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Sentenza — n. 36446/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses loan repayment claim due to lack of proof for the loan contract title.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36446/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment ordering the defendant to repay €36,488 to the plaintiff. While the defendant admitted receiving the funds, he argued they were part of a broader property co-ownership dispute rather than a loan. The court held that receiving money alone does not prove a loan contract exists, placing the burden of proof entirely on the plaintiff to demonstrate the legal title for restitution.

Regesto Legislator

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Art. 2700 c.c.; Art. 1164 c.c.: The delivery of money alone does not establish a loan contract; the claimant must prove the specific legal title creating the obligation to return the funds, as mere receipt of money is insufficient without corroborating evidence of the loan's existence.

Parole chiave

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loan contract proof restitution obligation burden of proof co-ownership dispute civil procedure burden beni di famiglia discendente comune controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 2700 c.c.
Art. 1164 c.c.
Art. 183 co. 6 c.p.c.
- Il primo motivo denuncia che l’attore abbia irritualmente - in epoca successiva al deposito delle memorie ex art. 183 co.
Art. 101 c.p.c.
Si de- duce anche la violazione dell’art. 101 c.p.c. Il secondo motivo condivide la sostanza del primo motivo e la ripro- pone sotto il profilo della violazione degli artt.
Art. 112 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
art. 101 c.p
Si de- duce anche la violazione dell’art. 101 c.p.c.
art. 2697 c.c
Il quarto motivo denuncia ex art. 2697 c.c.
artt. 116 c.p
Il sesto motivo denuncia ex artt. 116 c.p.c.
art. 91 c.p
Il decimo motivo censura ex art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3258/2007
Cass. 30944/2018
Cass. 6295/2013
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Testo completo

3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.26712/2018 proposto da: Casciaro Daniele, difesodall’avvocato Pasqualina Ortu ; -ricorrente- contro Casciaro Ernesto, difesodall’avvocato Alessandra Giurgola; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 179/2018 depositata il 9/02/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Lette e ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore GeneraleFul- vio Troncone, cheha concluso per il rigetto del ricorso; Ascoltato l’avvocato Pasqualina Ortu per ilricorrente.

Fatti di causa Ernesto Casciaro conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce il fratello Daniele Casciaro per la restituzione di una somma di denaro che asse- riva di aver concess o in mutuo al convenuto per l’acquisto in 2di 7 – 26712/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 6 ) – Caponi Est. comproprietà paritaria di un immobile ad un’asta giudiziaria. Il conve- nuto allegava che la ricezione da parte sua della somma di denaro (€ 45.000, poi versata in Tribunale per l’acquisto all’asta) si inseriva in una vicendapiù ampia, relativa anche al l’acquisto di un altro immobile (non coinvolto nella presente controversia)e che la controversia con- cerneva in realtà lo scioglimento della comunione sull’immobile .

Nei suoi tratti essenziali, lo svolgimento del giudizio di primo grado vede il convenuto dichi ararsi disponibile a sciogliere la comunione , ricono- scendo una maggiore frazione dell’immobile all’attore e l’effettuazione di una c.t.u. nel quadro di un tentativo di definizione negoziale della controversia. Il corsodelle indagini peritali manifestava però l’estrema difficoltà di dividere l’immobile, per più ragioni, tra le quali spiccava l’importo da investire per le opere di frazionamento.L’attore insisteva nelladomanda di restituzione della somma di denaro, definitivamente quantificata in € 36.488.

All’esito il Tribunale accoglieva la domanda dell’attoree condannava il convenuto alla restituzione di tale somma. Su appello principale del convenuto e incidentale dell’attore, la Corte di appello ha confermato il dispositivo di restituzione del capitale, ag- giungendo (in accoglimento dell’appello incidentale) che gli interessi devono far data dall’8/01/2009, cioè dalla messa in mora. Ricorre in cassazione il convenuto con dieci motivi. Resiste l’attore con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia che l’attore abbia irritualmente - in epoca successiva al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con la costituzione del nuovo difensore- mutato la domanda di resti- tuzione di somme date a titolo di mutuo assumendo di aver versato maggiori somme per l'acquisto di un bene immobile in comproprietà 3di 7 – 26712/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 6 ) – Caponi Est. con il fratello convenuto, depositando nuova documentazione.

