Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by the plaintiff association under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The Association Milano-Monza International Open Air Motor Show voluntarily relinquished the appeal against OFFER SRL, satisfying the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree dismissing the appeal without addressing the merits or ordering any costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the plaintiff's voluntary withdrawal, provided the withdrawal meets statutory requirements and does not prejudice third-party rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: ASSOCIAZIONE MILANO-MONZA INTERNATIONAL OPEN AIR MOTOR SHOW, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIULIO SANTINELLI, MARIATERESA QUARANTA; -ricorrente - contro OFFER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO GLIOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VERONICA BRUNO; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino n.1250/2021pubblicata in data 18 novembre 2021;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ASSOCIAZIONE MILANO - MONZA INTERNATIONAL OPEN AIR MOTOR SHOW,accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s