Cassation court dismisses three appeal grounds and partially allows the fifth to reduce litigation costs for multiple defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared three grounds of appeal inadmissible due to lack of merit or procedural preclusion, while rejecting a third ground as unfounded. The court accepted the fifth ground, ruling that multiple defendants with identical positions should have been treated as a single entity for litigation cost allocation. Consequently, the lower court's sentence was annulled regarding this point, and the costs were recalculated to a reduced amount of €2,500 plus €200 in expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 281 sexies cod. proc. civ.; Art. 36 cod. proc. civ.: When multiple defendants share identical substantive and procedural positions and defend via a single pleading, the court of first instance must liquidate litigation costs as a single sum, increasing the base amount only by the permitted margin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1744/2020 R.G. proposto da : SGOBBO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carca, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via FRANCESCO VALESIO n. 1, presso lo studio dell’avvocato PORTOGHESE ALESSANDRO (PRTLSN78S15A662R) rappresentato e difeso dagli avvocati CIARMOLI CARLO (CRMCRL55R13L447G) e BALENA GIANPIERO (BLNGPR55C10A662E) - ricorrente – contro CUOMO ROSARIO, ROSETO ASSUNTA, VENEZIANO URBANO ANTONIO, FOGLIA GIANFRANCO, DI GIOIA LUIGI, BORRELLI MARIA, SCIARRILLO LAURA, VITALE PASQUALE, CAVOTO ANTONIETTA, SCIARRILLO FRANCESCO ROCCO, elettivamente domiciliatiin ROMA alla via dei PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’Avvocato D'ONOFRIO GIUSEPPE ALESSIO (DNFGPP79L27E038D) rappresentati e difes i dall'avvocato FORCELLI UMBERTO (FRCMRT71S12D643J) -controricorrenti e ricorrenti incidental i – nonché contro IL TRICOLORE SOC.COOP.
EDILIZIA a R . L . -intimata - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FOGGIA n. 1681/2019 depositata il27/06/2019. R.g. n. 01744 del 2020; Ad. 15/11/2022 CC; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1681 , pubblicata il 27/06/2019, resa ai sensi dell’ art. 281 sexies cod. proc. civ., ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi della Sgobbo Costruzioni S.r.l. avverso l’ordinanza, resa in data 19/10/2017 , nella procedura esecutiva presso terzi, dinan z i al Tribunale di Foggia , iniziata dalla detta società per l’ assegn a zion e in proprio favore del le somme ad essa dovute dai terzi pignorati Rosario Cuomo, Assunta Roseto, Urbano AntonioVeneziano, Gianfranco Foglia, Luigi Di Gioia, Maria Borrelli, Laura Sciarrillo, Pasquale Vitale, Antonietta Cavoto e Francesco Rocco Sciarrillo quali soci della S ocietà cooperativa a r.l.
Il Tricolore. La Sgobbo Costruzioni S.r.l. impugna la sentenza del Tribunale di Foggia, con atto affidato acinque motivi di ricorso. Rosario Cuomo, Assunta Roseto, Urbano Antonio Veneziano, Gianfranco Foglia, Luigi Di Gioia, Maria Borrelli, Laura Sciarrillo, Pasquale Vitale, Antonietta Cavoto e Francesco Rocco Sciarrillo resistono con un unico atto e propon g o no ricorso incidentale condizionato. La Società cooperativa a responsabilità limitata il Tricolore è rimasta intimata. Per l’adunanza del 15/11/2022 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La Sgobbo Costruzioni S.r.l. ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I fatti di causa, ancora rilevanti in questa sede, sono così riportatidalla sentenza impugnata. La Sgobbo Costruzioni S.r.l. affermandosi titolare di un credito , di oltre duecentomila euro,nei confronti della Società cooperativa a R.g. n. 01744 del 2020; Ad. 15/11/2022 CC; estensore: C. Valle responsabilità limitata Il Tricolore, ne tentò il recupero tramite l’esecuzione mobiliare, dinanzi il Tribunale di Foggia, verso i terzi soci della cooperativa stessa, i quali resero dichiarazione negativa.
Con ordinanza del 19/10/2017 il giudice dell’esecuzione del detto Tribunale dichiarò improcedibile l’esecuzione, non sussistendo i presupposti per l’assegnazione. L’ordinanza fu impugnata con opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. dalla Sgobbo Costruzioni S.r.l. I terzi pignorati Rosario Cuomo, Assunta Roseto, Urbano AntonioVeneziano, Gianfranco Foglia, Luigi Di Gioia, Maria Borrelli, Laura Sciarrillo, Pasquale Vitale, Antonietta Cavoto e Francesco Rocco Sciarrillo si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda. Il Tribunale di Foggia, per quel che qui ancora rileva, con la sentenza impugnata ha affermato che l’opponente non aveva fornito la prova della esistenza di un debito dei terzi pignorati convenuti nei confronti della società debitrice.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Foggia. Il primo motivo pone censure di violazione degli artt. 115, comma 1, cod. proc. civ. e 2967 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di tener conto dei fatti che non erano stati specificamente contestati, dai terzi p ignorati , quali l’esistenza dell’iscrizione nel bilancio della società cooperativa di un loro debito nei confronti della stessa. Il secondo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione degli artt. 2733, comma 2, e 2735, comma 1, cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che l'esistenza di uno dei crediti pignorati era provata da una dichiarazione di Francesco R.g. n. 01744 del 2020;
Ad. 15/11/2022 CC; estensore: C. Valle Sciarrillo in sede prefallimentare, avente natura e vale nza di confessione. Il terzo motivo pone censura di violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso di dichiarare il difetto di legittimazione e di interesse a contraddire di Assunta Altomare, Antonietta Cavoto e Laura Sciarrillo. Il quarto mezzo della società ricorrente de duce la violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la sentenza del Tribunale di Foggia omesso di rilevare la nullità della costituzione di uno dei convenuti per difetto di procura alleliti.
Il quinto, ed ultimo , motivo , del ricorso principale , censura la violazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. 10/3/2014, n. 55, nonché degli artt. 91 e 100 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata liquidato le spese processuali in favore del debitore esecutato nonché separatamente nei confronti di ciascuno dei terzi pignorati, benché tutti rappresentati da un unico difensoree aventi identica posizione processuale. Il ricorso incidentale condizionato chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia laddove è stata rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità e ( o ) improcedibilità sollevata dagli opposti.
La censura è formulata ai sensi dell’art. 360, c omma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. c iv., in relazione all’art. 630, comma 3, cod. proc. civ., in quanto il provvedimento di estinzione avrebbe dovuto essere impugnato mediante il reclamo e che, stante la mancata formulazione dell’istanza ai sensi dell’art. 549 cod. proc. civ., la procedura esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata estintaper inattività delle parti. R.g. n. 01744 del 2020; Ad. 15/11/2022 CC; estensore: C. Valle Il primo e il secondo motivo del ricorso principale possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi: essi vertono entrambi sulla dichiarazione negativa dei terzi pignorati e sull’avere la sentenza impugnata omesso di valutare adeguatamente l’esistenza di un’iscrizione in bilancio della società il Tricolore e la dichiarazione di Francesco Sciarrillo in sede prefallimentare.
I due motivi sono inammissibili, in quanto, come risulta dalla loro stessa formulazione, richiedonoun riesame di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, in questo caso il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo, che ha affermato essere stata resa una dichiarazione negativa e che nessun peso poteva attribuirsi a documenti e dichiarazioni formatisi in diversi ambiti e sedi processuali. I due motivi chiedono un riesame di detto accertamento ma lo fanno mediante richiamo di un atto, quale la dichiarazione resa da Francesco Sciarrillo, all’epoca presidente della società cooperativa Il Tricolore, formatosi in ambito processuale del tutto distinto, quale, appunto, quello prefallimentare e l’atto non risulta, peraltro «neppure allegato al bilancio» della società (sentenza impugnata, pag. 7, penultimo paragrafo).
Il terzo motivo è infondato, in quanto, come dedotto in controricorso, L aura Sciarrillo è erede di Giovanni Sciarrillo, originario assegnatario e si è costituita in giudizio insieme alla di lei madre Maria Borrelli, vedova Sciarrillo, come da documentazione depositata in atti ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. e Roseto Assunta Altomare e Antonietta Cavoto sono assegnatarie delle villette realizzate dalla società cooperativa insieme a rispettivi coniugi,Rosario Cuomo e Gianfranco Foglia. Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile: la questione della carenza di valida procura alle liti da parte di R.g. n. 01744 del 2020;
Ad. 15/11/2022 CC; estensore: C. Valle Umberto Berardi non risulta essere mai stata dedotta in sede di merito ed è pertanto preclusa. Nella presente sede processuale Umberto Berardi risulta ritualmente costituito a mezzo di difensore iscritto nell’albo speciale. Il quinto, e ultimo motivo del ricorso principale è, viceversa, fondato. Nella sentenza impugnata sono stati liquidati degli importi, a titolo di spese di lite , in favore di ciascuno dei terzi pignora t i, qui controricorrenti, con conseguente liquidazione singola per ogni controricorrente, mentre, viceversa essi , come risulta incontrovertibilmente dallasemplice disamina degli atti processuali, si sono difesi con un unico atto, e le loro posizioni sostanziali e processuali son del tutto identiche, cosicché il giudice del merito doveva procedere ad un’unica liquidazione, aumentando nella misura consentita l’importo base per la singola posizione (Cass. n. 11591 del 04/06/2015 Rv. 635594 -01).
La liquidazione delle spese di lite può essere ridotta, con decisione nel merito, riconoscendo in favore degli opposti la complessiva somma di euro duemilacinquecento, oltre euro duecento per esborsi e accessori. Il ricorso incidentale, espressamente definito condizionato , è assorbito dal rigetto e dall’inammissibilità dei motivi portanti del ricorso principale. In ogni caso esso sarebbe stato infondato, posto chesi trattava, nella specie , di dichiarazi one negativa sulla quale si eraavuta, secondo il giudice di merito, un’istanza di accertamento, cosicché il rimedio esperibile avverso l’ordinanza del giudice era, come correttamente proposta,l’opposizione agli atti esecutivi.
In conclusione, il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono inammissibili e il terzo mezzo dello stesso è infondato. Il quinto motivo è accolto e comporta decisione nel merito. R.g. n. 01744 del 2020; Ad. 15/11/2022 CC; estensore: C. Valle Il ricorso incidentale è assorbito. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, stante l’esito della lite, in ragione di due terzi, con onere del restante terzo sui controricorrenti, in quanto soccombenti sul quinto motivo del ricorso principale e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, sono liquidate nell’intero come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo del ricorso principale e rigetta il terzo motivo; accoglie il quinto motivo del ricorso principale, cassa senza rinvio in relazione al detto motivo la sentenza impugnata e decidendo nel merito ridetermina in euro 2.500,00 oltre accessori ed esborsi in euro 200,00 le spese dovute ai terzi pignorati; dichiara assorbito il ricorso incidentale; dichiara compensate per 2/3 le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida nell’intero in euro 10.500,00 e condanna parte controricorrente a rifonderle alla ricorren