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Ordinanza — n. 36049/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but remands case due to missing necessary co-litigant husband.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36049/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim regarding the exclusive ownership of the attic but found the lower court's decision void because the husband was not properly joined as a necessary co-litigant. The appellant argued that the husband, who acquired the apartment under marital community property rules, must have participated in the proceedings to challenge the co-ownership finding. Consequently, the court held that the judgment could not stand without his participation and ordered the case to be remanded to the first-instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 101, 102 c.p.c.: When one spouse acquires or disposes of real estate under marital community property, the absent spouse is a necessary co-litigant in any judgment directly affecting their rights, rendering a decision without their participation void.

Parole chiave

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necessary co-litigant marital community property spousal participation void judgment remand to first instance azione di manutenzione legge sugli alloggi protezione degli inquilini

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma primo n. 3) e 4) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
art. 383 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 23.1.2009 n. 9660
Cass. 29.1.2013 n. 2082
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38327/2019 R.G. proposto da : SALA NICOLETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI (MSCLSN71C24A345F) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERPAOLO MAZZOLI (MZZPPL71R18A944T)per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CRAVERO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE IV, 99, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO (SPGBRN46T25F839A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO PONTREMOLI (PNTLSN70P02I449D) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonchè contro TELLARINI FRANCA e TELLARINI ALBERTO, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.1433/2019depositata il 24 . 10 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 3.3.2009 Tellarini Giuseppe, Tellarini Alberto e Cravero Giovanni convenivano in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia Sala Nicoletta, chiedendo in via principale di accertare la proprietà comune del sottotetto della palazzina di Tellaro di Lerici, via Fiascherino n. 41, che la convenuta, proprietaria dell'appartamento al secondo piano, aveva trasformato in un vano autonomo ed abitabile, accessibile solo dalla sua abitazione, realizzando alcuni lucernai sulla copertura del tetto, e di condannare la convenuta alla riduzione in pristino, ed in subordine di accertare l'asservimento del sottotetto alla propria utilità pro indiviso per usucapione.

Si costituiva nel giudizio di primo grado Sala Nicoletta, che chiedeva il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che il vano sottotetto in questione era una pertinenza del suo appartamento al secondo piano, come desumibile dal titolo di provenienza, l'atto di donazione di Tellarini Renato del 15.12.1959, che comunque si trattava di un bene che per dimensioni e caratteristiche strutturali poteva essere destinato unicamente a fungere da camera d'aria isolante dell'ultimo piano, e che ne era proprietaria esclusiva per usucapione per averlo posseduto uti domina insieme ai propri danti causa, Bordigoni Francesco e la di lui madre Tellarini Vilma, facendovi passare impianti elettrici, idrici e di riscaldamento dell'appartamento.

Deceduto nelle more Tellarini Giuseppe, al quale subentrava l'erede Tellarini Franca, ed espletata CTU, il Tribunale di La Spezia con la sentenza n. 740/2015 dichiarava la proprietà comune del sottotetto, condannando Sala Nicoletta al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello Sala Nicoletta, che chiedeva di accertare la sua proprietà esclusiva del sottotetto rigettando le domande della controparte, in subordine, nel caso di ritenuta proprietà comune del sottotetto, di accertare che ne era diventata proprietaria per usucapione, ed in ulteriore subordine di accertare che la porzione di sottotetto costituiva l'esatta proiezione dell'appartamento sottostante della Sala di sua proprietà esclusiva per acquisto dal dante causa, o per usucapione, disponendo quindi il ripristino ed il rilascio solo per la porzione residua del sottotetto.

Si costituivano in secondo grado Tellarini Franca, Tellarini Alberto e Cravero Giovanni, che eccepivano l'inammissibilità delle domande nuove avanzate dalla Sala, e chiedevano comunque il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 1433/2019 delll'11.9/24.10.2019 rigettava l'appello e condannava la Sala al pagamento delle spese processuali di secondo grado. Avverso tale sentenza, notificata il 25.10.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a Tellarini Franca, Tellarini Alberto e Cravero Giovanni il 18.12.2019 Sala Nicoletta, affidandosi a sei motivi, e resiste con controricorso notificato il 21.1.2020 Cravero Giovanni, mentre sono rimasti intimati Tellarini Franca e Tellarini Alberto.

