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Ordinanza — n. 35325/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of suit by all parties under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35325/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a joint withdrawal signed by all parties and their lawyers. Maria Colombo, the appellant, had challenged a lower court ruling regarding land release and distance violations, but the Pino-Diana defendants resisted until a formal withdrawal was filed. The court revoked an erroneous premature termination proposal and confirmed the case's extinction under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when all parties and their counsel jointly withdraw the suit, rendering any prior procedural termination proposals invalid.

Parole chiave

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joint withdrawal of suit extinction of legal proceedings Cassation appeal dismissal Civil Procedure Code premature termination proposal rinuncia all'espropriazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
la Corte revoca la proposta di definizione ex art. 380 bis cpc depositata il 28.7.2023 e dichiara l’estinzione
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio iscritto al n. 5711/2021 tra COLOMBO MARIA rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Amati -ricorrente - e PINO PAOLA, DIANA FLAVIO, DIANA CARLO, DIANA MASSIMO, DIANA CORRADO E DIANA STEFANO rappresentati e difesi dall’Avv. Brunello Acquas, -controricorrenti avverso la sentenza n. 936/2019 della Corte d’Appello di Cagliari depositata il 26.11.2019; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14.12.2023, dal Presidente Lorenzo Orilia; RILEVATO che Maria Colombo ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi contro la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 936/2019 che aveva respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Cagliari n. 998/2008) in un giudizio in materia di rilascio suolo e violazione di distanze; che al ricorso resistono con controricorso i Pino-Diana; che in data 25.7.2023 è stato depositato in pct atto di rinunzia al ricorso con accettazione, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cpc, previa revoca – in accoglimento della istanza congiunta dei difensori -della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc erroneamente depositata dal consigliere delegato in data 28.7.2023; rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 ultimo comma cpc);

P.Q.M.

la Corte revoca la proposta di definizione ex art. 380 bis cpc depositata il 28.7.2023 e dichiara l’estinzione