Cassation appeal dismissed for being filed late, exceeding the 60-day statutory deadline under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Vincenzo Simonetti's appeal against the second-instance judgment regarding a property seizure. Simonetti argued the seized property could not be expropriated as the debt did not meet family needs, but the appeal was filed over two years after the deadline. The court ruled the appeal inadmissible because it was submitted after the mandatory 60-day period required by the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 1; Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed outside the sixty-day period prescribed from the notification of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19025/2020R.G. proposto da VINCENZO SIMONETTI, rappresentat o e difes o dal l’ avv . Giovanni Neri ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale giovanni- neri@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro MATTEO MALANDRINO -intimato - avverso la sentenza n. 279 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –SE- ZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 19/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; letta la memoria del ricorrente;C ONSIDERATO CHE :
− Vincenzo Simonetti proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da Matteo Malandrino; sosteneva l’esecutato che l’immobile pignorato non poteva essere espropriato a norma dell’art. 170 cod. civ., perché il credito vantato, estraneo ai bisogni della famiglia, non consentiva di aggredire il bene in fondo patrimoniale; − s ospesa l’esecuzione, il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 3688 del 5/12/2014, respingeva l’opposizione; − la predetta decisione era confermata dalla Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto con la pronuncia n. 279 del 19/6/2018;
− a vverso detta sentenza Vincenzo Simonetti proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; − Matteo Malandrino non svolgeva difese nel giudizio di legittimità . − il ricorso è improcedibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall ’ esame delle censure svolte dalricorrente; − si rileva, infatti, che i l ricorso – notificato il 21/9/2018 (peraltro, oltre il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 325 cod. proc. civ., de- corrente dal 25/6/2018, data di notifica della sentenza impugnata, non sospeso nel periodo feriale) –è stato depositato il 23/7/2020; ne con- segue l’improcedibilità ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. ;
− stante la indefensio dell’ intimat o , non occorre provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m . la Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso arti- colo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consigl