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Sentenza — n. 36417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding VAT difference claim and interest start date in urbanization contract dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal filed by the municipality against a lower court ruling that ordered it to pay a VAT difference and interest to the developer. The developer had claimed an overpayment of VAT after Enel completed electrification works under a municipal urbanization agreement. The court rejected the appeal's arguments regarding procedural defects and the calculation of damages, deeming the third ground inadmissible as it challenged a factual finding on good faith.

Regesto Legislator

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Art. 168, 347 c.p.c.; Art. 1224 co. 2 c.c.: The court of appeal may decide without the first-instance file if relevant documents were produced by the opposing party, and interest on restitution begins from the date of the judicial claim unless malice is proven.

Parole chiave

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VAT difference claim urbanization contract interest start date good faith acquisition procedural evidence spese di ripristino calcolo e tasso di rimborso compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 168 c.p.c.
Art. 347 c.p.c.
L’acquisizione ex art. 347 co.
Art. 36 disp. att. c.p.c.
Art. 123bis disp. att. c.p.c.
Art. 1224 co. 2 c.c.
che la Corte di appello abbia rigettato la domanda di pagamento della somma di circa € 317.750 a titolo di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. ragguagliato alle differenze tra l’importo degli interessi passivi corrisposti dalla convenuta alle banche e gli interessi legali.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8689/2019
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Testo completo

3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.4249/2021 proposto da: Cammari Unos.r.l., difes a da gli avvocat i Umberto Ferrari e Fabrizio Luci- fero; -ricorrente- contro E Distribuzione s.p.a., difesadall’avvocato Giuseppe Lagoteta; -controricorrente- Ministero dell’economia e finanze; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1605/2020 d el 2/12/2020. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Tron- cone, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ascoltati gli avvocati Fabrizio Lucifero per la ricorrentee Giuseppe L a goteta per la controricorrente. 2di 7 – 4249/2021 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 4 ) – Caponi Est. Fatti di causa La società Cammari Uno ( attuale ricorrente ) aveva stipulato con un’am- ministrazione comunaleuna convenzione di lottizzazione, impegnandosi a opere di urbanizzazione funzionali a un complesso turisticoda costruire. La società si era poi rivolta ad Enel per l’elettrificazione di un primo lotto. Ese- guite le opere da Enel e versato il corrispettivo dalla Cammari Uno,la prima conveniva dinanzi al Tribunale di Catanzaro la secondaper il pagamento di una differenza di Iva tra quella dovuta e quella versata dalla Cammari Uno.

La controversia ancora oggi rilevante si radicava sulla domanda riconven- zionale di ripetizionedi una parte del corrispettivo che la convenuta assu- meva di avere indebitamente corrisposto all’attrice. La domanda veniva ac- colta in primo grado e rigettata in appello. Su ricorso della convenuta, Cass.8689/2019 ha accolto il motivo con cui si denunciava l’illogicità manifesta della motivazione, poiché il giudice di merito aveva interpretato male le risultanze della c.t.u. In sede di rinvio,la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha quantificato il credito della convenuta (al dicembre 2011)in circa € 32.630 e condanna to quest’ultima al pagamento di circa € 305.110, pari alla differenza tra la somma restituita dall’attrice in esecuzione della sentenza di primo grado (così riformata) e il credito della convenuta così accertato, oltre agli interessi dal 2011 fino al pagamento.

Ricorre in cassazione la convenuta con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attrice con controricorso e memoria. Con ordinanza interlocutoria, la Corteha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia ex artt. 168 e 347 c.p.c., ex artt. 36 e 123bis disp. att. c.p.c. e per difetto di motivazione che la Corte di appello abbia deciso senza acquisire il fascicolo d’ufficio di primo grado, sull’erroneo presupposto che tutti i documenti istruttori rilevanti per la decisionefossero 3di 7 – 4249/2021 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 4 ) – Caponi Est. stati prodotti dalla convenuta.In particolare, si censura la parte di sentenza (p.

13) in cui, dopo aver sollecitato senza successo l’acquisizione del fasci- colo d’ufficio di primo grado, la Corte di appello riconosce che esso non è necessario per la decisione, poiché tutta l’attività istruttoria compiuta in prime cureè stata documentata in copia dalla Cammari Uno, con particolare riguardo alla copia delle consulenze tecniche d’ufficio. La ricorrente fa valere che la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio abbia determinato la mancanza di documenti fondamentali per decidere. In particolare si argomenta che «tutta l'attività defensionale svolta dalle parti con riferimento alla richiesta della consulenza tecnico-contabile, alla produ- zione della difesa della Cammari della documentazione bancaria relativa agli estratti di conto corrente, relativi al periodo 1982/2007 e alla formulazione dei quesiti per la c.t.u. nonché, infine, la formulazione delle conclusioni finali rassegnate dalle parti all'udienza del 9/5/2008 non potevano trarsi dalla sola consulenza, né potevano considerarsi fatti processuali pacifici fra le parti».

Nell’esposizione del secondo motivo si scrive poi che la c.t.u. (dott. Albera) ha citato nella sua relazione «gli estratti conto contenuti nel fasci- colo di causa». Il secondo motivo censura ex art. 112, 115, 116 c.p.c. che la Corte di appello abbia rigettato la domanda di pagamento della somma di circa € 317.750 a titolo di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. ragguagliato alle differenze tra l’importo degli interessi passivi corrisposti dalla convenuta alle banche e gli interessi legali. Il terzo motivo censura ex artt. 2033, 2727 c.c., ex artt. 115, 116 e 132 c.p.c. che il dies a quo per il decorso degli interessi di mora sulla somma da restituire sia stato ancoratoal giorno della domanda giudiziale e non già a quello dell’indebitopagamento, sul presupposto che non sia ravvisabile la malafede dell’accipiens. 2.