Si de- duce anche la violazione dell’art. 101 c.p.c. Il secondo motivo condivide la sostanza del primo motivo e la ripro- pone sotto il profilo della violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., facendo valere che il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi su domanda tar- diva (quindi inammissibile). Il terzo motivo denuncia ex artt. 1813 s. c.c. che siano stati erro- neamente rilevati i fatti costitutivi del contratto di mutuo nella circo- stanza che il convenuto nel contestare non abbia indicato alcuna altra causa a fondamento della dazione di denaro.

Sifa valere che in realtà tra i due fratelli sussistesse un rapporto economico più ampio, che si era concretizzato nell’acquisto di due immobili. Il quarto motivo denuncia ex art. 2697 c.c. che sia stato erronea- mente ritenuto provato l'obbligo restitutorio sulla base del riconosci- mento da parte del convenuto che l’attore aveva versato una maggior somma al momento dell'acquisto del bene immobile e che sia stato erroneamente rilevato che il convenuto avevapoi riconosciuto all'attore il diritto di ricevere unafrazione maggiore in sede di scioglimento della comunione.

Il quinto motivo denuncia ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddit- torietà della motivazione per avere da un lato imputato all’attore l'o- nere di provare l'esistenza di un contratto di mutuo, fornendo la prova della dazione e della esistenza dell'obbligo restitutorio e, dall’altro lato, averlo esoneratoda ciò, rilevando che il convenuto aveva riconosciuto in giudizio l'obbligo restitutorio con il dichiararsi disponibile a ricono- scere all’attore una quota maggiore in sede di scioglimento della co- munione. Il sesto motivo denuncia ex artt. 116 c.p.c. e 1813 c.c. l’esame par- ziale delle dichiarazioni del convenuto contenute nella comparsa di 4di 7 – 26712/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 6 ) – Caponi Est. costituzione e risposta ed inoltre l’omesso esame delle sue dichiarazioni all’udienza del 22/11/2012, ove egli adduce di aver affrontato spese per lavori nell'immobile e che pertanto eventuali conguagli avrebbero dovuto essere determinati nel loro esatto ammontare.

Ciò si è riverbe- rato sulla ricostruzione del fatto, poiché dall'apparente riconoscimento dell'obbligo di restituzione si è inferita l’esistenza del contratto di mu- tuo. Il settimo motivo denuncia ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. che siano state poste a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, desumendo argomenti dal comportamento processuale delle parti. L’ottavo motivo denuncia ex art. 360 n. 5c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo, cioè la dichiarazione che il conguaglio avrebbe dovuto essere determinato nel suo esatto importo, dedotte le spese affrontate da Daniele Casciaro per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile.

Il nono motivo denuncia ex artt. 1282, 1284 e 1815 c.c. che sia stata disposta in primo grado la corresponsione degli interessi dal momento della domanda, mentre la Corte di appello ha ritenuto di doverli di- sporre dalla messa in mora. Ciò attesterebbeulteriormente che l'ob- bligo restitutorio non si è desunto daun asserito contratto di mutuo, bensì da altro titolo per il quale la corresponsione degli interessi può decorrere o dal momento della messa in mora o dalla domanda in giu- dizio. Il decimo motivo censura ex art. 91 c.p.c. il governo delle spese. 2.

– È da esaminare dapprima il quinto motivo , per il suo carattere pregiudiziale, in quanto diretto a censurare il vizio della motivazione sul punto centrale della vicenda. Esso è fondato. 5di 7 – 26712/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 6 ) – Caponi Est. La parte censurata della sentenza è sintetizzata in questo capoverso. «La mancata prova del titolo negoziale abase della datio in denaro non è motivo sufficiente per escludere l'obbligo di restituzione in capo all’accipiens.[…] La mancata prova rigorosa da parte dell'attore dell'e- sistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla resti- tuzione di somme che concretamente dimostri di aver versato,non im- plica necessariamente il rigetto della domanda restitutoria, laddove l'obbligazione possa desumersi da circostanze di fatto non contestate e quando l’accipiens, nel contestare il fine mutualistico, non indichi al- cuna altra causa che possa giustificare la mera acquisizione delle somme.

