Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguishes proceedings and orders cost compensation between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation extinguished the cassation appeal filed by Alessia Galdo against a partial reduction of a Consob administrative fine. Galdo withdrew the appeal on September 23, 2023, citing the introduction of a simplified settlement procedure under Law 197/2022 which requires abandoning pending litigation. Consequently, the court declared the proceedings terminated and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 1, commi 231-252 legge 197/2022: When a party withdraws a cassation appeal due to the availability of a simplified settlement procedure requiring the abandonment of pending lawsuits, the court must extinguish the proceedings and order mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31331/2020 R.G. proposto da : GALDO ALESSIA, rappresentatae difesa dall'avvocato TADDEI ELMI GIOVANNI (TDDGNN80E22D612S); -ricorrente- contro CONSOB, rappresentatae difesa d agli avvocati VALENTE ANTONELLA (VLNNNL68L46F839X), ERMETES MARIA LETIZIA (RMTMLT63S54F839F)e PALMISANO PAOLO (PLMPLA67P27A952W)ed elettivamente domiciliata presso di loro in ROMA, VIA G.B. MARTINI, 3; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1082/2020,depositata i l 12/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Carmelo Celentano, che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio. PREMESSO CHE 1. Alessia Galdo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 12 giugno 2020, n. 1082, che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la delibera della Consob n. 20263 del 10 gennaio 2018 – che aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa di euro 120.000 per abuso di informazioni privilegiate – rideterminando la sanzione in euro 90.000.
La Commissione nazionale per le società e la borsa ha resistito con controricorso.
2. Con atto datato 23 settembre 2023 la ricorrente ha dichiarato che, essendo intervenuta in ordine agli atti impugnato la definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252 legge 197/2022, è venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso e ha rinunciato al medesimo, “con compensazione delle spese di lite”. L’atto di rinuncia è stato notificato alla controricorrente ed è conforme a quanto previsto dall’art. 390 c.p.c., così che va pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione. Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio, compensazione alla quale non si è opposta la controricorrente, alla luce dell’adesione della ricorrente al procedimento di definizione agevolata che prevede l’impegno a rinunciare ai processi pendenti (v. la dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione-quater allegata all’atto di rinuncia).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le relative spese. Così deciso in Roma, nella pubbli