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Ordinanza — n. 35825/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inheritance division, ruling technical assessment errors are not legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35825/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by heirs against a lower court's decision to jointly assign an inherited property in Massa Lubrense. The appellants argued the first-instance judge erred in applying civil code provisions regarding inheritance division and technical assessments. The court rejected these claims, holding that errors in evaluating factual evidence or technical reports do not constitute a legal violation subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 and n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation holds that a violation of law requires an erroneous recognition of the abstract legal facts, whereas errors in assessing concrete evidence or technical reports fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance division joint assignment of property violation of law technical assessment cassation review factual evaluation civil procedure code divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n.
Art. 718 c.c.
Art. 727 c.c.
D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3.4.2007
(tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3.4.2007).
Cass. n. 24414 del 2019
Cass. n. 3340 del 2019
Cass. Civ., Sez. Unite, n. 8053 del 2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34365/2018 R.G. proposto da : CAPUTO ALFONSO, PANE ESTERINA, rappresentatie difesi dall'avvocato DILENGITE GIUSEPPE (DLNGPP59B19L845X) -ricorrente- contro PANE MARCELLA, PANE ANTONIA, elettivamente domiciliatiin ROMA AL VIADOTTO GRONCHI N.13, ED. B, INT. 5, presso lo studio dell’avvocato PERSICO MARIA,rappresentati e difes i dall'avvocato PERSICO LIVIO (PRSLVI68L04F839P) -controricorrenti- nonchè contro PANE MARIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3407/2018 depositata il10/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere Rossana Giannaccari FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda di divisione proposta da Caputo Alfonso e Pane Esterina nei confronti di Pane Maria, Antonia e Marcella, avente ad oggetto la divisione dei beni ereditari di Pane Raffaele e Pollio Rosa e l’assegnazione congiunta di un fabbricato in Massa Lubrense, quali maggiori quotisti. Gli attori esposero che in data 4.7.1991 si era aperta la successione legittima di Pane Raffaele, al quale erano succedute la moglie Pollio Rosa e le figlie Pane Maria, Esterina, Antonia e Marcella.

L’asse ereditario del de cuius era composto da un terreno. In data 12.10.2000, era deceduta Pollio Rosa, che aveva disposto per testamento pubblico, lasciando la disponibile a Caputo Alfonso, figlio di Pane Esterina. I convenuti si costituirono e contestarono la richiesta di assegnazione congiunta, ritenendo che il fabbricato in Massa Lubrense fosse comodamente divisibile. Nel corso del giudizio di primo grado Pane Maria, con atto per notar Iaccarino del 3.7.2009 cedette a Pane Esterina la quota di 1/6 del fabbricato di Massa Lubrense. Disposta CTU, il Tribunale assegnò il fabbricato di Massa Lubrense agli attori.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 10.7.2018, accogliendo per quanto di ragione l’appello di Pane Marcella, osservò, in primo luogo, che la divisione dovesse avvenire separatamente per ogni asse ereditario sicché era errata la confusione delle masse ereditare di Pollio Rosa e Pane Raffaele. Quanto all’immobile di Massa Lubrense, aderendo alle conclusioni di due consulenti tecnici, ne ritenne la sua divisibilità in due unità abitative e, sulla base del criterio dell’omogeneità qualitativa e quantitativa delle quote, operò la divisione degli assi ereditari di Pollio Rosa e Pane Raffaele.

Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Caputo Alfonso ed Esterina Pane sulla base di tre motivi. Marcella Pane e Antonia Pane hannoresistito con controricorso. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.718 c.c. e 727 c.c., in ordine all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre alla contraddittorietà della motivazione ed al contrasto tra dispositivo e motivazione in relazione alla formazione dell’asse ereditario La Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente considerato, ai fini della divisione, la descrizione dei beni effettuata nell’atto di donazione per notar Iaccarino, salvo affermare che il progetto del CTU non terrebbe conto della cessione di 1/6 dei diritti della quota del fabbricato in Massa Lubrense.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.718 c.c. e 727 c.c., in ordine all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di identificare i beni alienati ai ricorrenti con l’atto per notar Iaccarino del 3.7.2009, nonché di determinare il loro valore complessivo. Tale vizio avrebbe avuto ripercussioni sulle quote previste nel progetto di divisione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre al vizio di motivazione per avere la Corte di merito aderito immotivatamente alle conclusioni del CTU, che avrebbe sopravvalutato alcuni terreni.

I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. I ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano l’interpretazione dell’atto per notar Iaccarino del 2009, con il quale, secondo l’accertamento della Corte di merito, insindacabile in questa sede, Maria Pane aveva ceduto ai ricorrenti i diritti di 1/6 sul fabbricato di Massa Lubrense e sui terreni circostanti ma non l’uliveto ed il bosco. Sulla base di tale accertamento, che non è scalfito dal motivo di ricorso, Pane Maria faceva parte della comunione ereditaria in relazione alla quota non ceduta sicché il progetto di divisione è coerente con le acquisizioni probatorie svolte dalla Corte di merito, che ha condiviso le risultanze della CTU, integrandole con le disposizioni contenute nell’atto di cessione della quota del 2009.

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3.4.2007).

Ne consegue che le considerazioni relative al valore attribuito ai cespiti sfuggono al sindacato di legittimità che è volto alla verifica dell’esatta applicazione delle norme di legge e non alla rivalutazione delle risultanze istruttorie. Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va, inoltre considerato che l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede quale vizio della motivazione l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inteso come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Le censure svolta presuppongono, invece, come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., apportata dal D.L. n.83 del 2012, convertito nella L. n.134 del 2012, mentre, con la citata novella, è denunciabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass.

Civ., Sez. Unite, n. 8053 del 2014). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Ro