Cassation court quashes appeal judgment for contradictory reasoning regarding debt remission and letter interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment for failing to meet the constitutional minimum of reasoning due to contradictory statements. The appellant argued that the lower court's finding of debt remission was based on an erroneous interpretation of a 2005 letter, which the court had previously stated did not contain a waiver. The court found the appellate decision logically incoherent because it simultaneously affirmed the letter lacked a waiver while claiming a waiver existed within the same document. Consequently, the judgment was annulled and remitted to the appellate court for a consistent resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 12, preleggi: The Court of Cassation may quash a judgment if it contains irreconcilable assertions that render the reasoning constitutionally insufficient, regardless of factual errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9075/2019proposto da: BERNARDIN DAVIDE, elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto n. 36, presso lo studio dell’avvocato Mario Massano (MSSMRA46H06H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Brancato (BRNPLA66T12C351H). -Ricorrente - Contro PIEMME SPA CONCESSIONARIA PUBBLICITÀ, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato Emanuela Romanelli (RMNMNL70H42H501Q) che lo rappresenta e difende. -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2534/2018 depositata il 10/09/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21novembre 2023 . Contratto d’opera Rilevato che:
1. Davide Bernardin ha agito dinanzi al Tribunale di Venezia nei confronti di Piemme Spa (già Area Nord Spa) chiedendo il pagamento dei compensi per l’attività professionale prestata a favore di Area Nord Spa negli anni 1998/2005, ammontanti a euro 97.421,87, per l’attività giudiziale, e a euro 297.744,61, per l’attività stragiudiziale. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione presuntiva exart. 2956, cod. civ., in quanto l’incarico era cessato nel 2003 e la domanda di pagamento era stata proposta nel 2009. Ha inoltre dedotto che, nella missiva del 31/01/2005, l’avv. Bernardin indicava espressamente che l’attività stragiudiziale era modesta e che quindi rinunciava ai relativi crediti;
2. il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2468/2015, ha respinto la domanda; la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio della Piemme Spa, in parziale accoglimento dell’appello dall’avv. Bernardin – il quale chiedeva il pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta, quantificandoli in euro 395 .166,48 – ha condannato Piemme Spa al pagamento di euro 9.211,95, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. la sentenza d’appello rileva che, al contrario di quanto stabilito dal primo giudice, non vi era stata alcuna remissione del debito, la quale, per giurisprudenza costante, si basa su una volontà abdicativa che nella specie non risultava affatto dalla missiva del 31/01/2005, inviata dall’appellante alla società Gruppo Sep, controllante di Area Nord Spa (ora Piemme Spa) , che era finalizzata ad indicare i compensi dovuti al professionista per l’enorme mole di pratiche (giudiziali e stragiudiziali) che aveva trattato nell’interesse dalla cliente Area Nord Spa .
Inoltre, prosegue la sentenza , alla prima lettera ne seguiva un’altra, datata 21/05/2013, testualmente (cfr. pag. 7 della sentenza) «nella quale il Bernardin non solo non rinunziava al credito, ma indicava l’importo degli onorari proprio per quelle pratiche stragiudiziali definite – ossia nelle quali vi era stato l’invio della diffida da parte del legale, previo incarico della Piemme, ed era intervenuto il pagamento del terzo debitore – pari a euro 9.211,95». Per il giudice d’appello, era del tutto comprensibile la richiesta di pagamento delle attività professionali stragiudiziali (cfr. pag. 8) «allorché esse avevano un certo spessore (e, dunque, non erano rinunciate, come da missiva 31.1.2005), pari alla somma sopra indicata», quale importo, così conclude la Corte di Venezia, non contestato daPiemme Spa, che si era limitata a sollevare l’eccezione (infondata) di prescrizione presuntiva;
4. l’avv. Davide Bernardin ricorre, con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; Piemme Spa resiste con controricorso; Consideratoche:
1. con il primo motivo [«Nullità della sentenza (art. 360 n.
4) c.p.c.). Motivazione apparente (violazione dell’art. 111, comma 6, Costituzione e art. 132 n. 4 c.p.c.)»], si censura il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata che: in primo luogo, riconosce un compenso di euro 9.211,95, sulla base di una “lettera datata 21/05/2013” che in realtà non esiste (e, per tale ragione, pende dinanzi alla Corte d’appello di Venezia domanda di revocazione della stessa sentenza); in secondo luogo, si basa su affermazioni inconciliabili in quanto , prima , afferma che la lettera datata 31/01/2005 non contiene alcuna rinuncia al credito e, nel passo successivo (a pag. 7 ), sostiene esattamente il contrario , ossia che , sempre nella lettera del 31/01/2005, vi sarebbe stata rinuncia al credito relativo allepratiche meno importanti;
2. con il secondo motivo [«Violazione – falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 115, comma 1, e 167 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n.
