Italian Court dismisses material error correction request for unified contribution amount in civil procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected a request to correct a material error in a proposed judgment regarding the unified contribution amount awarded to the winning party. The respondent argued that the judge failed to explicitly mention the contribution, yet the court held that the obligation to repay is automatic by law when a party loses. Consequently, the court ruled that no formal correction is needed because the payment status remains verifiable through the receipt issued by the court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; The unified contribution constitutes an ex lege obligation on the losing party, rendering explicit judicial mention unnecessary for the imposition of restitution to the winner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 26834/2022 avente ad oggetto la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis cpc, emessa dal consigliere delegato nel giudizio di legittimità vertente tra AGNELLO GENNARO e PAIS PIMENTAQ MARIA OTILIA rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Manca -ricorrente - e INFANTI CARLA rappresentata e difesa dall’Avv. Augusto Colatei -controricorrente avverso la sentenza n. 2211/2022 della Corte d’Appello di Roma depositata il 4.4.2022; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.12.2023, dal Presidente Lorenzo Orilia; letta la memoria;
RILEVATO che viene chiesta da Carla Infanti la correzione dell’errore materiale della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, relativamente all’ammontare degli esborsi liquidati dal consigliere delegato in suo favore – quale parte risultata vittoriosa - in €. 200,00 senza considerare l’importo del contributo unificato da essa anticipato per un importo documentato di €. 1.036,00; che l’istanza è infondata perché ignora il principio generale, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (cfr. tra le varie, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18828 del 23/09/2015 Rv. 637147;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015 Rv. 637782; Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 Rv. 654658); che non vi è luogo a provvedere - attesa la natura del presente procedimento - né in ordine alle relative spese (per tutte: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23830 del 20/11/2015 cit; Cass., ord. 17 settembre 2013, n. 21213; Cass., ord. 4 maggio 2009, n. 10203; Cass. Sez. Un., ord. 27 giugno 2002, n. 9438; Cass., ord. 8 luglio 1983, n. 591), né (difettando la natura impugnatoria del procedimento) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di imp