Cassation court allows claim for state compensation for medical specialization started before 1982 but continuing after 1983.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Giuseppe Ciarpaglini's claim against the Italian State for non-payment of remuneration during his medical specialization. Although the specialization began in 1981 before the relevant EU directive's transposition deadline, the court found that the right to compensation applies to the period after January 1, 1983, provided the training continued. Consequently, the claim was allowed with a remand to the Court of Appeal of Florence to calculate the specific damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 para. 1 lett. c), Art. 3 para. 1 e 2, Allegato della direttiva 75/363/CEE; The right to state compensation for failure to transpose EU directives regarding medical specialization applies to individuals whose training commenced before the directive's entry into force but continued after the transposition deadline, covering the period from the deadline until the completion of the specialization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22175/2016R.G., proposto da GIUSEPPE CIARPAGLINI; rappresentat o e difeso da gli Avv ocati Antonio Cassi e Silvia Clarice Fabbroni, nel cui Studio, in Roma, Via Ulpiano n.29, è elettivamente domiciliato, giusta procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliat a in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -resistente- C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres.
Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. per la cassazione della sentenza n. 383/2016della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata ilgiorno 11 marzo 201 6 . Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. Paolo SPAZIANI. FATTI DI CAUSA 1.Giuseppe Ciarpaglini convenne in giudizio la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei M inistri, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia davanti al Tribunale di Firenze e, assumendo di aver conseguito la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni a decorrere dall’anno 1981, e quella in medicina dello sport, triennale, a decorrere dall’anno 1987, chiese che fosse riconosciuto l’inadempimento dello Stato italiano in ordine al recepimento delle direttive comunitarie regolatrici delle scuole di specializzazione, con condanna al pagamento dell’adeguata retribuzioneovvero al risarcimento dei relativi danni.
Si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto ed invocando, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese processuali.
2. La sentenza è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte di appello di Firenze, con sentenza dell’11 marzo 2016, ha rigettato il gravame ed ha compensato anche le ulteriori spese del giudizio di secondo grado. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che nessun diritto poteva essere riconosciuto all’appellante, perché la specializzazione in ortopedia era stata intrapresa nel 1981, momento in cui nessun inadempimento era ravvisabile a carico dello C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres. Frasca Est.
Spaziani Paolo Spaziani est. Stato italiano in relazione all’attuazione delle direttive n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE. Quanto alla specializzazione in medicina dello sport, essa non poteva considerarsi rientrante fra quelle che davano diritto alla remunerazione prevista dalle direttive medesime. 3.Avverso la sentenza della Corte d i appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Ciarpaglini con atto affidato ad un solo motivo ed illustratoda memoria. Le Amministrazioni intimate non hanno proposto controricorso. 4.Discusso il ricorso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2019, questa Corte, con ordinanza interlocutoria 20 aprile 2020, n. 7926, ha rinviato a nuovo ruolo la decisione, in attesa che le Sezioni Unite si pronunciassero sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza 16 gennaio 2020, n. 821.
Le Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno rimesso alla Corte di giustizia le seguenti questioni interpretative:1) se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 (di tale direttiva) a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anniprecedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983;
2) se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. 5.La Corte di G iustizia ha deciso la questione con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), a seguito della quale la trattazione del presente ricorso è stata nuovamente fissata per la camera di consiglio del 7 luglio 2022.
In vista dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. Prima dell’adunanza, inoltre,si sono pronunciate, sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 23 giugno 2022, n. 20278. All’esito della camera di consiglio del 7 luglio 2022 è stato rilevato che il ricorso per cassazione era stato erroneamente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, anziché all’Avvocatura generale dello Stato, come prescritto dalla legge (art.11 del r.d. 30 ottobre 1993, n.1611); si è pertanto disposta la rinnovazione della notifica, con rinvio della decisione a nuovo ruolo.
6. E seguito ritualmente l’incombente – e costituitasi l’amministrazione intimatacon atto finalizzato a consentire l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa, a norma dell’art.370 c.p.c. – la trattazione del ricorso è stata fissata per l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata , in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76 e n. 93/16 CEE, degli artt. 10 e 249 del Trattato CEE, dell’art. 117 C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres.
Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Cost., dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 2043 cod. civ., nonché del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Giuseppe Ciarpaglini, dopo aver ricordato che non è controversa in causa la sua frequentazione e specializzazione in ortopedia, nel periodo dal 1° dicembre 1981 al 18 luglio 1986, rileva che la sentenza avrebbe errato nel negare in suo favore il diritto alla percezione della adeguata remunerazione per l’attività svolta o, almeno, il risarcimento dei danni. 2.Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a specificare. 2.1.
Va osservato, anzitutto, che il ricorrente non svolge alcuna contestazione in ordine alla mancata considerazione del conseguimento, da parte sua, della specializzazione in medicina dello sport nel triennio a decorrere dall’anno 1987, mentre insiste solo sulla censura relativa alla specializzazione in ortopedia, da lui frequentata a partire dal 1° dicembre 1981 (v. ricorso a p. 2). Ne consegue che sul rigetto della domanda in ordine alla prima specializzazione si è ormai formato il giudicato, mentre la Corte deve occuparsi solo della seconda. 2.2.Si tratta, com’è noto, di stabilire se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge – in particolare dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all’anno per il periodo che va dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990-1991) – per i c.d. medici specializzandi “ a cavallo ” , cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea iniziandonel 1982, o in anni precedenti, e terminando in data ovviamente successiva al 1° gennaio 1983.
La questione era stata già affrontatain sede di legittimità, con una giurisprudenza che aveva conosciuto un interno dissenso; ciò , in quanto, pacifica essendo l’impossibilità di configurare un C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall’art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa laposizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce avevano negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l’avevano, invece, riconosciuto.
Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, le sentenze 10 luglio 2013, n. 17067, e 22 maggio 2015, n. 10612) aveva dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21 novembre 2016, n. 23581, avevano ri nviato la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quest’ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) avevastabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990,deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
Alla luce dell’interpretazione proveniente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pertanto, a coloro i quali avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno 1982 e l’avessero terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avrebbe dovuto riconoscersi il diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18 luglio 2018, n. 19107, e 31 luglio 2018, n. 20348, hanno interpretato il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento». 2.3.
La circostanza che il dictum del giudice europeo fosse circoscritto alla categoria di medici specializzandi, c c .d d . “a cavallo” , che avevano iniziato la specializzazione nel 1982, lasciava aperto il problema per coloro i quali l’avessero invece intrapresa negli anni precedenti, pur proseguendola dopo il 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa C orte , dunque , con ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, hanno disposto un nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia, sulla specifica questione se l’art. 189, terzo comma, TUE e gli articoli 13 e 16 della direttiva 82/76 ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dal medesimo a rt. 13 a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983; nonché sulla conseguente questione se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della direttiva 82/76 da parte dello Stato C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres.
Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. italiano competa anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia ha deciso la questione con la sentenza 3marzo 2022 (in causa C-590/20). Il giudice europeo ha statuito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, recependo la risposta al quesito interpretativo, hanno enunciato il principiosecondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva C.C. 12.12.2022 N. R.G. 22175/2016 Pres. Frasca Est. Spaziani Paolo Spaziani est. delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee. 2.4.In applicazione del principio alla fattispecie all’odierno esame, deve, dunque, affermarsi che il diritto al risarcimento – da liquidarsi negli importi previsti dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 –va riconosciuto anche al ricorrente, avuto riguardo alla circostanza che egli ha iniziato la specializzazione in ortopedia, della durata di cinque anni, nell’anno 1981, proseguendo successivamente al 31 gennaio 1982.
In questi termini, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, comunque in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
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