Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court ruled according to law, requiring ordinary appeal instead.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Judge of Peace explicitly ruled the case according to law. The appellant argued for liability regarding delayed mail delivery and excessive court costs, but the lower court had already determined the claim lacked proof of damage. Since the first-instance judge decided correctly within their jurisdiction, the proper remedy was an ordinary appeal, not a cassation petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ.; Art. 339, terzo comma cod. proc. civ.: When a Judge of Peace rules according to law within their equitable jurisdiction, the only admissible ordinary remedy is an appeal under standard rules, rendering a cassation appeal inadmissible.
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CORSO PER CASSAZIONE. INAMMISSIBILITÀ. ORDINANZA sul ricorso n. 33243/2019 proposto da: Giulia Schininà, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eustachio Manfredi 8, presso lo studio dell'avvocato Malatesta Giovanni Antonino che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato De Rose Dora che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Murgia Maria Daniela; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9616/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 05/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.FATTI DI CAUSA 1.
L'avv. Giulia Schininà convenne in giudizio la s.p.a. Poste Italiane, davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo che fosse condannata a rimborsarle la somma di euro 14,83 corrisposta per la spedizione di una lettera raccomandata e quella di euro 22,24 a titolo di indennizzo riconosciuto da Poste Italiane per il tardivo recapito della medesima. A sostegno della domanda espose di aver spedito, per conto di una sua cliente, una lettera raccomandata 1 diretta all'Agenzia delle entrate per ottenere il rimborso dell'imposta di registro pagata in misura maggiore del dovuto.
La raccomandata, spedita in data 28 ottobre 2016, era pervenuta a destinazione solo tre giorni dopo, cioè il 31 ottobre, mentre per regolamento della società convenuta essa avrebbe dovuto giungere a destinazione entro il giorno successivo alla spedizione. Era evidente, quindi, l'inadempimento della convenuta che esponeva l'attrice, a suo dire, ad una possibile responsabilità professionale verso la cliente. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, dopo aver premesso che la causa doveva essere decisa secondo diritto, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., rigettò la domanda per carenza di prova del danno e condannò l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Contro la sentenza del Giudice di pace propone ricorso l'avv. Giulia Schininà con atto affidato a due motivi. Resiste la s.p.a. Poste Italiane con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1229 cod. civ., nonché degli artt. 6 e 249, primo inciso, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto l'esistenza del ritardo, ha richiamato, per il rigetto della domanda, le stesse condizioni di esenzione dalla responsabilità oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. Pacifico essendo il ritardo nella consegna, la ricorrente rileva di aver richiamato le condizioni generali di contratto, osservando che il danno sarebbe potuto consistere «nella decadenza, per intervenuta prescrizione, della domanda di rimborso consegnata tardivamente all'Agenzia delle riscossioni».
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 91 cod. proc. civ., in riferimento al d.m. n. 55 del 2014, sul rilievo che la condanna alle spese sarebbe stata applicata in una misura eccessiva, in considerazione del valore della causa inferiore ai 40 euro.
3. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è inammissibile. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è da tempo orientata nel senso che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, 17 novembre 2017, n. 27356, 29 dicembre 2017, n. 31152, 19 gennaio 2021, n. 769 e 16 novembre 2021, n. 34524).
Se, invece, la sentenza pronunciata dal giudice di pace, sebbene non eccedente il limite di valore del giudizio di equità, è pronunciata secondo diritto, l'impugnazione ammessa è l'appello secondo le regole ordinarie (v., tra le altre, le sentenze 15 gennaio 2013, n. 793, e 7 luglio 2017, n. 16868, e l'ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30391, tutte pronunciate in relazione a giudizi aventi oggetto contratti predisposti con l'uso di moduli o formulari). Nel caso in esame, poi, il Giudice di pace ha espressamente dichiarato di aver deciso la causa secondo diritto; e ciò significa che la sua pronuncia, anche in ossequio al principio dell'apparenza, doveva essere impugnata con l'appello secondo le regole ordinarie e non con il ricorso per cassazione.
4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione