Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of the direct debtor in execution opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against a lower court's rejection of an execution opposition, ruling that the direct debtor, T N Immobiliare S.r.l., was illegally omitted from the proceedings. The parties argued over property rights and debt collection, but the court found the lower courts failed to ensure the necessary joinder of the direct debtor. Consequently, the entire process was annulled and remitted to the first instance judge to retry the case with all required parties present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 cod. proc. civ.; Art. 354, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.: When a necessary co-litigant (the direct debtor) is omitted from an execution opposition proceeding, the entire process is vitiated, and the cassation court must annul the judgment and remit the case to the first instance judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o l’ordinanza del giudice dell’ esecuzione de l Tribunale di Bolzano che rigettava la domanda di separazione dei miglioramenti. Gli immobili ipotecati erano stati venduti dalla T N Immobiliare S.r.l. e le ipoteche erano state da questa iscritte in favore delle due società cooperative e per azioni Casse Raiffeisen di Brunico e Centrale dell’Alto Adige. L’opposizione, nel contraddittorio con Cassa Raiffeisen di Brunico Società Cooperativa e Solution S.p.a. e nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate , venne rigettata dal Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 593 del 14/07/2020.
La sentenza del Tribunale di Bolzano è impugnata con tre motivi di ricorso dal Neumair, il quale nel ricorso afferma di aver comunque proposto appello avverso la stessa sentenza. Resiste con controricorso la Cassa Raiffeisen di Brunico, che aveva finanziato, in una con l’altra Cassa (Cassa centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.a.), che aveva ceduto il credito alla Solution S.p.a., la complessa operazione immobiliare di realizzazione di un residence, posta in essere dalla T N Immobiliare S.r.l., dichiarata fallita nel 2016, che nel 2011 aveva alienato al Neumair le particelle nn. 653, 376/4 e 376/6 e i 2/4 della particella 376/7 del Comune di Riscone.
La Solution S.p.a. resiste con controricorso. R.g. n. 23843/2020 UP 5/12/2022; estensore: C. Valle La Cassa Raiffeisen Brunico Società cooperativa resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi al quale resiste Karlheinz Neumair con controricorso. Per l’udienza del 5/12/2022, tenuta in forma cameralizzata,il Procuratore Generaleha concluso per il rigetto del ricorso. La Cassa Raiffeisen di Brunico ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale e in relazione alla mancata evocazione in giudizio, sia nella fase di merito che nella presente fase di legittimità, del debitore diretto T N Immobiliare S.r.l. deve essere disposta la rimessione al primo giudice, tanto in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda:
Cass. n. 04763 del 19 /02/ 2019, Rv. 653012 - 01; nello stesso senso, già Cass. n. 06546 del 22/03/2011 Rv. 616811-01; Cass. n. 19562 del 29 /09/ 2004, Rv. 577419 - 01 ; più di recente, v. Cass. n. 13507 del 29 /0 4 /202 2 , non massimata, ove ampi richiami ai precedenti), « tra il debitore dir e tto e il terzo assoggettato all’espropriazione, in caso di opposizione all’esecuzione promossa da quest’ultimo contro il creditore procedente, sussiste litisconsorzio necessario, sicché “le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado”, trovando tale principio “applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto” (come nell’ipotesi che occupa), “dovendo l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, in bonis».
Va, pertanto, qui ribadito il principio generale secondo cui, quando risulti integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio R.g. n. 23843/2020 UP 5/12/2022; estensore: C. Valle necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
A tanto consegue che essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di soggetto che avrebbero dovuto prendervi parte, la Immobiliare S.r.l. deve, pertanto, pronunciando sul ricorsoe impregiudicato l’ esito della causa, cassarsi la sentenza impugnata e rimettersi la causa al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con la detta società o con chi per essa , illegittimamente pretermessa fin dal merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite.
Il ricorso non è stato rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile e non sussistono, quindi, i presupposti per applicare l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q. M. Pronunciandosul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Cort