Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of suit by all parties under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal signed by all parties and their lawyers. Maria Colombo, the appellant, had challenged a lower court ruling regarding land release and distance violations, but the Pino-Diana defendants resisted until a formal withdrawal was filed. The court revoked an erroneous premature termination proposal and confirmed the case's extinction under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when all parties and their counsel jointly withdraw the suit, rendering any prior procedural termination proposals invalid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio iscritto al n. 5711/2021 tra COLOMBO MARIA rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Amati -ricorrente - e PINO PAOLA, DIANA FLAVIO, DIANA CARLO, DIANA MASSIMO, DIANA CORRADO E DIANA STEFANO rappresentati e difesi dall’Avv. Brunello Acquas, -controricorrenti avverso la sentenza n. 936/2019 della Corte d’Appello di Cagliari depositata il 26.11.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.12.2023, dal Presidente Lorenzo Orilia; RILEVATO che Maria Colombo ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 936/2019 che aveva respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Cagliari n. 998/2008) in un giudizio in materia di rilascio suolo e violazione di distanze; che al ricorso resistono con controricorso i Pino-Diana; che in data 25.7.2023 è stato depositato in pct atto di rinunzia al ricorso con accettazione, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cpc, previa revoca – in accoglimento della istanza congiunta dei difensori -della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc erroneamente depositata dal consigliere delegato in data 28.7.2023; rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 ultimo comma cpc);
P.Q.M.
la Corte revoca la proposta di definizione ex art. 380 bis cpc depositata il 28.7.2023 e dichiara l’estinzione