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Ordinanza — n. 36506/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by heirs with acceptance of counterclaims and transaction. The court declared the proceeding extinct without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36506/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct following a formal withdrawal by the heirs of the deceased appellant, who simultaneously accepted the counterclaims and a transaction regarding costs. The opposing parties and their lawyers adhered to the withdrawal, satisfying the unilateral nature of the act required under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further costs should be assigned and no additional uniform contribution payment was necessary since the appeal was not rejected.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act producing immediate extinction of the proceedings without requiring acceptance by other parties, and when accompanied by adherence and a cost transaction, no costs are allocated and no further uniform contribution is due.

Parole chiave

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withdrawal of appeal unilateral act extinction costs allocation uniform contribution payment heirs of deceased transaction agreement Cassation procedure rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
3 di 4 Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
Art. 391 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr.
Art. 13 DPR 115/2002
115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.
art. 390 c.p
3 di 4 Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015
13, comma 1-bis, atteso chetale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015
4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass.
Sez.Un. 1923/1990
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18612/2018R.G. proposto da: ATTILIO GEREMIA BIANCHETTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE N 62, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA DIMAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CARLA GIORGETTI –ricorrente – contro VIRGINIO BIANCHETTI, MARIA TERESA BIANCHETTI, GABRIELLA BIANCHETTI, FRANCESCA BIANCHETTI FISOGNI, MATTEO BIANCHETTI, EUGENIO BIANCHETTI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI rappresentati e difes i dall'avvocato ROCCHI MASSIMO Oggetto:

Divisione R.G.N. 18612/2018 Ud. 07/07/2023 CC R.G. 18612/2018 - Pagina nr. 2 di 4 –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1/2018 depositata il 11/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/07/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; Rilevato che: − ATTILIO GEREMIA BIANCHETTI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1/2018 depositata il 11/01/2018; − VIRGINIO BIANCHETTI, MARIA TERESA BIANCHETTI, GABRIELLA BIANCHETTI, FRANCESCA BIANCHETTI FISOGNI, MATTEO BIANCHETTI, EUGENIO BIANCHETTI ha nno resistito con controricorso;

− la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. − in data 12 maggio 2023 , con atto ritualmente sottoscritto, ELISABETTA BIANCHETTI, ALESSANDRO BIANCHETTI, ELEONORA BIANCHETTI, MADDALENA BIANCHETTI, nella loro veste di eredi di ATTILIO GEREMIA BIANCHETTI– deceduto dopo la proposizione del ricorso - ha nno dichiarato di rinunciare al ricorso; − all’atto di rinuncia ha nno aderito, unitamente a l propri o difensor e, i controricorrenti VIRGINIO BIANCHETTI, MARIA TERESA BIANCHETTI, EUGENIO BIANCHETTI, FRANCESCA BIANCHETTI FISOGNI, MATTEO BIANCHETTI, nonché – quale erede di GABRIELLA BIANCHETTI, nelle more deceduta –DIEGO DONINI, pur se non formalmente costituito nel giudizio di legittimità;

R.G. 18612/2018 - Pagina nr. 3 di 4 Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez.Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione dei controricorrent i, nonché del citato DIEGO DONNINI – che ha comunque sottoscritto per accettazione la rinuncia - e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunastatuizione sulle spese ex art. 391 c.p.c. ; − non si deve dare atto - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 R.G. 18612/2018 - Pagina nr. 4 di 4 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, atteso chetale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e -trattandosi di misura eccezionale con finalità preventivo-deterrente (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020) - è oggetto di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015), con la conseguenza che la sua applicazione è esclusa quando la pronuncia non rientra in alcuna delle fattispecie previste dalla norma (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. Dichiara estinto