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Ordinanza — n. 36376/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of specific power of attorney for the second instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36376/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer lacked a specific power of attorney issued for the second instance judgment. Although the lawyer argued for the validity of a prior authorization, the Court held that such powers cannot be granted preventively or for lower instances. Consequently, the procedural defect rendered the appeal invalid, and costs were not assigned to the parties who did not defend themselves.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: A power of attorney for cassation must be expressly granted for that specific proceeding and cannot be issued preventively or for lower instances, rendering appeals signed by lawyers without such specific authorization inadmissible.

Parole chiave

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power of attorney cassation appeal procedural inadmissibility second instance judgment contributo unificato legal representation preventive authorization divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Art. 13 comma 1-bis del DPR 115/2002
D.P.R. n. 115/2002
13 del d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla legge n.
legge n. 228/2012

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n.30553
Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n.27540
Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32008
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n.18577
VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n.18577).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 604/2018 R.G. proposto da: TESTA LIVIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GALLO ENRICO (GLLNRC75C12H727Z)e PAROLA MICHELE (PRLMHL74L11D205H) -ricorrente- contro TESTA MILVA, GARRO BARTOLOMEA -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 777/2017 depositata il04/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - Testa Livio ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata nell’ambito di un giudizio di divisione, avverso la quale l’appello proposto dallo stesso Testa Livio era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.348 bis c.p.c.; - le parti intimate non hanno svolto attività difensiva; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ritenuto che: - il ricorso è inammissibile; - la procura per proporre ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere espressamente conferita per il giudizio di cassazione; - essa non può essere rilasciata in via preventiva ed antecedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto dal difensore che si dichiari legittimato da procura rilasciata per il giudizio di primo grado o per il giudizio d’appello (ex multis Cassazione civile sez. II, 22/11/2019, n.30553;

Cassazione civile sez. III, 21/11/2017, n.27540); - nel caso di specie, il difensore non era munito di procura speciale,in quanto la procura allegata al ricorso è antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello; - non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva; - nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla legge n. 228/2012, relativa al raddoppio del contributo unificato, e deve trovare applicazione il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, grava sullo stesso e non sulla parte la pronuncia relativa alle spese processuali, anche in riferimento all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315;

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, n.32008; Cassazione civile sez. I, 21/09/2015, n.18577). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. Michele Parola di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 18 dicembre 2023.

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