Cassation appeal dismissed due to lack of standing after company liquidation; costs fully compensated by mutual withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing after the company was placed in compulsory administrative liquidation. Although the original legal representative had filed the appeal, the court ruled that the liquidation process exclusively vested standing in the liquidation organs, rendering the representative's action ineffective. Consequently, the court dismissed the appeal and fully compensated the litigation costs based on a mutual withdrawal of all claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 200, comma 2, L.F.; Art. 2545-terdecies cod. civ.: Upon the opening of compulsory administrative liquidation, procedural standing is exclusively vested in the liquidation organs, rendering appeals filed by the former legal representative ineffective and incapable of being ratified by a subsequent withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19615/2020R.G. proposto da SAMAN SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A R.L., domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Zibetti (roberto.zibetti@bu- sto.pecavvocati.it) e dall’avv. Nico Parise (nico.parise@busto.pecavvo- cati.it) - ricorrente - contro BIAGIO FRASCA, domiciliatoex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difes o dall ’ avv. Giacinto Santoro (giacinto.santoro@avvocaticastrovillari.legalmail.it) -controricorrente - avverso la sentenza n. 2700/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI;R ILEVATO CHE : − la Saman Servizi cooperativa sociale a r.l. proponeva opposizione agli atti esecutivi e all’espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti dall’odiernocontroricorrente; − disposta la sospensione dell’ esecuzione e fissato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, nessuna delle parti provvedeva ad introdurre la seconda fasedell’opposizione; − la società debitrice otteneva, dunque, la declaratoria di estinzione della procedura ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. proc. civ.;
− per contestare la liquidazione delle spese operata con l ’ ordinanza di estinzione, il creditore proponeva reclamo exart. 630 cod. proc. civ., poi accolto con sentenza del Tribunale di Foggia, il quale statuiva che le spese dovevano restare a carico della parte che le aveva anticipate; − adita dalla Saman Servizi, la Corte d ’ appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l ’ appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio; − a vverso la predetta decisione la Saman Servizi proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
− Biagio Frasca resisteva con controricorso e depositava memori a exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. C ONSIDERATO CHE : − è preliminare l ’ esame del l ’ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nella memoria delcontroricorrente, con la quale si deduce che l’impugnazione della sentenza di merito è stata avanzata da soggetto privo della capacità processuale (Achille Saletti, qualificatosi come le- gale rappresentante della Saman s.c.), poiché il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 25/2/2020, aveva in precedenza disposto lo scioglimento della società cooperativa ricorrente e l’aveva posta in liqui- dazione coatta amministrativa exart. 2545-terdecies cod. civ.;
− l ’ eccezione è fondata;− i n base all ’ art. 200 , comma 2, L.F. e a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 27346 del 24/12/2009, Rv. 610951-01, a seguito dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione processuale spetta in via esclusiva agli organi della procedura e la so- pravvenuta carenza di legittimazione degli organi della società (i quali possonoavere, al più, una legittimazione suppletiva soltanto nel caso di inattività e disinteresse degli organi della l.c.a.) è rilevabile ex officio; − n ella specie, il difetto di l egittimazione processuale inficia il ricorso per cassazione, redatto e notificato il 30/6/2020–6/7/2020 e, cioè, suc- cessivamente al provvedimento di scioglimento della cooperativa Sa- man (decreto del 25/2/2020), perché, a quella data, la persona fisica che ha conferito ai difensori la procura speciale e il mandato a proporre l’impugnazione era priva della rappresentanza – anche processuale (e pure per le controversie pendenti) –dell’ente, già posto in l.c.a.;
− i n altri termini, il ricorso per cassazione, pro posto da soggetto di- verso dal legale rappresentante della società in liquidazione coatta am- ministrativa, è inammissibile perché il rapporto processuale nonè stato validamente instaurato; − p oiché il vizio afferisce al momento genetico dell ’ impugnazione di legittimità, è inefficace la sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassa- zione(ancorché proveniente dal commissario liquidatore) , non poten- dosi con tale atto né ratificare l’attività processuale compiuta in base ad un mandato conferito da soggetto totalmente privo di rappresentanza della società (peraltro, nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’art. 182 cod. proc. civ.), né sanare un’impugnazione ab origine inam- missibile;
− l ’ accoglimento dell ’ eccezione preliminare di inammissibili tà eso- nera dall’illustrazione dei motivi del ricorso e dal loro esame; solo ad abundantiam, dunque, si osserva che questa Corte ha già recentemente deciso una controversia assolutamente analoga – Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 12977 del 26/04/2022 –su ricorso proposto dall ’ ex legale rap- presentante della stessa Saman Servizi Cooperativa Sociale, ma prima del provvedimento che l’ha posta in liquidazione coatta amministrativa; − quanto alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità , il Col- legio ritiene che assumano rilevanza i documenti depositati con la me- moriadel controricorrente : tra essi è inclusa una dichiarazione ( datata 10/2/2021)degli assistiti dall’avv.
Giacinto Santoro (compreso il Frasca) che manifestano inequivocabilmente l’intenzione dirinunciare a tutte le controversie pendenti,a condizione che un’eguale rinuncia sia formulata dal legale rappresentante della Saman s.c.; un ulteriore documento – denominato «atto congiunto di rinuncia e accettazione» e contenente un esplicito riferimento all’atto del 10/2/2021 –è sottoscritto anche dal commissario liquidatore della società e reca reciproche dichiarazioni di rinuncia e di accettazione delle medesime;un’altra rinuncia, poi, è stata sottoscritta in data 15/11/2022 da Achille Saletti (già legale rappresen- tante di Saman) e dai legali della parte ricorrente;
− si evince dai predetti documenti la volontà di tutte le parti di de- sistere da ogni iniziativa processuale senza ulteriori condizioni; − in considerazione dell ’ intervenuta manif estazione di volontà di si- stemazione complessiva del contenzioso tra le parti, quale desumibile dalla documentazione prodotta e sopra richiamata, incompatibile con espresse ulteriori statuizioni sulle spese, potenzialmente idonee a com- plicare la fase liquidativa della procedura concorsuale in corso, è di giu- stizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;
− v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13;p.q . m . la Corte dichiara inammissibileil ricorso; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis d