Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, had not responded to the lower court's proposal for case settlement, while the respondent, DI GERONIMO BRUNELLO, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8657/2021 R.G. proposto da : AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TORRENOVA N 165, presso lo studio dell’avvocato AVV PETRILLI MARIANGELA PRESSO STUDIO AURELI (-) rappresentata e difes a dagli avvocati FARAGLIA MARGHERITA (FRGMGH69P43A515O), FARAGLIA MICHELE (FRGMHL41M03I804A) -ricorrente- contro DI GERONIMO BRUNELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO, 61, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI FRANCESCO (GRMFNC58C15H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato CORA MAURIZIO (CROMRZ50D25A345H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n.1409/2020 depositata il 21/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d