rigettò l’istanza di sospensione del processo esecutivo, osservando che i crediti posti a fondamento dei due interventi ex 499 c.p.c. del Banco BPM non erano certi, liquidi ed esigibili;

c) dichiarò estinta la procedura esecutiva.

5. La BPM propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza. A fondamento dell’opposizione la BPM dedusse:

a) erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva escluso che i crediti posti a fondamento degli ulteriori interventi nell’esecuzione da parte della BPM erano certi, liquidi ed esigibili;

b) erroneamente il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato estinta (rectius, esaurita) la procedura esecutiva, poiché erano ancora pendenti i giudizi di impugnazione avverso le sentenze di primo grado pronunciate nei due giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo. All’esito della fase sommaria il giudice dell’esecuzione, con ordinanza 16.9.2018, rigettò l’istanza di “sospensione” dell’ordinanzaimpugnata.

6. All’esito della fase di merito, con sentenza 8.4.2020 n. 2348 il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione. L’ordinanza di rigetto è così motivata:

a) il Tribunale dapprima trascrive le conclusioni delle parti, nelle quali dà conto che la BPM aveva chiesto di “accertare l’illegittimità dell’ordinanza 25.5.2018” (scilicet, l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo);

b) quindi dichiara che il Banco ha proposto opposizione ex 617 avverso l’ordinanza 25.5.2018 (p. 5, sesto capoverso);

c) infine, conclude affermando (p.

6) che al Tribunale è stato sottoposto “il merito che segue il rigetto dell’opposizione promossa avverso l’ordinanza del settembre 2018”(?); che pertanto “ la domanda, avendo ad oggetto l’ordinanza del 25.5.2018, enon quella del 16.9.2018, di cui il presente giudizio rappresenta la fase di merito, deve essere respinta”.

7. La sentenza di rigetto dell’opposizione è stata impugnata per cassazione dalla BPM, con ricorso fondato su due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la BCA e Paolo Giacinto Bonazzi. Tutte le parti hanno depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il Banco lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Dichiara di avere impugnato l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura, mentre il Tribunale ha giudicato come se oggetto dell’impugnazione fosse una diversa ordinanza.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, perché sorretta da motivazione di cui non si comprende la ratio decidendi.

3. Il secondo motivo è manifestamente fondato, ed assorbe il primo. La sentenza impugnata è infatti inintelligibilequanto alla ratio decidendi. Nello “svolgimento del processo” la sentenza impugnata riferisce che:

a) la BPM ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso una ordinanza del giudice dell’esecuzione datata 25.5.2018;

b) all’esito della fase sommaria del giudizio oppositivo, con ordinanza 16.9.2018 il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione;

c) l’opponente BPM ha quindi introdotto la fase di merito chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 25.5.2018. Dopo avere esposto questi fatti (p. 5 della sentenza) il Giudicante conclude affermando che l’opposizione andava rigettata, “avendo ad oggetto l’ordinanza del 25 maggio 2018, non quella del 16 settembre 2018, di cui il presente giudizio rappresenta la fase di merito”. 3.1. Il provvedimento impugnato è dunque per un verso insanabilmente contraddittorio, e per altro verso insuperabilmente incomprensibile. E’ contraddittorio, in quanto dapprima riferisce che la BPM ha proposto un’opposizione avverso una certa ordinanza del giudice dell’esecuzione (25 maggio2018); e poi afferma che il giudizio ha ad oggetto un diverso provvedimento (l’ordinanza 16 settembre 2018).

Il provvedimento impugnato è, altresì, non comprensibile nella parte in cui afferma che il giudizio avrebbe ad oggetto “l’ordinanza 16.9.2018”, e cioè l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’esito della fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi. Ed infatti la fase di merito delle opposizioni esecutive non ha ad oggetto la correttezza dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria, ma il merito delle contestazioni sollevate dall’opponente. 3.2. La motivazione del provvedimento impugnato è dunque oggettivamente tale da non superare la soglia rappresentata da quel “minimo costituzionale” al di sotto del quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i provvedimenti giurisdizionali debbono ritenersi immotivati, e quindi nulli (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle