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Ordinanza — n. 221/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows joint liability claim against insurer for first-time introduced demand violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 221/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the cassation appeal against a second-instance judgment regarding a maritime collision. The appellant argued for joint liability against the insurer, but the court found the claim inadmissible because it was raised for the first time in the appeal rather than the original trial. Consequently, the court upheld the original liability allocation while ordering the insurer to pay half of the cassation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2055 c.c.; Art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.: A claim for joint liability against an insurer introduced for the first time in an appeal is inadmissible if no corresponding demand was made in the original proceedings.

Parole chiave

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joint liability insurer liability procedural inadmissibility first instance demand maritime collision responsabilità parziale responsabilità per danni da acqua risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2055 c.c.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. se il fatta dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ( 1° comma ).
Art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.
Domanda originari a di risarcimento danni che l'odierno ricorrente invero nemmeno debitamente -iporta nel ricorso, in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co.
Art. 112 c.p.c.
ritenendo la responsabilità parziaria al 50% e non la responsabilità solidale degli appellati, per come richiesto, e senza peraltro motivare la disapplicazione del principio di solidarietà».Lamenta che «la sentenza è in ogni caso errata per vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c. ...
Art. 384, 2° cc., c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può ex art. 384, 2° cc., c.p.c. essere decisa nel merito con la condanna dello Ziino Colanino, della Lega Na\,ale Italiana Sezione di Reggio Calabria e della società IH Allianz s.p.a.
art. 2055 c.c
Si duole che la corte di merito abbia «di fatto rigettato la domanda di condanna in solido al risarcimento dei danni delle parti odierne resistenti», violando «l'art. 2055 c.c.
art. 112 c.p
ritenendo la responsabilità parziaria al 50% e non la responsabilità solidale degli appellati, per come richiesto, e senza peraltro motivare la disapplicazione del principio di solidarietà».Lamenta che «la sentenza è in ogni caso errata per vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33917/2019 proposto da: Barbuto Luciano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'avvocato Antonino Spinoso, che lo rappresenta e difEnde, unitamente all'avvocato Demetrio Laganà -ricorrente - contro Bia:ca Giuseppe, Compagnia Di Genova Assicurazioni Spa, Regione Calabria, ZinD Colanino Antonino, - intimati - 2022. nonchè contro Alli 3nz Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 17/a, presso lo studio dell'avvocato Michele Clemente, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenz n. 680/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositat 1'8/10/2018; udita la relazione del1i causa svolta nella camera di cpnsic lio del 7/4/2022 dal Cons. LUIGI ALESSAp DRO SCARANO;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'8/10/2018 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig.

Luciano Barbuto e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Reggio Calabria 28/9/2004, ha ascritto la responsabilità del sinistro avvenuto il 27/1/1994 ( allorquando l'«imbarcazione Blue Dream, di proprietà del sig. Ziino Colanino, ormeggiata a fianco della Summertime nella darsena del porto di Reggio Calabria, era entrata in collisione con la stessa, provocando danni rilevanti» ) al paritario concorso di quest'ultimo e della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Barbuto propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la chiamata in manleva società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.), che ha presentato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI D'ELLA DECISIONE Con il 10 motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 2055 c.c , 112 clic., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia «di fatto rigettato la domanda di condanna in solido al risarcimento dei danni delle parti odierne resistenti», violando «l'art. 2055 c.c. ritenendo la responsabilità parziaria al 50% e non la responsabilità solidale degli appellati, per come richiesto, e senza peraltro motivare la disapplicazione del principio di solidarietà».Lamenta che «la sentenza è in ogni caso errata per vizio di extra petizione ex art. 112 c.p.c. ... che gli impone di circoscrivere la decisione in relazione agli effetti giuridici che la parte vuole conseguire deducendo un certo fatto.

La prospettazione della parte vincola pertanto il giudice a trarre, dai fatti esposti, soltanto l'effetto giuridico domandato, senza introdurne ... diversi e ulteriori, così modificando i termini della controversia». Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 2055 c.c. se il fatta dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ( 1° comma ). Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascun degli altri, nella misura determinata dalla gra\»tà della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate ( 2° comma ).

La norma è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l'intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tu .:ti pro quota (v. già Cass., 4/3/1993, n. 2605). Per l'insorgenza cella responsabilità solidale dei danneggianti ( solidarietà passiva ) si è da questa Corte posto in rilievo essere necessario e sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e quand'anche siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate ( v.

Cass., 17/1/2019, n. 1070; Cass., 6/12/2017, n. 29218; Cass., 13/1/2015, n. 286; Cass., 22/11/2010, n. 23581; Cass., 16/12/2005, n. 27713; Cass., 28/7/2000, n. 9902 ). Orbene, il suind:cato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell'impugnata sentenza. All'esito del giudizio di merito la responsabilità del sinistro avvenuto il 27/1/1994, allorquando l'«innbarcazione Blue Dream, di proprietà del sig. Ziino Colanino, ormeggiata a fianco della Summertime nella darsena del porto di Reggio Calabria, era entrata in collisione con la stessa, provocando danni rilevanti», è stata ascritta al paritario concorso di quest'ul:imo [ non essendo stata la suindicata imbarcazione Blue Dream II di sua proprietà «ormeggiata a regola d'arte, avuto riguardo alle condizioni meteo del 27 gennaio 1994», sicché, «in ragione del non corretto ormeggio ( oltre che del cedimento del blocco di ancoraggio ncrd ), da cui il ritenuto concorso del 50% )», la stessa «si è liberamente spostata ed ha ripetutamente urtato contro la murata destra della Summertime, causando danni allo scafo e alla coperta» ] e della Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria ( avendo la corte di merito riformato la pronunzia del giudice di prime cure, che aveva ritenuto quest'ultima esclusiva responsabile ).

E' stata viceversa esclusa già dal giudice di prime cure la responsabilità della Regione Calabria, quale ente proprietario della darsena ( atteso che, come affermato già dal giudice di prime cure, la «Lega Navale Italiana, Sez. di Reggio Calabria, era tenuta a rispondere del danno poiché, nell'accettare la concessione per l'esercizio della darsena, avrebbe dovuto verificare l'idoneità celle strutture e porre in essere tu:te le iniziative necessarie a garantire il rispet:o delle prescrizioni impartite dall'autorità ma -ittima, tra cui quella impartita dal comandante della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria con l'ordiranza n. 11/85 ... al fine di impedire il verificarsi di danni alle imbarcazioni ormeggiate, pur restando le stesse nella disponibilità ed in affidamento agli utenti» ).

Esclusione poi confermata dalla corte di merito ne l'irnpugnata sentenza. E' rimasta altresì esclusa la responsabilità dell'odierno ricorrente in cuanto «nonostante 1(cledotte irregolarità ( invero non provate, al di là della nisur3 superiore a mt. 12 ), la Summertime è rimasta regolarmente ormeggiata e non ha causato danni ad alcuno». Orbene, nel liquidare la somma di euro 15.964,70 ( con rivalutazione e interessi ) a titolo di risarcimento del dainno dovuta al Barbuto, anziché condannare tutti i responsabili al relativo pagamento in via solidale, erroneamente la corte di merito ha condannato lo Ziino Colanino e la chiamata in garanzia società Allianz s.p.a. ( già Allianz Pace s.p.a. ) al pagamento, in solido, del solo 50% del suindicato ammontare, e ha ndicato la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria come tenuta al pagamento della restante misura del 50%», come se si trattasse di una responsabilità meramente parziaria.

Con il 2° motivo il ricorrente denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt. 1917, 2043 c.c., 32, 106, 323, 329 c.p.c. in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che, non tenendo conto della «specifica impugnazione del capo di rigetto della sentenza di primo grado della domanda cli rigetto» né della pronunzia Cass., Sez. Un., n. 24707 del 2015 (ove si è «s:atuito che la differenza tra la garanzia propria ed impropria è solo meramente descrittiva»), la corte di merito non abbia condannato -in solido con la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria- rche la Compagna di Genova Assicurazioni s.p.a., nei cui confronti vi è stata nella specie automatica esten3ione della domanda.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha posto in rilievo che, mentre Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria [ su impulso della società Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.), che l'ha individuata quale proprietaria della catenaria ] e la Regione Calabria [su impulso della « 2ompagnia di Genova Assicurazioni (a sua volta chiamata in garanzia dalla Lega Navale)»] sono state «evocate in giudizio al fine ch accertare la loro responsabilità, alternativa rispetto a quella ascritta all'originario convenute, arch.

Ziino Colanino», e «nei loro confronti si è verificato l'effetto estensi io automatico della domanda, in quanto tali terzi sono stati individuati quali soggetti responsabili, in via alternativa al soggetto ab origine ritenuto responsabile, cioè il convenuto Ziino Colanino», il «medesimo effetto non può dirsi verificato nei confronti della Compagnia di Genova Assicurazioni, evocata in giudizio solo quale assicuratore della Lega Navale, e nei cui confronti l'attore non ha proposto, nel giudizio di prime cure, alcuna domanda risarcitoria e alcuna domanda di condanna al risarcimento dei danni», invero «p -oposta per la prima volta con l'atto di appello, avente ad oggetto l'accertamento della tenutezza di essa appellata per il risarcimento dei danni e la sua condanna ( in solido ) con gli altri appellati ) al pagamento del dovuto», sicché non può considerarsi «estesa anche per la Compagnia di Genova la domanda originaria di risarcimento danni a seguito della chiamata in garanzia».

Domanda originari a di risarcimento danni che l'odierno ricorrente invero nemmeno debitamente -iporta nel ricorso, in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. All'accoglimento del 1° motivo nei suindicati termini, rigettato il 2°, consegue la cassazione il relazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può ex art. 384, 2° cc., c.p.c. essere decisa nel merito con la condanna dello Ziino Colanino, della Lega Na\,ale Italiana Sezione di Reggio Calabria e della società IH Allianz s.p.a. ( già Allianz Pace s.p.a. ) al pagamento in via solidale, dell'importo liquidato nell'impugnata sentenza in favore del Barbuto; e con la conferma della liquidazione delle spese per il giudizio di gravame disposta dalla corte di merito nell'impugnata sentenza.

Fermo il resto. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizic di cassazione, ad eccezione di quelle relat ve al rapporto tra il Barbuto e la soietà Allianz s.p.a. (già Allianz Pace s.p.a.), che possono compensarsi per la metà, mentre per la restante metà vanno poste -liquidate come in dispositivp- a carico della soccombente società Allianz s.p.a. ( già Allianz Pace s.p.a. ) e in favore del primo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 10 motivo di ricorso, rigetta il 2°. Cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza, e, decidendo la causa nel merito, condanna lo Ziino Colanino, la Lega Navale Italiana Sezione di Reggio Calabria e la società Allianz s.p.a. ( già Allianz Pace s.p.a. ) al pagamento, in via solidale, dell'importo liquidato nell'impugnata sentenza in favore del Barbuto, confermando la liquidazione delle spese per il giudizio di gravame liquidate dalla corte di merito nell'impugnata sentenza. Fermo il resto. Condanna la società Allianz s.p.a. ( già Allianz Pace s.p.a. ) al pagamento della metà delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del Barbuto. Compensa integralmente l