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Ordinanza Interlocutoria — n. 36226/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of appeal notification to State Attorney General for public administration defendants.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36226/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible by ordering the renewal of notification to the State Attorney General for the public administration defendants. The lower court had incorrectly notified the appeal to district attorneys, relying on an outdated rule that required such notifications in Rome. The Court rejected this, citing modern jurisprudence that prioritizes the right to a fair trial over strict formalism regarding notification locations.

Regesto Legislator

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Art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; The notification of a cassation appeal against public administration entities must be made to the State Attorney General to ensure procedural fairness, rendering district attorney notification ineffective and necessitating renewal.

Parole chiave

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cassation appeal public administration notification renewal State Attorney General procedural fairness art. 11 r.d. 1933 inadmissible appeal notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 25 c.p.c.
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sia errata per avere il Tribunale di Paola ritenuto di dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 25 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 15 c.p.c.
D.M. 55/2014
e dei D.M. 55/2014 in riferimento all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
55/2014 in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale liquidato spese in favore di tutte le parti costituite, diverse dalle due amministrazioni, eccessive rispetto ai limiti di cui al suddetto D.M.
Art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato e, rispettivamente, di amministrazione centrale dello Stato, il ricorso avrebbe dovuto essere invece notificato, ai sensi dell’art. 11 del r.d.
Art. 111 Cost.
15602 del 2006), è da tempo stato abbandonato essendosene evidenziato il contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost).
art. 25 c.p
Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sia errata per avere il Tribunale di Paola ritenuto di dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 25 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 490 del 25/02/1971
Cass., S.U., n.4573 del 1998
infatti Cass., S.U., n.4573 del 1998;
Cass. n. 15602 del 2006
Cass. n. 15602 del 2006), è da tempo stato abbandonato essendosene evidenziato il contrasto con il principio del giusto processo (art.
Cass. SU 15/1/2015 n. 608
è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima" (v., tra altre, Cass. SU 15/1/2015 n. 608; Cass.
Cass. 17/10/2014 n. 22079
Cass. n. 9411 del 2011
22079; Cass. n. 9411 del 2011;Cass.
Cass. n. 22767 del 2013
9411 del 2011;Cass. n. 22767 del 2013 ).
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Testo completo

te ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12102/2023 R.G. proposto da : MARTIRE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA F. E G. FALCONE, 182, presso lo studio dell’avvocato CAPOLUPO FRANCESCO (CPLFNC70L20H825M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RENDE RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in COSENZA VIA ADIGE 40, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS STANISLAO (DSNSNS54L17D086L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro RENDE ALFONSO, elettivamente domiciliato in COSENZA VIALE TRIESTE, 53/A, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI LIO LYDIA (PSSLYD73E47D086S) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ROSSETTO ARIANNA, CERRA ROSALBINO, REDA FRANCESCO, ROSSETTO CLAUDIO, ZIZOLA CHIARA, ZIZOLA FILIPPO, TENUTA CARMELINA, ZIZOLA STEFANO PAOLO, ZIZOLA FRANCESCO, PIZZINOTTO MARIA, QUINTIERI CLIMENE, QUINTIERI ADOLFO, ROMANENKO ALEVTYNA, AGENZIA DEL DEMANIO - CAPITANERI PORTO VIBOVALENTIA, ROMANENKO YULIYA, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PAOLA n. 1694/2019 depositata il 21/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Lette le conclusioni della Procura Generale, nella persona del DottoressaRosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto rigettarsi il ricorso Premesso che: 1.Francesco Martire propone ricorso per regolamento di competenza, con due motivi, contro l’ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Paola, in controversia proprietaria promossa da esso ricorrente contro più parti private nonché contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro l’Agenzia del Demanio, ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art.25 c.p.c. in favore del Tribunale di Catanzaro malgrado che l’attore avesse rinunciato agli atti del processo nei confronti dei Ministero e dell’Agenzia e che questi avessero accettato la rinuncia.

Il Tribunale di Paola ha richiamato l’ordinanzadi questa Corte n.14607del 09/07/2020 [“In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione”], e ne ha tratto che, ove il processo non è interrotto o quiescente, la questione “dell’estinzione parziale” del giudizio non può che essere risolta dal giudice competente ossia, nella specie, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., dal Tribunale di Catanzaro.

2. Rende Alfonso, costituitosi con memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per “difetto del requisito di specialità della procura” rilasciata dal ricorrente al difensore ed ha chiesto, in subordine, rigettarsi il ricorso.

3. Identica eccezione è stata sollevata dalla controricorrente Rende Raffaella. Quest’ultima ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per vizio della relativa notifica al Ministero e all’Agenzia del Demanio. Ha poi chiesto rigettarsi il ricorso.

4. Le altre parti del giudizio a quo sono rimaste intimate.

5. La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso.

6. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione degli artt. 5, 33, 103, 306 c.p.c. in riferimento all'art. 360, n. 2 c.p.c”. Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata sia errata per avere il Tribunale di Paola ritenuto di dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 25 c.p.c. laddove invece, data la rinuncia agli atti di esso ricorrente nei confronti del Ministero e dell'Agenzia del Demanio e data la accettazione della rinuncia da parte dei entrambe le amministrazioni, avrebbe dovuto pronunciare l’estinzione parziale del giudizio e quindi trattenere la causa presso di sé.

7. Con il secondo motivo di ricorso, proposto per l’ipotesi di non accoglimento del primo, viene lamentata la “violazione degli arti. 91 e 15 c.p.c. e dei D.M. 55/2014 in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere il Tribunale liquidato spese in favore di tutte le parti costituite, diverse dalle due amministrazioni, eccessive rispetto ai limiti di cui al suddetto D.M. Rilevato che:

1. il ricorso è stato notificato all’Agenzia del Demanio e al Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti “trasmettendone copia informatiche a mezzo posta elettronica certificata all’indiritto pec: catanzaro@mailcerty.avvocaturastato.it reperito dal pubblico elenco INI-PEC presente sul sito www.inipec.gov.it gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico”. Trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato e, rispettivamente, di amministrazione centrale dello Stato, il ricorso avrebbe dovuto essere invece notificato, ai sensi dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo un risalente orientamento “il ricorso per cassazione, nei confronti di un'amministrazione dello Stato va, a pena di nullità, notificato presso l'avvocatura generale dello stato in Roma e non già presso l' avvocatura distrettuale del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e va, pertanto, anche d'ufficio, dichiarato inammissibile, qualora la amministrazione non si sia costituita in giudizio, il ricorso notificato presso un'’avvocatura distrettuale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 490 del 25/02/1971; v. anche). Questo orientamento, già in passato contrastato (v. infatti Cass., S.U., n.4573 del 1998;

Cass. n. 15602 del 2006), è da tempo stato abbandonato essendosene evidenziato il contrasto con il principio del giusto processo (art. 111 Cost). È ormai costantemente affermato che, “In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima" (v., tra altre, Cass. SU 15/1/2015 n. 608; Cass. 17/10/ 2014 n. 22079; Cass. n. 9411 del 2011;Cass. n. 22767 del 2013 ).

2. Deve quindi disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e all’Agenzia del Demanio, presso l'Avvocatura generale dello Stato, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

3. la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e all’Agenzia del Demanio, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; assegna, a tale fine, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così dec