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Ordinanza — n. 35310/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against civil court's total litigation cost compensation due to lack of reciprocal loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35310/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted Eugenia Perri's appeal against the Crotone Tribunal's order for total compensation of litigation costs. The Tribunal had awarded Perri the full amount because the opposing party, the Ministry of Justice, did not file an opposition. The court ruled that total compensation is only permissible when there is reciprocal loss, absolute novelty, or exceptional reasons, none of which applied here. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remanded for a new ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Total compensation of litigation costs is not justified merely by the nature of the proceeding or the absence of defense by the opposing party, but requires reciprocal loss, absolute novelty, or exceptional reasons.

Parole chiave

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litigation cost compensation reciprocal loss requirement total cost award absence of opposition quashing of lower court order ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando l’erroneità della compensazione delle spese.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5255/2022
77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato (a tale riguardo si veda Cass. n. 5255/2022).
Corte Costituzionale n. 77/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30101/2022 R.G. proposto da : PERRI EUGENIA, rappresentatae difesa da sé medesima; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI CROTONE; - intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CROTONE depositata il18/11/2022, r.g.n. 1714/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 18 novembre 2022, ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato Eugenia Perri avverso il decreto di liquidazione emesso dal medesimo Tribunale e ha liquidato in suo favore la somma complessiva di euro 720, disponendo “l’integrale compensazione delle spese di lite”.

Avverso l’ordinanza Eugenia Perri ricorre per cassazione. Gli intimati, il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso contesta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando l’erroneità della compensazione delle spese. La censura è fondata. Il Tribunale ha compensato le spese con questa motivazione: “considerata la natura del giudizio e la mancata opposizione della parte resistente, appare equo disporre la totale compensazione delle spese di lite”.

La compensazione delle spese, ai sensi del comma 2 dell’art. 92 c.p.c., è invece possibile ove vi sia “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ovvero ancora –a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato (a tale riguardo si veda Cass. n. 5255/2022).

Il ricorso è pertanto fondato, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Crotone, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella a