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Ordinanza — n. 36059/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Ministry's appeal, ruling the 1/3 fee reduction for state-funded defense applies to defense of office for untraceable defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36059/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Ministry of Justice's appeal against a lower court's fee determination for a defense of office. The lower court had set a higher fee by incorrectly excluding the statutory one-third reduction applicable to state-funded defense cases. The court ruled that this reduction applies to defense of office for untraceable defendants to balance public interest and professional compensation, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 106 bis DPR n. 115/2002; Art. 116 DPR n. 115/2002: The statutory reduction of one-third for state-funded defense applies to defense of office for untraceable defendants, ensuring equitable compensation while protecting the indigent.

Parole chiave

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defense of office state-funded defense fee reduction untraceable defendant professional compensation Cassation appeal legal aid riduzione delle tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 106 bis DPR n. 115/2002
Il Tribunale di Trento - nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art.
Art. 116 DPR n. 115/2002
Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha rilevato, per quanto interessa in questa sede, che “l’art. 116 DPR n.
Art. 82 DPR n. 115/2002
115/2002 rubricato Liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore di Ufficio, contenuto nel titolo terzo, riguardante ipotesi diverse dal patrocinio a spese dello Stato, richiama esclusivamente gli art. 82 e 84 del DPR cit., di talché l’art.
Art. 84 DPR n. 115/2002
Art. 130 DPR n. 115/2002
115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22257 del 2022
Cass. 9808/2013
130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost.
Corte cost. 350/2005
9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost.
Corte cost. 201/2006
350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).
Corte cost. 270/2012
Cass. 4759/2022
Cassation court dismisses appeal against court-appointed lawyer fee liquidation respecting tariff minimums.
Cass. 32764/2019
Cass. 14085/2022
Court allows defense fee claim for office defender when state-funded appeal is inadmissible. The court ruled that fee non-payment rules for state-funded appeals do not apply to office defenders.
Corte cost. 13/2016
Corte cost. 13/2016; Cass.
Cass. 3534/2021
13/2016; Cass. 3534/2021; cfr.
Cass. sez. 2, ordinanza n. 14339/2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18698-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso EX LEGE DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente - contro DEMICHEI ALESSANDRA, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATO AMILCARE BUCETI -CONTRORICORRENTE- avverso la ORDINANZA Tribunale di Trento del 9.1.2020 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 30.1.2020 il Tribunale di Trento, decidendo sull’opposizione proposta dall’avvocato Alessandra Demichei (difensore di Ufficio di imputato nel procedimento penale n. 26/17 RG), ha rideterminato il compenso professionale in €. 1.710,00 (a fronte dell’originario importo di €. 700,00 di cui al decreto di liquidazione del Giudice di Pace). Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha rilevato, per quanto interessa in questa sede, che “l’art. 116 DPR n. 115/2002 rubricato Liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore di Ufficio, contenuto nel titolo terzo, riguardante ipotesi diverse dal patrocinio a spese dello Stato, richiama esclusivamente gli art. 82 e 84 del DPR cit., di talché l’art. 106 bis va applicato unicamente ai casi di patrocinio a spese dello Stato”.

Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo , contrastato con controricorso dall’avvocato Demichei, che ha depositato anche una memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla difesa della controcorrente perché, contrariamente a quanto si assume, il ricorso del Ministero contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa e della censura mossa al provvedimento impugnato, evidenziando, come si vedrà a breve, la questione di diritto oggetto del dibattito.

Passando pertanto all’esame dell’unico motivo, rileva la Corte che con esso il Ministero della Giustizia denunzia violazione degli artt. 82, 106 bis e 116 TU delle Spese di Giustizia per non avere il Tribunale applicato, nella liquidazione del compenso, la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106 bis in tema di patrocinio a spese dello Stato, norma estensibile anche al difensore di ufficio di imputato nel processo penale. Il ricorso è fondato. Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22257 del 2022), la norma dell’art. 106 bis DPR n. 115/2022, introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013, costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).

Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022). Non possono condividersi le argomentazioni formulate dalla controricorrente circa l’inapplicabilità della riduzione in caso di difesa d’ufficio, non essendo pertinenti i precedenti di questa Corte di cui alle ordinanze nn. 32764/2019 e 14085/2022, che attengono alla diversa ipotesi del diritto al compenso del difensore di ufficio che abbia proposto una impugnazione dichiarata inammissibile; nel caso in esame, invece, la riduzione ai sensi dell’art. 106 bis cit.

è certamente applicabile alla difesa d’ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l’entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021; cfr. anche sez. 2, ordinanza n. 14339/2023), estendendosi all’ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato (così testualmente, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22257 del 2022 cit.). Il Tribunale di Trento - nell’escludere l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis DPR n. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 606 lett. b della legge n. 147 del 2013) al caso di difensore di ufficio di imputato irreperibile con riferimento ad attività successive all’entrata in vigore della norma (il procedimento penale reca infatti il n. 26/17, come riporta la stessa ordinanza impugnata) - si è dunque discostato da questo principio (con cui, peraltro, neppure la memoria della controricorrente si confronta): la violazione di legge sussiste e determina la cassazione del provvedimento con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso magistrato anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per