Sala Nicoletta ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 12.12.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata per error in procedendo per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari dal lato attivo. Assume la ricorrente che sia in relazione alla domanda degli originari attori di accertamento della proprietà comune del sottotetto, sia in relazione alle sue domande riconvenzionali di accertamento della proprietà esclusiva per titolo convenzionale, o in subordine per usucapione, del sottotetto, dovevano ritenersi litisconsorti necessari pretermessi i condomini Montali Bruno e Monica Silvana, proprietari di un appartamento con cantina e garage nel condominio di Tellaro di Lerici, via Fiascherino n. 41, acquistato da Bordigoni Francesco e Tellarini Alberto, come emergente dal verbale di assemblea dell'1.8.3008, prodotto come documento 25 dalla Sala con la comparsa di risposta del giudizio di primo grado.

Il primo motivo é infondato, in quanto questa Corte ha più volte affermato che, avendo il diritto di ciascun condomino per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, egli può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini (Cass. 25.9.2023 n. 27206; Cass. 27.10.2022 n. 31827; Cass.n.19460 del 6.10.2005, concernente proprio la domanda di alcuni condomini nei confronti di altri per far accertare la proprietà condominiale del sottotetto sovrastante gli appartamenti siti all'ultimo piano dello stabile, illegittimamente occupato dai proprietari di questi, che assumevano di averne la proprietà esclusiva; ancora, Cass. n. 14765 del 3.9.2012), per cui non era necessaria la partecipazione al giudizio dei condomini Montali Bruno e Monica Silvana in relazione alla domanda di accertamento della proprietà comune degli originari attori.

Va aggiunto che la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.25454 del 13.11.2013 ha chiarito che, qualora un condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, seppur il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, a meno che questi non formuli un'apposita domanda riconvenzionale, in tal modo mettendo in discussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato -la comproprietà degli altri soggetti.

Nella specie Sala Nicoletta nel giudizio di primo grado si era limitata a chiedere il rigetto delle domande della controparte, eccependo che doveva ritenersi proprietaria esclusiva del sottotetto per acquisto a titolo derivativo, o in subordine per usucapione, ma non aveva avanzato allo scopo vere e proprie domande riconvenzionali, che ha proposto tardivamente ed inammissibilmente solo nel giudizio di secondo grado, per cui anche in relazione alle mere eccezioni sollevate in primo grado dalla Sala, in ordine alla sua asserita proprietà esclusiva del sottotetto, non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini sopra indicati, non essendo stato richiesto un accertamento con efficacia di giudicato di una situazione giuridica soggettiva incompatibile coi loro diritti.

Col secondo motivo la Sala lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 101 e 102 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata per la mancata partecipazione al giudizio, fin dal primo grado, del marito della ricorrente, Mannini Carlo Alessandro, che come emergente dal rogito del 24.4.2004 prodotto dalla Sala con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, e dal verbale di assemblea condominiale dell'1.8.2008 prodotto dalla Sala come documento 25 con la comparsa di risposta di primo grado, aveva acquistato in comunione legale con la moglie l'appartamento al secondo piano di Tellaro di Lerici, via Fiascherino n.

41. Tale motivo é fondato, in quanto le sezioni unite della Corte diCassazione, con la sentenza del 23.1.2009 n. 9660 (nello stesso senso vedi anche Cass. 29.1.2013 n. 2082), hanno statuito che qualora uno dei coniugi, in regime dicomunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto dellacomunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, e non c'é dubbio che una pronuncia che accerti la proprietà comune dei condomini in luogo della comunione legale del sottotetto e che per di più condanni al ripristino incida direttamente sui diritti di Mannini Carlo Alessandro.

L'impugnata sentenza va, quindi, integralmente cassata in relazione all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento delle restanti censure del ricorso, attinenti al merito della decisione adottata. La causa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 383 c.p.c., e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Mannini Carlo Alessandro, per la quale l a Corte d'Appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di primo grado, dev'essere rimessa ad altro giudice del Tribunale di La Spezia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed assorbiti gli ulteriori motivi, cassa l'impugnata