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Ordinanza — n. 36339/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court order suspended due to pending criminal case dismissed; civil action predates criminal civil party filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's order suspending the civil eviction proceeding, ruling that the civil action was filed before the criminal party filing. The defendant argued that the civil suit should wait for the criminal trial on extortion and abuse allegations. The court rejected this, noting the civil claim for possession predates the criminal civil party filing and involves distinct legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 3 cpp; Art. 702 bis cpc: The civil action is not suspended if filed before the criminal party filing and concerns distinct legal issues unrelated to the criminal facts.

Parole chiave

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suspension of civil proceedings criminal party filing action civile penale prejudicial question eviction possession extortion damages abuse of rights diritto di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 3 cpp
La Nigro, costituitasi nel giudizio, ha eccepito la pregiudizialità penale ai sensi dell’art. 75 cpc deducendo che il ricorrente aveva esercitato la medesima azione civile in sede penale.
Art. 702 bis cpc
FATTI DI CAUSA 1 Gioacchino Giuliano, con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha proposto contro la ex convivente Maria Nigro una domanda di rilascio dell’appartamento sito in Palagiano (TA) via F.
Art. 360, comma 1 n. 3 cpc
75 e 295 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 360, comma 1 n. 4 cpc
75 e 295 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 295 cpc
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza n. 11924 - 20 23 proposto da: GIULIANO GIOACCHINO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CIGLIOLA -ricorrente – contro NIGRO MARIA, rappresentata e difes a da gli avvocat i ALESSANDRO GIANNUZZI E FRANCESCO PAOLO MANSUETO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TARANTO n. 7647/2021 depositata il 21/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere LORENZO ORILIA; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba (accoglimento del ricorso).

FATTI DI CAUSA 1 Gioacchino Giuliano, con ricorso ex art. 702 bis cpc, ha proposto contro la ex convivente Maria Nigro una domanda di rilascio dell’appartamento sito in Palagiano (TA) via F. Filzi n. 7 di cui, con atto per notaio Monti 15.5.2017, aveva trasferito la nuda proprietà alla Nigro riservandosi il diritto di uso. La Nigro, costituitasi nel giudizio, ha eccepito la pregiudizialità penale ai sensi dell’art. 75 cpc deducendo che il ricorrente aveva esercitato la medesima azione civile in sede penale. Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 20.4.2023 ha accolto l’eccezione della convenuta e ha sospeso il giudizio civile di rilascio in attesa della definizione di quello penale ai sensi dell’art. 75 cpc, osservando che le parti avevano reciprocamente agito per gli stessi fatti anche in sede penale nell’ambito dei procedimenti nn. 5416/2022 RG GIP e 8222/2021 RG PM, con rispettive costituzioni di parte civile anteriori alla instaurazione del procedimento civile. 2 Contro l’ordinanza di sospensione il Giuliano ha proposto regolamento di competenza con due motivi, contrastati dalla Nigro con “controricorso”.

Il Sostituto Procuratore Generale dott. ssa Rosa Maria dell’Erba ha concluso per l’accoglimento del ricorso e restituzione degli atti al Tribunale di Taranto. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 75 e 295 cpc in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc rilevando che l’unica costituzione di parte civile è riferita al procedimento n. 8222/21 e che le due fattispecie sono assolutamente diverse, perché il giudizio civile si fonda sul diritto di abitazione e tende al rilascio dell’immobile, mentre nel giudizio penale si discute del risarcimento danni da estorsione.

Rileva inoltre che l’art. 75 cpc disciplina l’ipotesi dell’azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Rileva inoltre che l’altro procedimento riguarda una denuncia per maltrattamenti, priva di attinenza col diritto di abitazione oggetto del procedimento civile. 1.2Col secondo motivo il Giuliano lamenta le stesse violazioni di legge in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc evidenziando la palese contraddittorietà dei motivi posti a base dell’ordinanza di sospensione e le conseguenze in relazione alla spedita trattazione del giudizio. 2I due motivi, che si prestano ad esame unitario per la stretta connessione che li lega, sono fondati.

In disparte l’evidente differenza tra il presente giudizio civile di rilascio di immobile proposto dall’usuario Giuliano nei confronti della nuda proprietaria (Nigro) e i procedimenti penali per estorsione (a carico della Nigro) e per maltrattamenti (a carico del Giuliano), osserva la Corte che a norma dell’art. 75 terzo comma cpp (in tema di rapporti tra azione civile e azione penale) “se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

La citata norma, come è evidente dalla sua chiara formulazione, disciplina il caso dell’azione civile proposta “dopo” la costituzione di parte civile nel processo penale. Ebbene, nel caso in esame, l’azione civile risulta proposta con ricorso ex art. 702 bis del 21.12.2021 (cfr. provvedimento impugnato) e quindi ben prima della costituzione di parte civile nel processo penale per estorsione prevista per il 18.11.2022 ( cfr. avviso di fissazione udienza preliminare emesso il 26.9.2022). Quanto al procedimento penale per maltrattamenti, è stato emesso solo avviso di conclusione delle indagini (circostanza documentata).

Infine – ed il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione – non si ravvisa alcuna pregiudizialità tra una domanda di rilascio di immobile ex contractu e una costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni in procedimento penale per estorsione (consistente nell’avere la Nigro costretto il Giuliano a liberare l’immobile sotto la minaccia di sporgere denunzia per atti persecutori). In conclusione, non sussistendo le condizioni di cui all’art. 75 cpp per la sospensione del giudizio civile, l’ordinanza deve essere cassata in accoglimento del ricorso e le parti vanno rimesse al giudice civile per il prosieguo del giudizio di rilascio.

Per la riassunzione va fissato il termine di legge e la regolamentazione delle spese del presente procedimento va rinviata all’esito del giudizio civile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti davanti al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato con termine di legge per la riassunzione e reg