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Decreto — n. 35707/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35707/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35707/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6011/2021 R.G. proposto da : BARLA PAOLA, TARDINI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 1, presso lo studio dell’avvocato CATONE PIETRO (CTNPTR80D21L750W) rappresentati e difesi dall'avvocato TAGGIASCO DIEGO (TGGDGI76M03I138J) -ricorrenti- contro RAMO' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNETTI ANNALISA (GNNNLS70R65H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO FRANCESCO (BRNFNC46L28A145R) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO di GENOVA n.547/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 35707/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BARLA PAOLA, TARDINI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 1, presso lo studio dell’avvocato CATONE PIETRO (CTNPTR80D21L750W) rappresentati e difesi dall'avvocato TAGGIASCO DIEGO (TGGDGI76M03I138J) -ricorrenti- contro RAMO' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNETTI ANNALISA (GNNNLS70R65H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO FRANCESCO (BRNFNC46L28A145R) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO di GENOVA n.547/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di esecuzione deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato calcolo dell'indennità risarcitoria opposizione al precetto esecutivo importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6011/2021 R.G. proposto da : BARLA PAOLA, TARDINI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CARSO 1, presso lo studio dell’avvocato CATONE PIETRO (CTNPTR80D21L750W) rappresentati e difesi dall'avvocato TAGGIASCO DIEGO (TGGDGI76M03I138J) -ricorrenti- contro RAMO' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNETTI ANNALISA (GNNNLS70R65H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO FRANCESCO (BRNFNC46L28A145R) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO di GENOVA n.547/2020 depositata il 15/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge