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Ordinanza Interlocutoria — n. 36143/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on expense allocation in material error correction proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36143/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal admissible but remanded the case for a new hearing. The appellant argued that expenses in a material error correction proceeding are non-liquidable because the process is administrative, not contentious. The court noted that this specific legal issue had already been referred to the Supreme Court's Section of Unification for a definitive ruling.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 360, 91 c.p.c.; The Court of Cassation, upon noting a pending reference to the Section of Unification regarding expense allocation in material error correction proceedings, remands the case to the lower court for a new hearing.

Parole chiave

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material error correction expense allocation administrative proceeding Section of Unification remittal to lower court legal reference procedural economy condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
589411 – 01) ha già affermato – in maniera condivisibile e con orientamento prevalente – che contro l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288, cod.
Art. 360 c.p.c.
L’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 91 c.p.c.
civ.– denuncia che è erronea la condanna alle spese in quanto nel procedimento di correzione dell’errore materiale, avente natura amministrativa, non può sussistere alcuna soccombenza, sicché mancano i presupposti dell’art. 91, cod.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, n. 26566/2023
Cass. n. 4610/2017
Cass. n. 9311/2006
Cass. n. 21213/2013
Cass. n. 18221/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24672/2022proposto da: ANTONELLI ETTORE, elettivamente domiciliato in Piacenza Via C. del Pozzo 5, presso lo studio dell’avvocato Matteo Dameli (DMLMTT74B05G535H) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro TONARELLI ANGELA, TONARELLI BIANCA, TONARELLI FERNANDA. -Intimat e – Avverso l’ordinanza d el Tribunale Piacenza n. 775/2002 depositata i l 06/04/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 19 dicembre2023. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con ricorso depositato il 1°/10/2021 Ettore Antonelli ha chiesto al Tribunale di Piacenza la correzione dell’errore materiale de lla sentenza n. 829/2011 dell’intestato Tribunale nella parte in cui Correzione errore materiale condannava l’attore a rifondere ai convenuti - i coniugi Antonio Pagani e Anna Maria Tonarelli, deceduti in corso di causa, ai quali erano subentrate, in qualità di uniche eredi, le sorelle Angela, Bianca e Fernanda Tonarelli – le spese del giudizio, nonostante che il difensore delle contropart i , nel rassegnare le conclusioni, avesse chiesto la distrazione a proprio delle spese , dichiarandosi anticipatario.

L’interesse del ricorrente a presentare l’istanza di correzione era dovuta al fatto che il legale dei convenuti era deceduto prima del deposito della sentenza, sicché Antonelli, nel pagare gli eredi dell’avvocato,avrebbe risparmiato l’IVA e il CPA.

2. Il Tribunale di Piacenza , nel contraddittorio delle parti, con ordinanza depositata il 06/04/2022 , ha dichiarato inammissibile la domanda e ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, sulla base dei seguenti rilievi: il vizio dedotto dava luogo a un motivo di gravame e non a un mero errore materiale; l’istan te , come eccepito da controparte, era privo di legittimazione attiva poiché legittimati a dolersi del mancato accoglimento della domanda di distrazione erano il patrocinatore anticipatario e, dopo la sua morte, i suoi eredi ; lo stesso ricorrente riconosceva che il suo interesse ad agire era connesso alla ripetizione dell’indebito e ad evitare un indebito arricchimento, quali presupposti di una azione ordinaria tipica, non certo del rimedio dell’art. 287, cod. proc. civ., nella specie utilizzato per veicolare le menzionate azioni tipiche;le spese del giudizio di correzione andavano liquidate secondo il principio della soccombenza.

3. Ettore Antonelli ricorre, con un motivo, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Piacenza; le intimate non si sono costituite.4. Il ricorso è ammissibile. Q uesta Corte ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 – 01 , che, in motivazione menziona, Cass. n. 4610 del 22/02/2017 Rv. 644312 - 01; Cass. n. 9311 del 20/04/2006, Rv. 589411 – 01) ha già affermato – in maniera condivisibile e con orientamento prevalente – che contro l’ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288, cod. proc. civ., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma dell’art. 288, cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto.

Lo stesso indirizzo ermeneutico puntualizza che,all’esito del procedimento di correzione, il giudice non deve liquidare le spese ( in termini, Cass. n n . 4610/2017, 9311 / 2006 ), trattandosi di procedimento non strettamente contenzioso, ma di natura amministrativa, nel cui àmbito non sarebbe individuabile una parte soccombente (Cass. n. 21213 del 17/09/2013, Rv. 627802 – 01; in senso contrario, cfr. Cass., n. 18221 del 05/07/2019, Rv. 654548 – 01 , secondo cui , peraltro, al generale principio di non liquidabilità delle spese del procedimento di correzione dovrebbe fare eccezione l’ipotesi in cui la controparte si costituisca e resista).

5. L’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 287, cod. proc. civ.– denuncia che è erronea la condanna alle spese in quanto nel procedimento di correzione dell’errore materiale, avente natura amministrativa, non può sussistere alcuna soccombenza, sicché mancano i presupposti dell’art. 91, cod. proc. civ.

6. Il Collegio osserva che l a question e di diritto sollevat a nel presente giudizio è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Terza civile n. 27681 del 2023. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni sollevate dalla Sezione Terzacivile con ordinanza interlocutoria n. 27681 del 2023. Cos