L’odierno appellante si è limitato a contestare l'esistenza del fine mutualistico adducendo, sia pure sommessamente, che la fattispe- cie potrebbe inquadrarsi giuridicamente come ‘donazione indiretta’, ma nel contempo si è dichiarato disponibile a sciogliere la comunione col riconoscimento dellamaggiore quota da attribuirsi al germano Ernesto , disponibilità che in sostanza, come correttamente rilevato dal primo giudice, altro non è se non una proposta di estinzione dell'obbligazione in modo diverso dal semplice adempimento».Inoltre, l a Corte di ap- pello mette in rilievo che i reiterati tentativi di comporre bonariamente la lite -attraverso sia l'assegnazione dell'immobile con conguaglio ov- vero il riconoscimento di maggior quota- hanno sempre tenuto conto ed implicato la restituzione della maggior somma versata dall'attore.

Tutti argomenti di prova che , insieme al comportamento processuale delle parti, sono stati ritenuti sufficienti dal primo giudice con congrua motivazione. La motivazione è irriducibilmentecontraddittoria nel punto centrale che sorregge gli altri argomenti collaterali: cioè, nel qualificare come riconoscimento di un’obbligazione restitutoria , sul fondamento di un asserito contratto di mutuo rimasto privo di prova , l a disponibilità 6di 7 – 26712/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 6 ) – Caponi Est. manifestata dal convenuto a riconoscere all’attore una maggiore fra- zione nello scioglimento di una comunione su un’immobile che è un eventonegoziale da tenere distinto, anche perché la pretesa restituto- riadedotta in giudizio si inserisce - alla stregua di allegazioni rimaste sostanzialmente non contestate -nel quadro di una vicenda più ampia, che coinvolge anche l’acquisto di un altro bene immobilee che ha visto un faticoso tentativo di composizione negoziale durante il corso del giudizio di primo grado.

Il carattere irriducibilmente contraddittorio della motivazione risalta anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del contratto di mutuo, che la Corte di appello non ha saggiato correttamente nella loro incidenza normativa per decidere il caso di specie. Infatti, l'attore che domandi la restituzione di una somma di denaro sulla base diun mutuo è tenuto a provare, oltre alla consegna del denaro, anche cheessa è avvenuta per un titolo che fondi l'obbligo di restituzione (cfr., fra le altre, Cass.3258/2007).

Ne conse- gue che la dazionedi una somma di danaro non vale - di per sé - a dar fondamento alla richiesta di restituzione, allorquando, pur ammessane la ricezione, l'accipiensnon confermi il titolo allegato dal solvens alla base della pretesa restitutoria. Essendo ovvio che una somma di da- naro può essere consegnata per varie cause, la contestazione da parte dell'accipiens dell’obbligo di restituzioneimpone all'attore di dimostrare integralmente il fatto costitutivo della sua pretesa . Tale onere ha ad oggetto la prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restitu- zione, mentre la deduzione di un diverso titolo ad opera del convenuto non si configuracome eccezione in senso sostanziale e quindi non vale ad invertire l'onere della prova.

Così, Cass. 30944/2018. In altri ter- mini, negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa ecce- pirne l'inefficacia, la modificazione o l’ estinzione, ma significa per 7di 7 – 26712/2018 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 6 ) – Caponi Est. l’appunto negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il con- venuto riconosca di aver ricevuto una somma di danaro ed indichi la ragione per la quale tale somma è stata versata . A nche in tal caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le re- lative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione (cfr.

Cass.6295/2013, tra le altre). Tali principi dovranno essereapplicati dal giudice in sede di rinvio . Il quinto motivo di ricorso è accolto. Ciò determina l’assorbimento dei restanti motivi. 3. – È accolto il quinto motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composi- zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo ac- colto, rinvia