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Sentenza — n. 35593/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows appeal against appellate court awarding costs to losing party after declaring nullity for lack of contradiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35593/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal regarding the allocation of litigation costs after the appellate court declared the first-instance judgment null due to a lack of contradiction. Although the appellate court recognized the procedural defect, it incorrectly awarded costs to the appellant who had caused the nullity. The court held that when a judgment is remitted for integration of contradiction, the party found to be in the wrong must bear the costs of the second degree, regardless of the outcome of the remitted case.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 354 c.p.c.: When an appellate court declares a first-instance judgment null for lack of contradiction and remits the case, the party recognized as having caused the nullity must bear the costs of the second degree, even if the first-instance judgment was not fully lost.

Parole chiave

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lack of contradiction litisconsortium necessary allocation of costs appellate nullity remission to first instance legge sugli alloggi costi d'alloggio deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
- L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’inosservanza del principio che le spese seguono la 3di 5 – 7535/2019 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 15 ) – Caponi Est.
Art. 354 c.p.c.
Qualora rinvii la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
art. 91 c.p
- L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’inosservanza del principio che le spese seguono la 3di 5 – 7535/2019 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 15 ) – Caponi Est.
art. 354 c.p
Qualora rinvii la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

3 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.7535/2019 proposto da: Condominio Corso Duca di Genova 235, difeso dall'avvocato Gio- vanni Arturi; -ricorrente- contro Della Monica Raffaele, difesodall’avvocato Donatella Cannataro; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5154/2018 de l 24/07/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il Sostituto Procuratore GeneraleRoberto Mucci, che ha con- cluso per ilrigetto del ricorso. Ascoltati gli avvocati Giovanni Arturiper il ricorrente e Fausta Marchese per il controricorrente. 2di 5 – 7535/2019 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 15 ) – Caponi Est.

Fatti di causa Nel 2008 Raffaele Della Monica conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, il Condominio di Corso Duca di Genova n. 235 per il rilascio di una porzione immobiliare, da lui acquistata nel giugno 2007 dalla Pavir s.r.l., la riduzione in pristino e il riconoscimento di una indennità per l'occupazione dal giugno 2007 al rilascio. All’interno del predetto locale era alloggiata sin dal 1965 la caldaia condominiale . Oltre a l Condomin i o, interve nivano in giudizio alcuni condomini, che si opponevanoalla domanda e chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del locale conteso o quanto meno della servitù di alloggia- mento della caldaia.

In primo grado i l Tribunale condanna va il Condominio al pagamento di una indennità di occupazione di € 120 mensili dalla data dell’instaurazione del processo e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione . Contro la sentenza proponevano appello il Condominio e i condomini intervenuti, deducendo, fra l'altro, la nullità della sentenza di primo grado, a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini. La Corte di appello di Roma ha accolto la censura, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rime sso la causa al primo giudice e liquidato a carico del Condominiole spese processuali del grado (€ 4.200).

Ricorrono in cassazione il Condominio e i condomini con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l’attore con controricorso. Cass.22942/2021 ha rimesso la trattazione del ricorso dallaSesta sezione all’udienza pubblica per difetto di evidenza decisoria. Ragioni della decisione 1.1. - L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’inosservanza del principio che le spese seguono la 3di 5 – 7535/2019 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 15 ) – Caponi Est. soccombenza, in quanto la Corte di appello, dopo aver riconosciuto fondato il motivo di appello con cui il Condominio ha denunciato il vizio di contraddittorio che inficiava la sentenza del primo giudice ed averne pronunciato di conseguenza la nullità con rimessione della causa al primo giudice, ha nondimeno condannato l'appellante vittorioso al pa- gamento delle spese del grado (pur dichiarando di applicare il principio che le spese seguono la soccombenza).

La parte ricorrente fa presente che in primo grado aveva già richiesto un termine per l'integrazione del contraddittorio. La parte saliente della sentenza è la seguente: «Il primo motivo di appello del Condominio è senz'altro fondato. Dagli atti di causa, oltre che per esplicita ammissione di entrambe le parti, emerge che vi sono alcuni condomini che non sono stati evocati ingiudizio. La controversia instaurata in primo grado sia con la domanda principale e ancor più con la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio, volta a sen- tir dichiarare l’avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul locale de quo per intervenuta usucapione, richiede la partecipazione al giudizio di tutti i condomini proprietari e usufruttuari in quanto litisconsorti ne- cessari».

L’attore controricorrente eccepisce che la Corte di appello ha affermato la necessità di integrare il contraddittorio conriferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione e non già alla domanda di ri- lascio proposta dall’attore nei confronti del Condominio. 1.2. –Il ricorso è accolto. Afronte di una domanda principale di rilascio di un bene nei confronti di un condominio è stata p roposta riconvenzionale di accertamento dell’usucapione. Pertanto, vi è litisconsorzio necessario proprio e solo per la domanda principale, non ancheper la riconvenzionale.

Infatti, in caso di domanda diaccertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsor- zio necessario unicamenteove la pluralità di soggetti si collochi dal lato 4di 5 – 7535/2019 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 15 ) – Caponi Est. passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo) , non anche nelcaso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo. Infatti, in tal caso, l a domanda, ove accolta, conduce all’accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anchegli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio (come attoriin riconvenzionale, nel caso di spe- cie).

In questo senso, cfr. Cass. 14522/2012, 6163/2006. Nel caso di specie,la Corte di appello non solo ha ritenuto necessario il litisconsorzioanche per la riconvenzionale di accertamento di usuca- pione, ma oltretutto ha condannato i convenuti al pagamento delle spese.Orbene, se il giudicato interno sul litisconsorzio necessario an- che per la riconvenzionale di usucapione impedisce disindacarne l’esat- tezza, è comunque da constatare l’assenza di motivazione sulla scelta della parte soccombente, visto che nessuna delle due parti è tale , a fronte di una soccombenza da doversi assumere come reciproca (es- sendo basata sulla questione della integrità del contraddittorio).

Nel caso di specie, il giudice d'appello avrebbe dovuto applicare i seguenti principi. Qualora rinvii la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di appello provvede sulle spese del giudizio di secondo grado, condannando al pagamento di queste ultime la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità determi- nanteil rinvio. I noltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado.

Così , Cass.11865/2021,che pertanto ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti era dipesa , 5di 5 – 7535/2019 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 15 ) – Caponi Est. piuttosto, dalla negligenza dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice. 2. –In conclusione, i l ricorso è accolto, la sentenza è cassata in re- lazione al motivo accolto, la causa è rimessa al primo giudice per la liquidazione, oltre che delle spese del giudizio di legittimità, altresì di quelle del grado di appello in applicazione dei criteri indicatinel prece- dente paragrafo.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accoltoe rimette la causa al primo giudice per la liquidazione , oltre che delle spese del