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Ordinanza — n. 35275/2023 — snciv Generato dall'IA

Consumer court jurisdiction prevails over subject cumulation in consumer contracts regardless of consumer locations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's declaration of consumer court jurisdiction. The lower court found that while multiple consumers were involved, their respective contracts required protection under consumer law, making the consumer courts the exclusive forum. The Court held that subject cumulation of claims is not permitted when distinct consumer contracts exist, as the special jurisdiction rules for consumers override general procedural coordination mechanisms.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. n. 206/2005; Art. 33 c.p.c.: In consumer contracts, the consumer court jurisdiction is exclusive and inderogable, precluding the application of subject cumulation of claims even when consumers reside in different locations.

Parole chiave

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consumer court jurisdiction subject cumulation of claims exclusive forum rule consumer protection law territorial competence specialized judicial forum contractual imbalance competenza territoriale alternativa

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. n. 206/2005
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 cod.
Art. 33 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 cod.
Art. 66-bis d.lgs. n. 206/2005
Mazzolai) e loro clienti (i Landi e i Rotellini), volta all’ottenimento delle spettanze dei primi, nella quale operava indiscutibilmente il foro del consumatore ex art. 66 - bis d.lgs.
Art. 3 lett. a d.lgs. n. 206/2005
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 cod.
Art. 3 lett. c d.lgs. n. 206/2005
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 cod.
art. 33 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 cod. proc. civ., nonché degli artt.
art. 2 Cost
206, e la violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza ex art. 2 Cost.
art. 111 Cost
e di economicità dei mezzi processuali ex art. 111 Cost., perché, in una causa tra tecnici professionisti (il Geom.
art. 19 cod. proc. civ
18 e art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez.
art. 413 cod. proc. civ
civ., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall’art. 413 cod. proc. civ., e Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705
c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso» (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).
Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386
5705, che richiama Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386, secondo cui l’art.
Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367
civ., e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367, sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge; v edi anche Cass., Sez.
Cass., Sez. 3-6, 2019, n. 28162
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12526/2023 R.G. proposto da FIERI BARBARA E MAZZOLAI RENZO ALIGHIERO, rappresentati e difesi dall’avv. Marcella De Ninno, presso il cui studio in Roma, via Troilo II Grande, n. 74, sono elettivamente domiciliati; –ricorrenti – contro LANDI IVANO, LANDI MIMMA, LANDI MARIELLA, LANDI BRUNO, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Celli -controricorrenti- ROTELLINI MARIA LODOVICA E ROTELLINI MARIO, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Lorenzini, presso il cui studio in Siena, via Porta Giustizia, n. 21, sono elettivamente domiciliati, -controricorrenti- Avverso l’ordinanza del 12/5/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto nell’ambito del proc. n. 1922/2022, comunicata il 15/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dalla dott.ssa Valeria Pirari;

Oggetto: Foro del consumatore –Competenza territoriale –Cumulo soggettivo – Inapplicabilità. lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Rosa Maria Dell’Erba , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Rilevato che:

1. Come si legge nell'ordinanza impugnata, il T ribunale di Grosseto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 febbraio 2023, pres e atto dell'adesione di pa rte at trice alle sollevate eccezioni di incompetenza territoriale in favore del Tribunale ordinario di Siena o, alternativamente , in favore dei diversi fori del consumatore, sostenendo che si fosse realizzato un accordo processuale sulla diversa competenza territoriale indicata dai convenuti, che questo escludesse la pronuncia sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti ad esso, dovendo sulle stesse provvedere il giudice cui era rimessa la causa, e che il cumulo soggettivo di domande fosse espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea della causa dipendeva dalla volontà delle parti e non consentiva la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva la connessione o il collegamento da relazione di subordinazione, affermò che i singoli rapporti tra parte attrice e ciascuno dei convenuti dovevano essere radicati inderogabilmente presso i diversi giudici di residenza e domicilio dei convenuti consumatori, dichiarando l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale di Grosseto per essere territorialmente competente il Tribunale di Livorno per Ivano Landi, di Pisa per Mimma Landi, di Roma per Mariella Landi, di Livorno per Bruno Landi, di Siena per Mario Rotellini e di Firenze per Maria Lodovica Rotellini.