5) c.p.c.)»], il ricorrente deduce che, in violazione del primo comma dell’art. 115, che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, la sentenza impugnata si basa su una prova “immaginaria”: la lettera del 21/05/2013, recante la richiesta di pagamento di euro 9.211,95. Sotto un diverso profilo (con riferimento all’art. 167, cod. proc. civ.), aggiunge il ricorrente, la sentenza non ha tenuto conto del fatto che Piemme Spa, costituendosi, non aveva contestato i fatti posti dall’attore a fondamento della propria pretesa e neppure i documenti dal medesimo prodotti, ma si era limitata ad eccepire la prescrizione presuntiva o la rinuncia al credito. Da un’ultima angolazione giuridica, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che le prove oral i , assunta in primo grado, confermavano i fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda;
3. con il terzo motivo[«Violazione – falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 2233 e 2237, comma 1, c.c.»], si censura la sentenza impugnata nella parte che liquida esclusivamente il compenso - per altro erroneamente quantificandolo in euro 9.211,59, anziché in quello congruo oscillante tra euro 25.000,00 e 35.000,00 – per le pratiche per le quali era stata mandata la diffida al debitore, il quale aveva pagato, come se quella assunta dall’avvocato fosse un’obbligazione di risultato e non di mezzi,e trascura che Piemme Spa conferiva il mandato professionale al ricorrente quando la stessa società inviava la diffida di pagamento al debitore (con copia per conoscenza al proprio legale), ossia prima di un formale intervento dello stesso professionista; 4.con il quarto motivo [«Violazione – falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Violazione degli artt. 2233 e 2237, comma 1, c.c.»], si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma cheil ricorrente, con missiva 31/01/2005, avrebbe rinunciato alle richieste di pagamento che non avevano un certo spessore. La partesottolinea che quella lettera era indirizza ta a una società terza - la Sep Spa, che doveva certificare il bilancio di Piemme Spa - e conteneva comunicazioni per mere finalità contabili. Rimarca, altresì: che la remissione del debito è atto recettizio, nel quale la volontà abdicativa(nella specie inesistente) deve essere espressa ed univoca; che la Corte d’appello ha inammissibilmente ritenuto sussistente la remissione del debito basandosi su presunzioni (e, segnatamente, sul trascorrere di un certo arco di tempo prima che il professionista sollecitasse i pagamenti); da ultimo, che, con la missiva del 31/01/2005, egli non aveva rinunciato al credito ed anzi aveva quantificato il presumibile importo dovutogli per alcune migliaia di pratiche stragiudiziali in euro 35.000,00/25.000,00, e infi ne che Piemme Spa, con la quale all’epoca i rapporti erano buoni, gli aveva lasciato intendere che avrebbe provveduto al pagamento “omnicomprensivo a saldo”, rapportato all’enorme mole di lavoro svolta dal professionista, per poi opporre alla successiva richiesta di pagamento un netto rifiuto di corrispondere alcunché;
5. il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati, con assorbimento i restanti; 5.1. a prescindere dalla prospettabile inammissibilità, in presenza di un errore di fatto revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), della prima censura nell’articolato motivo - attinente al fatto che la sentenza impugnata avrebbe accertato un credito di euro 9.211,95 (oltre accessori) per le prestazioni svolte a favore di Area Nord S pa (oggi Piemme Spa), basandosi sulla lettera del 21/05/2013, che per entrambe le parti è un documento inesistente – rileva questa Corte che è fondata la censura dell’apparenza della motivazione;5.2. la sentenza impugnata reca affermazioni inconciliabili e , pertanto, non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass.
Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 5.3. nel caso in esame, il percorso logico della sentenza impugnata è incomprensibile perché (cfr. punto 1.) reca asserti inconciliabili laddove, prima , (cfr. pag.
7) afferma che la lettera datata 31/01/2005 non contiene alcuna rinuncia al credito e, poco oltre,(sempre a pag.
7) sostiene esattamente il contrario, ossia che, sempre nella lettera del 31/01/2005, vi sarebbe stata rinuncia al credito relativo allepratiche meno importanti;
6. in conclusione, accolto il primo motivo nei termini sopra indicati, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo nei termini sopra indicati , assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in dive