–Il primo motivo non è fondato. 4di 7 – 4249/2021 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 4 ) – Caponi Est. L’acquisizione ex art. 347 co. 3 c.p.c. delfascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce requisito di validità del giudiziod'appello. La mancata acqui- sizione nondetermina quindi, di per sé, un vizio processuale . Tuttavia, essa può costituire la base di un difetto di motivazione, ove la parteinteressata faccia valere specificamente chedalla consultazione del fascicolo d’ufficio il giudice d'appello avrebbetratto elementi determinanti per la decisione della causa, non rilevabilialiunde, in altro luogo.

Tale èl’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. 9498/2019, ove gli elementi decisivi erano i verbali di udienza con le deposizioni testimoniali; tra le più recenti, v. Cass. 10202/2023) . Come precisa la prima delle due pronunce appena ricordate, rispetto al fascicolo d’ufficio,conserva una funzione distinta e un’autonomia propria il fascicolo di parte, che ciascuna delle parti deposit a nel costituirsi in giudizio . Tal e funzione(e corrispondente contenuto) del fascicolo di parte , di regola, non trova equivalente nella funzione e contenuto del fascicolo d’ufficio.

Ciò vale rigorosamente con riferimento ai documenti prodotti dalle parti, che- indi- pendentemente dal modo della loro produzione in giudizio– sono da con- servarenel fascicolo di parte (cfr. artt. 165 e 166 c.p.c. ). È con riferimento ai documenti prodotti dalle parti che assume un significato saliente la con- siderazione giurisprudenziale che, per poter rilevare come difetto di moti- vazione, l’omesso esame di elementi determinanti per la decisione della causa(cagionato dalla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio) concerne elementi non rilevabili aliunde, ovvero non concern e elementi che devono essere conservati in altro luogo, cioè nel fascicolo di parte.

Tale è il caso di specie, in cui gli elementi determinanti per la prova del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., in quanto allegato comedifferenza tra l’importo degli interessi passivi corrisposti dalla convenuta alle banche e gli interessi legali, sono costituiti dalla documentazione bancaria di cui la convenuta lamenta l’omesso esame. Si tratta pertanto di documenti alla cui 5di 7 – 4249/2021 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 4 ) – Caponi Est. mancata conservazione nel fascicolo di parte non può supplire il fascicolo d’ufficio.Indipendentemente da come sia stata formulata, si rivela corretta nel suo contenuto l’affermazione della Corte di appello che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio non è necessaria al fine della decisione con adeguata co- gnizione di causa.

Né tale esito collide con il principio della non dispersione (o di acquisi- zione) della prova, così come riproposto da Cass. SU4835/2023 e invocato dal P.G. a sostegno delle sue conclusioni per l’accoglimento del motivo.In- fatti, la prescrizione che la prova non debba essere dispersa presuppone logicamente che essa sia stataacquisita e conservata correttamente, negli atti di causa specificamente e distintamente deputati a ciò. Il primo motivo è rigettato. 3. –Il secondo motivo non è fondato. Nella parte tratta ad oggetto di censura ad opera del secondo motivo, la sentenza rileva checon la domanda riconvenzionale di ripetizione di inde- bito, la convenuta ha richiesto ilrisarcimento del maggior danno solo «nella misura risultante dall’applicazione delle tabelle Istat» e non ha allegato né dimostrato che essa sia dovuta ricorrere al credito bancario per pagare il contributo di elettrificazione («non essendo stata esibita alcuna documen- tazione bancaria attestante le condizioni praticate all'epoca dagli istituti di credito, il criterio enunciato dal consulente d'ufficio resta, oltre che del tutto indeterminato, anche privo di ogni riscontro documentale in atti»).

Poiché non è stato dimostrato ciò– argomenta la Corte di appello - deve conse- guentemente negarsi la correttezza di tale criterio di determinazione del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., mentre il richiamo alle tabelle Istat indica che il maggior danno è stato sinteticamente riferito al danno da sva- lutazione monetaria.In secondo luogo, i tassi degli interessi passivi bancari non vengono indicati nelle perizie, per cui il criterio applicato dal c.t.u. è privo di un riscontro documentale. 6di 7 – 4249/2021 – 2 – 5 / 12 /202 ( 1 4 ) – Caponi Est.

Tale essendo l’argomentazione della sentenza di appello, il rigetto del primo motivo reca con sé il rigetto anche del secondo motivo, poiché le censure in esso articolate presuppongono la possibilità di considerare la do- cumentazione bancaria che la ricorrente ha cercato di recuperaresenza suc- cessoattraverso la proposizione del primo motivo di ricorso. Il secondo motivo è rigettato. 4. –Del terz o motivo, che censura la decorrenza degli interessi di mora sulla somma da restituire dal giorno della domanda giudiziale e non già dal giorno delpagamento, è da dichiarare l’inammissibilità, poiché - sotto la parvenza di denunciare la violazione di norme di diritto -intende rimettere in discussione l’accertamento circa l’assenza di malafede dell’accipiens, adottato con motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. 5. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contr