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Ordinanza — n. 35269/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation partially allows material error correction regarding year and defense activity. The court corrects the year from 2022 to 2023 and adds missing defense activity details. The decision upholds the original ruling's calculation of defense costs despite the initial omission. The court clarifies that the defendant's dual resistance was properly accounted for in the fee assessment. This ruling ensures procedural accuracy in the judgment's factual record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35269/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially granted a request for material error correction regarding an administrative order. The appellant argued the year was wrong and defense costs were under-calculated due to omitted resistance filings. The court found the year error valid but rejected the cost claim, noting the order explicitly recorded the defendant's dual resistance activities. Consequently, the court corrected only the year and added a specific phrase to clarify the defendant's resistance to the incidental appeal.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors at any time, but must distinguish between genuine errors and omissions that do not affect the substantive outcome of the proceedings.

Parole chiave

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material error correction Court of Cassation administrative order defense activity incidental appeal fee calculation procedural accuracy risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale iscritto al n. 13614/2023 avente ad oggetto l’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023, pronunciata nel giudizio di legittimità vertente tra IMMOBILIARE PALÙ SPA, rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo da Passano -ricorrente - e TERZI CLOTILDE, LORENZI GIOVANNA E LORENZI MARTA rappresentate e difese dagli Avv.ti Francesco Alessandro Magni, Valentina Filz e Maria Carmela Carbonaro -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché TRUCCO CESARE, rappresentato e difeso dall’Avv.ti Pietro Assandri e Renato Siringo -controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15.12.2023, dal Presidente Lorenzo Orilia; rilevato che viene chiesta dal controricorrente vittorioso Cesare Vittorio Trucco la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 15337/2023/ di questa Corte, con riferimento all’anno della decisione riportato in dispositivo e con riferimento all’ammontare delle spese del giudizio di legittimità che, a dire dell’istante, sarebbero state liquidate senza tener conto dell’intera attività difensiva da lui svolta e, in particolare, della proposizione anche di un controricorso per resistere al ricorso incidentale spiegato dalle altre controricorrenti Terzi-Lorenzi, non essendovi menzione di tale atto difensivo nel provvedimento; che all’istanza resiste l’Immobiliare Palù spa (originaria ricorrente); considerato che, come dispone l’art. 391 bis cpc, la correzione di errore materiale può essere chiesta e può essere rilevata di ufficio anche dalla Corte di Cassazione in qualsiasi tempo; ritenuto che il ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 è fondato solo in relazione all’anno della decisione riportato in calce nel dispositivo che, effettivamente - come emerge dagli atti e dall’intestazione stessa del provvedimento (v. pagg. 1 e 2) -è il 2023 e non il 2022; ritenuto che per il resto il ricorso è infondato perché: -nell’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 a pag. 3 rigo 11 si dà atto che avverso il ricorso principale della spa Immobiliare Palù (menzionato nei tre righi superiori) “Cesare Trucco resiste con controricorso”; -nell’intestazione, a pag. 2 rigo 3, si dà altresì atto che il Trucco è “controricorrente su ric.incidentale”; ritenuto pertanto, dal semplice coordinamento di tali indicazioni, che la Corte di Cassazione, contrariamente a quanto si assume in ricorso, ha comunque dato atto della duplice attività difensiva svolta dal Trucco (deposito di controricorso per resistere al ricorso principale dell’Immobiliare Palù e di successivo controricorso “su ric. incidentale” spiegato dalle Terzi-Lorenzi) e, conseguentemente, ha liquidato le spese tenendo conto di tale attività difensiva; ritenuto invece che gli unici ulteriori errori materiali – che la Corte di Cassazione rileva di ufficio, come le è consentito – si rinvengono a pag. 3 rigo 15 della citata ordinanza laddove si omette di ribadire che al ricorso incidentale delle controricorrenti Terzi-Lorenzi anche il Trucco resiste con proprio controricorso (peraltro, nel provvedimento, per ulteriore mero refuso, si fa riferimento “all’appello incidentale”, piuttosto che “al ricorso incidentale”); che pertanto solo in questi termini va disposta la correzione dell’ordinanza citata; visto l’art. 391 bis cpc;

PQM in parziale accoglimento dell’istanza, che rigetta per il resto, dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 15337/2023 nel senso che: - a pag. 3 rigo 15 in luogo delle parole “ La Immobiliare Palù resiste con controricorso all’appello incidentale” deve leggersi “La Immobiliare Palù e il Trucco resistono con separati controricorsi al ricorso incidentale”; - a pag. 7 nell’ultimo rigo del dispositivo dopo la parola “14 aprile” deve leggersi “2023” in luogo di 2022. Manda a