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Ordinanza — n. 400/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as opposition to enforcement cannot challenge arbitral award validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 400/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the opposition to enforcement proceedings cannot address the substantive validity of the arbitral award. The appellant argued that the lower court erred by treating the award as ritual, but the court held that such challenges must be raised during the award formation phase. Consequently, the procedural posture of the enforcement opposition precluded any review of the award's underlying validity.

Regesto Legislator

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Art. 615 cod. proc. civ.; Art. 474 cod. proc. civ.: An opposition to enforcement is limited to verifying the existence of a valid title and cannot serve as a vehicle to challenge the substantive validity or procedural formation of the underlying arbitral award.

Parole chiave

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opposition to enforcement arbitral award validity ritual arbitration procedural posture title exequatur lodo arbitrato violazione delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
Il primo motivo pone violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 474 cod. proc. civ.
proposta da Grazio Genovese nei confronti del fratello , Serafino Genovese, con la quale era stata contestata la validità del lodo arbitrale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod.
Art. 825, comma 3, cod. proc. civ.
Nella specie, inoltre, il ricorso in opposizione è portato direttamente avverso il lodo, senza alcuna impugnazione riferita al procedimento di attribuzione al lodo stesso dell’efficacia esecutiva (previsto dall’art. 825, comma 3, cod.
Art. 1372 cod. civ.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1372 cod. civ. poiché la Corte territoriale, riqualificando il lodo come rituale, ha disatteso e pretermesso la statuizione ivi contenuta, in contrasto con l’art.1372 cod.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1372 cod.
art. 615 cod. proc. civ
357 del 1/06/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela di rigetto del l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
art. 474 cod. proc. civ
proposta da Grazio Genovese nei confronti del fratello , Serafino Genovese, con la quale era stata contestata la validità del lodo arbitrale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod.
art. 112 cod. proc. civ
civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 1372 cod. civ
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1372 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7268 del 29/05/2001
civ.), così come avvenuto in precedenti giudizi sottoposti al vaglio di questa Corte (Cass. n. 7268 del 29/05/2001 Rv.
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Testo completo

22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16325/2020 R.G. proposto da : GENOVESE GRAZIO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SOTTOSANTI GIUSEPPA (STTGPP69B47A098N) -ricorrente– contro GENOVESE SERAFINO - intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di CALTANISSETTA n.357/2019 depositata i l 01/06/2019 . R.g. n. 16325/2020 Ad.15/11/2022 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 357 del 1/06/2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela di rigetto del l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. proposta da Grazio Genovese nei confronti del fratello , Serafino Genovese, con la quale era stata contestata la validità del lodo arbitrale quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., in quanto lodo irrituale, per come interpretato dalla volontà delle parti, per come definito dal collegio arbitrale e dal collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdeciescod. proc. civ.

La Corte d’Appello, per quanto ancora rileva in questa sede,ha ritenuto che alcuni elementi, quali l’esame dell’atto di deferimento della controversia in arbitri, il comportamento complessivo delle parti, nonché l’apposizione da parte del Tribunale del decreto di esecutorietà (cd. e xequatur ) fa c e van o propendere per la qualificazione dell’arbitrato quale rituale, posto che le parti non avevano derogato alle regole del codice dirito civile. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione Grazio Genovese, con atto affidato a quattro motivi.

Nessuna difesa svolge Serafino Genovese che rimane intimato. Per l’adunanza del 15/11/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello. Il primo motivo pone violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale esaminato atti e fatti anteriori alla formazione del titolo posti a base dell’esecuzione opposta che potevano esclusivamente essere fatti valere R.g. n. 16325/2020 Ad.15/11/2022 CC; estensore:

C. Valle precedentemente all a forma zione del titolo stesso, e conseguentemente, ritenendo il lodo rituale, ha rigettato l’opposizioneall’esecuzione. Il secondo motivo pone censura di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extra petita , laddove la Corte territoriale si è pronunciata sulla natura del lodo, come se fosse stata proposta domanda di impugnazione di quest’ultimo, anziché pronunciarsi in merito alla nullità della procedura esecutiva, stante l’assenza di un titolo esecutivo valido.

Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 1372 cod. civ. poiché la Corte territoriale, riqualificando il lodo come rituale, ha disatteso e pretermesso la statuizione ivi contenuta, in contrasto con l’art.1372 cod. civ. e l’interpretazione della volontà delle parti. Il quarto e ultimo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art.2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto l’interpretazione del lodo da parte della Corte territoriale è stata effettuata sulla base di elementi esterni al contratto e non si è soffermata sul tenore letterale delle clausole, conferendo al lodo stesso un significato avulso rispetto a quello dato effettivamente dalle parti.

Il collegio ritiene che tutti i motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché tutti sono incentrati su questioni di esame di atti e documenti e sulla loro interpretazione, sono inammissibili. In questa sede, invero, non può procedersi, trattandosi di ambito riservato alla cognizione del giudice del merito e comunque al diverso campo dell’impugnativa del lodo arbitrale, demandato alla cognizione in unico grado di merito della Corte d’Appello, all’ esame diretto della clausola arbitrale (che viene normalmente R.g. n. 16325/2020 Ad.15/11/2022 CC; estensore:

C. Valle effettuata nei giudizi di impugnazione dei lodi arbitrali Cass. n. 1191 del 27/01/2001 Rv. 543502 – 01 ; si veda, altresì , in tema : Cass. n. 7761 del 19/05/2003 Rv. 563260 -01). La detta preclusione, all’esame diretto della clausola arbitrale, deriva dalla natura stessa del giudizio di opposizione all’esecuzione, qual è quello che, incontrovertibilmente, senza esperire nessun altro rimedio, ha proposto Grazio Genovese dinanzi agli uffici di merito. Tutti i motivi di ricorso, in concreto, chiedono a questo giudice di legittimità un accesso diretto agli atti delle fasi di merito al fine di mutare l’opinamento della Corte d’Appello di Caltanissetta, che ha qualificato, come sembra avesse già fatto il Tribunale di Gela, quale rituale l’arbitrato intercorso tra Grazio Genovese e il fratello Serafino Genovese.

La detta diversa qualificazione dell’arbitrato, quale irrituale, è insuscettibile di essere portata alla cognizione del giudice di legittimità in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale sono ammesse le sole questioni riguardanti l ’esistenza del titolo esecutivo. Nella specie, inoltre, il ricorso in opposizione è portato direttamente avverso il lodo, senza alcuna impugnazione riferita al procedimento di attribuzione al lodo stesso dell’efficacia esecutiva (previsto dall’art. 825, comma 3, cod. proc. civ.), così come avvenuto in precedenti giudizi sottoposti al vaglio di questa Corte (Cass. n. 7268 del 29/05/2001 Rv. 547079 - 01) , c he ha affermato che intema di esecuzione di lodo arbitrale, l'opposizione che riflette la nullità del decreto di esecutorietà del lodo, risolvendosi nella contestazione circa la completezza del titolo esecutivo, configura non unaopposizione agli atti esecutivi cui si ricorre per denunciare vizi formali che non escludono la sussistenza del titolo esecutivo né incidono sul diritto di procedere all'esecuzione, bensì R.g. n. 16325/2020 Ad.15/11/2022 CC; estensore:

C. Valle un'opposizione all'esecuzione ex art.615 cod. proc. civ. la quale è predisposta all'accertamento che il titolo posto a fondamento dell'esecuzione abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva. L’attribuzione al lodo dell’efficacia giudiziale lo ricomprende nell’ambito dei provvedimenti giudiziali ai quali è attribuita efficacia esecutiva, ai sensi dell’art. 474, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., cosicché appare predicabile anche con riguardo a essi il principio della conversione delle nullità in motivi di gravame, che devono essere tempestivamente fatti valere, il che, nella specie, non è avvenuto.

L’opposizione proposta da Grazio Genovese si sarebbe dovuta appuntare, pertanto, ed eventualmente, sullo stesso procedimento di formazione del titolo e, nella presente sede non può farsi luogo, così come richiedono i motivi di ricorso, a rivalutazione del procedimento che ha condotto alla formazione del titolo in carenza di specifiche attività giudizialidella parte qui ricorrente. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità , non avendo la controparte espletato attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato R.g. n. 16325/2020 Ad.15/11/2022 CC; estensore: C. Valle pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso artico