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Sentenza — n. 152/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 152/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 152/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20848/2020 R.G. proposto da : NORMALABOR S . R . L . , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC56R17H394J) -ricorrente - contro BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CONVERSANO Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHITTULLI ANGELO (SCHNGL74D21A662W) -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro CAMPOBASSO FRANCESCO, -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARI n. 4376/2019 depositata il 21/11/2019.

Regesto Legislator

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art. 617 cod. proc. civ; Sentenza — n. 152/2023 — snciv · Corte di Cassazione: U . n. 0 2602 del 20/02/2003 Rv. 560622 -01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di merito , delle difese svolte dalle parti, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Parole chiave

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beni culturali conservazione dei monumenti diritto alla cultura legittimazione a contestare licenza legato di cosa altrui prova della proprietà
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20848/2020 R.G. proposto da : NORMALABOR S . R . L . , in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC56R17H394J) -ricorrente - contro BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CONVERSANO Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHITTULLI ANGELO (SCHNGL74D21A662W) -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro CAMPOBASSO FRANCESCO, -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BARI n. 4376/2019 depositata il 21/11/2019.

R.g. n. 20848/2020 UP 5/12/2022, estensore: C. Valle Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott.ssa Anna Maria Soldi, nonché lememorie dell e parti ; uditala relazione svolta, nella camera di consiglio del 05/12/2022 , dal Consigliere relatore CristianoValle. FATTI DI CAUSA La Normalabor S.r.l.,quale terza datrice d’ipoteca su di un’area sulla quale si trova un risalente stabilimento per la vinificazione delle uve,impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Bari n. 4376, depositata il 21/11/2019 , resa in materia di opposizione agli attiesecutivi in particolare in punto di decreto di trasferimento del bene immobile suddetto (senza tuttavia, a quanto sembra, i macchinari e comunque i beni mobili), con un atto affidato a cinque motivi di ricorso, in gran parte concernenti la carenza, affermata dalla gravata sentenza, di legittimazione attiva della Normalabor S.r.l. a far valere la prelazione di cui al cd.

Codice dei beni culturali per gli immobili aventi rilevanza storico-artistica. Resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo di Conversano, che propone al contempo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. Rimane intimato il professionista delegato , avv. Francesco Campobasso, nei cui confronti la domanda di risarcimento danni, proposta sempre dalla Normalabor S.r.l., è stata rigettata dal Tribunale di Bari. Per l’udienza del 5/12/2022, tenuta in forma cameralizzata,il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale, o in subordine, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. R.g. n. 20848/2020 UP 5/12/2022, estensore: C. Valle RAGIONI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale deve disattendersi l’eccezione, formulata dalla controricorrente, di mancanza di procura alle liti. In atti vi è, invero, foglio separato con procura ritualmente rilasciata dalla legale rappresentante della Normalabor S.r.l. per l’impugnazione, in cassazione,della sentenza del Tribunale di B ari n. 4376 del 21/11/2019. Il ricorso principale è, come accennato, articolato in cinque motivi. Il Collegio non ritiene di procedere a scrutinio dei singoli motivi di ricorso, in quanto esso, sia nella sua parte in fatto che in quella in diritto, sia con riferimento all’esposizione delle vicende che possano ancora rilevare in sede di legittimità che in punto di articolazione delle censure è aspecifico e sviluppa unitamente, ma senza una precisa logica, le deduzioni fattuali con quelle di diritto, rendendo, in tal modo, estremamente difficoltosa la comprensione.

Il ricorso è, invero, ai limiti del comprensibile, perché dà per presupposte una serie di circostanze, quali il valore storico-artistico del compendio immobiliare venduto (sembrerebbe senza i macchinari per la vinificazione delle uve), che non si riescono a comprendere, anche in considerazione del continuo riferimento a un giudizio, o una serie di giudizi incardinati dinanzi alla giurisdizione amministra t iva e segnatamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari. Il ricorso, in particolare, non rispetta il requisi to della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere R.g. n. 20848/2020 UP 5/12/2022, estensore:

C. Valle una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770 –01, e più di recente, ma senza specifica massimazione sul punto , si veda Cass. n. 22385 del 19/10/2006 Rv. 592918 -01). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e (o) processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

U . n. 0 2602 del 20/02/2003 Rv. 560622 -01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di merito , delle difese svolte dalle parti, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie , soltanto dalla lettura della sentenza è dato apprendere di un risalente contenzioso dinanzi al Tribunale di Bari riguardante l’esecuzione individuale nei confronti della Normalabor S.r.l. e delle vicende che hanno dato luogo all’espropriazione, la cui conoscenza è invece del tutto indispensabile per la comprensione delle stesse doglianze e andava somministrata a questa Corte dalla ricorrente. R.g. n. 20848/2020 UP 5/12/2022, estensore: C. Valle In punto di integrità del contraddittorio parimenti il ricorso risulta del tutto carente.

Risulta, peraltro, dubbio che le censure mosse avverso l’operato del professionista delegato, rimasto intimato, potessero essere mosse avverso la sentenza con lo strumento processuale dell’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc. civ. In definitiva il ric orso principale incorre in violazione congiunta dei parametri di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., e tali lacune non possono essere colmate, né emendate neppure con quanto argomentato in memoria, alla quale è istituzionalmente preclusa la funzione di integrazione del ricorso.

Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale, espressamente qualificato condizionato dalla Banca di credito cooperativo di Conversano società cooperativa, èconseguentemente assorbito. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, posto che l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile e quella incidentale è assorbita, senza che su di essa sia resa alcuna pronuncia, siccome espressamente qualificata come condizionata; ed esse, v alutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’inammissibilità del ricorso principale, e l’assorbimento dell’incidentale condizionato, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in R.g. n. 20848/2020 UP 5/12/2022, estensore:

C. Valle favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 11.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella ca