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Ordinanza Interlocutoria — n. 36223/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders parties to debate validity of private contract derogating mandatory building distance rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court had already rejected the demolition request based on urban planning conformity. The appellants argued that a private contract allowed building closer than the legal distance, while the appellee maintained the structure was compliant. The court ruled that since the contract potentially derogated from mandatory distance rules, the parties must be summoned to debate this issue before a final decision can be made.

Regesto Legislator

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Art. 384 comma 3 c.p.c.; The court must order parties to debate the validity of a private agreement derogating from mandatory urban planning rules before ruling on the underlying claim.

Parole chiave

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mandatory building distance private contract validity urban planning rules cassation appeal inadmissible derogation of public law contratti negoziati fuori dei locali commerciali contratto d'architetto contratto a distanza

Disposizioni normative citate

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Art. 384 comma 3 c.p.c.
19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/22004); che, pertanto, le parti debbono essere chiamate a interloquire sul punto; visto l’art. 384 comma 3 cpc;

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 19449/2018
Cass. 3854/2015
Cass. 19350/2005
Cass. 19449/2004
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13810/2020 R.G. proposto da: CHIAPPINI ENZO, (C.F. CHPNZE52L01E691Y), rappresentato e difeso dagli avvocati DI TONNO CLAUDIO (C.F. DTNCLD56D11G438P) e DI TONNO MATTERO (C.F. DTNMTT82C30G438C), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato MASTROIANNI GIULIO (C.F. MSTGLI66M19E340P) in ROMA in VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 48; –ricorrente – contro DI FEDERICO GIOELE (C.F. DFDGLI79S19G438E) rappresentato e difeso dall’avvocato CUTILLI GIUSEPPE (C.F. CTLGPP58R15G438C), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO in ROMA in PIAZZA delle BELLE ARTI 8;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 1558/2019 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA depositata il 30.09.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Antonio ed Enzo Chiappini, usufruttuario il primo e nudo proprietario il secondo, di un fabbricato, si rivolsero al giudice perché risolvesse il contratto da costoro stipulato con Gioele Di Federico, in forza del quale a quest’ultimo era stato attribuito il diritto di edificare a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, avendo costui, secondo la prospettazione, costruito un immobile in difformità dal progetto assentito dal Comune di Loreto Aprutino; da qui anche la richiesta di condanna alla demolizione del manufatto. 1.

1. L’adito Tribunale, accertata, anche mediante c.t.u., conformità dell’opera allo strumento urbanistico e alla sostanziale invarianza rispetto all’edificio preesistente, la quale, sulla scorta del negozio intervenuto fra le parti (che non conteneva riferimento alcuno al progetto), non pregiudicava i diritti degli attori, benché realizzato a distanza inferiore rispetto a quella legale, rigettò la domanda.

2. La Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori.

3. Gli appellanti propongono ricorso per cassazione fondato su un solo motivo. L’appellato resiste con controricorso. La Corte, rilevato che secondo quanto emerge dalla sentenza d’appello con la convenzione privata venne derogata la distanza minima prevista dal piano regolatore; che una tale evenienza impone di scrutinare d’ufficio la sussistenza di una eventuale nullità del patto derogativo di norma inderogabile (cfr., ex multis, Cass. nn. 19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/22004); che, pertanto, le parti debbono essere chiamate a interloquire sul punto; visto l’art. 384 comma 3 cpc;

P.Q.M.

riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazionisulla questione rilevata di ufficio. Così