2. Contro la predetta ordinanza, Fieri Barbara e Mazzolai Renzo Alighiero propon gono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. Rotellini Maria Lodovica, Rotellini Mario, Landi Ivano, Landi Mimma, Landi Mariella e Landi Bruno , quest’ultimo in qualità di erede di Landi Mario, si difendono con controricorso. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 cod. proc. civ., nonché degli artt. 66-bis, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e la violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza ex art. 2 Cost. e di economicità dei mezzi processuali ex art. 111 Cost., perché, in una causa tra tecnici professionisti (il Geom. Fieri e l’Ing. Mazzolai) e loro clienti (i Landi e i Rotellini), volta all’ottenimento delle spettanze dei primi, nella quale operava indiscutibilmente il foro del consumatore ex art. 66 - bis d.lgs. n. 206 del 2005, il Tribunale di Grosseto, erroneamente individuato ai sensi dell’art.22 cod. proc. civ., in quanto luogo in cui era stato stipulato e/o doveva essere eseguito il contratto, aveva accolto la sollevata eccezione di incompetenza, individuando una pluralità di fori competenti, uno per ciascun convenuto, senza specificare se essi fossero alternativi, e imponendo così ai professionisti di riassumere il processo dinanzi a cinque diversi Tribunali e di frazionare l’originaria domanda, benché caratterizzata da unicità del petitum e dellacausa petendi.

Ad avviso dei ricorrenti, il criterio derogatorio di cui al d.lgs. n. 206 del 2005 esauriva, a monte, la sua funzione all’atto dell’instaurazione del giudizio in uno dei fori del consumatore alternativamente validi, evitando l’irragionevole conseguenza di imporre, in caso di pluralità di consumatori aventi domicilio o residenza diversi, l’instaurazione di tante cause quanti erano i predetti e di parcellizzare la medesima pretesa creditizia nei confronti dei medesimi soggetti chiamati a rispondere della medesima obbligazione pattuita, giacché una simile situazione sarebbe stata contraria ai principi di buona fede e correttezza e avrebbe esposto al contrasto tra giudicati.

2. Il motivo è infondato. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, che, per espressa previsione dell’art. 33 cod. proc. civ., consente la modificazione della competenza per territorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché esso opera soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 cod. proc. civ.), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (Cass., Sez. 3, 14/7/2000, n. 9369;

Cass., Sez. 1, 13/7/2004, n. 12974). Nella materia che ci occupa, il principio testé enunciato opera in maniera ancora più pregnante, ove si consideri la ratio sottesa alla previsione della deroga alla competenza territoriale, la quale, come già sostenuto da questa Corte, costituisce la sponda processuale dell’esigenza sostanziale di tutela del consumatore, fondata sulla «presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte, che, in quanto professionista, e cioè persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte), è ragionevolmente molto meglio attrezzata a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso» (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).

E’ in ragione di ciò che, si è detto, è stato individuato un «foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario. Peraltro, proprio la stretta connessione funzionale dell’agevole accessibilità del giudice competente a conoscere di questo genere di cause all’effettività della protezione riconosciuta dall'ordinamento, marca la necessità di connotare quel foro come foro esclusivo e tendenzialmente preminente, posto che, in caso contrario, esso sarebbe destinato a essere agevolmente spazzato via attraverso la previsione, non importa se contrattuale o legale, di un foro vantaggioso per la controparte professionale» (vedi Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).

Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - non a caso intitolato Codice del consumo - , ossia di un rapporto contrattuale che vede, come parti contrapposte, una persona fisica operante per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ex art. 3, lett. a, come modificato dal d.lgs. n. 221 del 2007) e bisognevole di protezione presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale della stessa, e un professionista (persona fisica o giuridica), operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3, lett. c, della medesima fonte) e ragionevolmente molto meglio attrezzato a gestire tutte le fasi del contratto, da quella delle trattative a un eventuale contenzioso, non può che applicarsi la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore «in quanto foro più speciale e più inderogabile, tra fori speciali e inderogabili» (Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705).

In tal caso, non rileva affatto la sussistenza di un cumulo soggettivo di domande, il quale è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, sicché non è consentita la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salva l'ipotesi, qui non ricorrente, in cui le cause siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione (sul punto Cass., Sez. 6-3, 12/3/2014, n. 5705, che richiama Cass., Sez. L, 10/8/2012, n. 14386, secondo cui l’art. 33 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall’art. 413 cod. proc. civ., e Cass., Sez. 1, 25/3/2003, n. 4367, sul cumulo di domande di separazione personale con addebito e di divisione di beni del coniuge; v edi anche Cass., Sez. 3 - 6, 2019, n. 28162, non massimata).

Deve perciò affermarsi che, in presenza dei presupposti di cui all’art. 3, d.lgs. n. 206 del 2005 , come modificato dal d.lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l’applicazione del cumulo soggettivo di cui all’art. 33 cod. proc. civ., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall’art. 66-bis del medesimo d.lgs., quand’anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti. Ne consegue l’infondatezza del ricorso.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. In considerazione della novità della questione, ritiene il Collegio che le spese del giudizio vadano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da pa