Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved Ercole Franco and Candia Sara against Georgios Sagredos, with the lower court's judgment serving as the subject of the appeal. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of the case within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1174/2023 R.G. proposto da : ERCOLE FRANCO, CANDIA SARA, elettivamente domiciliati in GENOVA VIA ASSAROTTI 20, presso lo studio dell’avvocato D'ANGELO ANDREA (DNGNDR46C29B354H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEMINO ADOLFO (SMNDLF44M08D969B) -ricorrenti- contro SAGREDOS GEORGIOS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ROMANI ROBERTO (RMNRRT53T25I480Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAGLIANI ANDREA (MGLNDR56D14F205U) -controricorrente- nonchè contro SAGREDOS GEORGIOS-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di GENOVA n.1149/2022 depositata il 03/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di