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Ordinanza Interlocutoria — n. 35267/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to appellate court regarding procedural nullity and partial allowance of architect's fee claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35267/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the Appellate Court of Bari for a new examination of the architect's fee claim. The Appellate Court had previously awarded a specific sum to the architect while dismissing other claims due to the client's failure to appear in the remand proceedings. The Court found the lower court's calculation of the professional fee correct but noted the need to re-evaluate the procedural validity of the summary hearing.

Regesto Legislator

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Art. 392, 163 n. 7 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The Court remands the case to the Appellate Court to examine the procedural nullity of the summary hearing and the partial allowance of the professional fee claim.

Parole chiave

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procedural nullity summary hearing professional fee remand proceedings architect contract partial allowance cassation review spese per l'allestimento dei piani

Disposizioni normative citate

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Art. 392 c.p.c.
Art. 163 n. 7 c.p.c.
4 c.p.c., nullità della citazione in riassunzione e della relativa sentenza, estinzione dell’intero processo”, in quanto Talia, nel riassumere il giudizio, ha “dimenticato” di riportare quanto prevede l’art. 163, n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n.
Art. 92 c.p.c.
c) il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art.
art. 1359 c.c
art. 92 c.p
c) il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8773/2022
La questione è nodale per la configurazione del giudizio di rinvio e non trova una univoca soluzione nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, tra le pronunzie più recenti, Cass. n. 8773/2022 da un lato e Cass.
Cass. n. 30184/2018
8773/2022 da un lato e Cass. n. 30184/2018 dall’altro lato), così che è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15119/2018 R.G. proposto da : LA TENUTA DEL GARGANO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18 presso lo ST UDIO GREZ, rappresentatae dife sa dagli avvocati FOLLIERI ENRICO (FLLNRC48H10E716U), FOLLIERI LUIGI (FLLLGU74S24A944W), FOLLIERI ROSARIO (FLLRSR51R19E716Z); -ricorrente- contro TALIA ALFONSO , elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO ROSATA JEAN PAUL ALEX (DJRJPL81T21Z401N),rappresentato e difeso dall'avvocato FASANELLA DOMENICO (FSNDNC68C06D643S); -controricorrente- nonchécontro FATIGATO PIETRO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 377/2018,depositata il 28/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSOCHE 1. L'architetto Alfonso Talia conveniva in giudizio la società Tenuta del Gargano s.r.l. per sentirla condannare al pagamento del compenso dovutogli (che quantificava in euro 8.314.703,61) per le prestazioni professionali (di progettazione architettonica e urbanistica, di assistenza alla procedura di verifica dell'impatto ambientale e di redazione della relazione tecnica per i vigili del fuoco) dallo stesso espletate per la realizzazione di un complesso turistico- alberghiero.

L’attore deduceva di avere assunto l'incarico unitamente all'architetto Pietro Fatigato e precisava che era stato pattuito un compenso di lire 15.000 per ogni metro quadrato progettato di edificazione, oltre IVA e CNPAIA, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno fra i due professionisti, con la previsione che l'onorario sarebbe stato - invece - liquidato sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti nel caso in cui l'intervento edilizio avesse beneficiato di finanziamenti pubblici, come pure nel caso di alienazione della proprietà e del progetto da parte della committente; aggiungeva che, dopo avere presentato il progetto alle competenti autorità amministrative (nel dicembre 1998), la società lo aveva ritirato, non ritenendolo più confacente alle proprie esigenze e che, successivamente, aveva conferito al solo attore l'incarico di elaborarne uno diverso, ma, dopo la presentazione del nuovo progetto (avvenuta nel maggio 2002), la committente aveva comunicato a tutte le Amministrazioni interessate e allo stesso attore la propria volontà di ritirare anche tale ultima domanda di concessione edilizia.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta contestava la pretesa (assumendo che a Talia non competeva null'altro oltre la somma di lire 120.000.000 già versatagli) e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio interveniva l'architetto Fatigato, richiedendo la condanna della convenuta al pagamento di un compenso quantificato in euro 759.923,92, oltre accessori. Il Tribunale di Lucera pronunciava sentenza (n. 178/2008) con cui condannava la Tenuta del Gargano a pagare a Talia la somma di euro 1.223.263,78 (oltre accessori) e a Fatigato la somma di euro 246.889,78 (oltre accessori), respingendo le altre richieste dei professionisti e la domanda riconvenzionale della società convenuta.

Il Tribunale ha affermato che la condizione del rilascio della concessione edilizia (cui ha ritenuto subordinato il pagamento di una parte del compenso) non si era avverata in conseguenza di una condotta contraria a buona fede della società committente; ha pertanto considerato operante la fictio di avveramento della condizione (exartt. 1358 e 1359 c.c. ), riconoscendo dovuto ad entrambi i professionisti il compenso per il primo progetto e calcolandolo sulla base della clausola convenzionale che lo determinava in misura inferiore alle tariffe professionali; ha infine ritenuto che gli stessi criteri dovevano essere applicati in relazione all'attività svolta da Talia per il secondo progetto.

2. Pronunciando - con sentenza n. 1341/2012 - sul gravame principale proposto da Tenuta del Gargano e sulle impugnazioni incidentali di Talia e di Fatigato, la Corte d’appello di Bari riformava la sentenza impugnata, rideterminando in euro 8.904,10 (oltre accessori) la somma dovuta a Talia, respingendo la domanda proposta da Fatigato con l'atto di intervento e rigettando, per il resto, tutte le impugnazioni, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio. La Corte d’appello ha escluso la possibilità di ritenere operante la fictio di avveramento della condizione sospensiva; ha ritenuto che i professionisti avrebbero dovuto proporre una domanda di risoluzione e risarcimento dei danni e ha escluso che gli stessi abbiano provato la sussistenza di un nesso causale fra il dedotto comportamento inadempiente della Tenuta del Gargano e il mancato conseguimento della concessione.

3. Avverso la sentenza hanno ricorso per cassazione Talia nonché Fatigato; la Tenuta del Gargano ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale. Con sentenza n. 16501/2014 questa Corte ha preliminarmente dichiarato la inammissibilità del ricorso di Fatigato, in quanto tardivamente notificato; ha poi accolto il ricorso di Talia, affermando la possibilità che l'art. 1359 c.c.trovi applicazione anche nel caso in cui l'interesse di una delle parti - originariamente convergente con quello della controparte -si modifichi in corso di rapporto fino a risultare contrario all'avveramento della condizione, con conseguente erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui non aveva tenuto conto della domanda effettivamente proposta da Talia e ha negato la possibilità di applicare la fictio di avveramento di cui all' art. 1359 c.c. a fronte del ritiro dell'istanza di concessione da parte della Tenuta del Gargano; ritenute assorbite le altre censure mosse da Talia e inammissibile il ricorso incidentale della Tenuta del Gargano - attinente all'avvenuta liquidazione, in favore di Talia, dell'importo di euro 8.904,10 per l'assistenza a un gruppo di lavoro e per la relazione tecnica presentata ai vigili del fuoco - ha cassato la sentenza impugnata, con rimessione della causa alla Corte d’appello di Bari affinché procedesse a un nuovo esame della vicenda.

4. La causa era riassunta da Talia. Con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 377, la Corte d’appello di Bari, dichiarata la contumacia della società Tenuta del Gargano e di Fatigato, ha condannato la società al pagamento in favore di Talia della somma di euro 1.247.995,66 e al pagamento per intero delle spese dell’intero processo. Il giudice di rinvio, precisato che l’appellante principale nel giudizio d’appello –la società Tenuta del Gargano – non ha provveduto alla riassunzione né si è costituita nel giudizio di rinvio e ha così “implicitamente rinunciato all’impugnazione”, ha limitato la propria indagine alla rideterminazione del quantum spettante a Talia, esaminando le doglianze da questi prospettate avverso la sentenza di primo grado.

Al riguardo la Corte d’appello ha ritenuto corretto il calcolo del consulente d’ufficio basato su quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della convenzione stipulata tra le parti, ha ritenuto che – rispetto alla pronuncia di primo grado – la società dovesse essere condannata a pagare la maggiore somma di euro 24.731,88 e al pagamento delle spese processuali del primo grado per intero.

5. Avverso la sentenza del giudice di rinvio Tenuta del Gargano s.r.l. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Alfonso Talia. L’intimato Pietro Fatigato non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in quattro motivi: a)il primo motivo denuncia “violazione degli artt. 392 e 163, n. 7 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., nullità della citazione in riassunzione e della relativa sentenza, estinzione dell’intero processo”, in quanto Talia, nel riassumere il giudizio, ha “dimenticato” di riportare quanto prevede l’art. 163, n. 7 c.p.c., omettendo l’indicazione del termine di venti giorni;

b) il secondo e il terzo motivo contestano alla Corte d’appello di avere erroneamente affermato che la mancata costituzione nel giudizio di rinvio della ricorrente comportava la rinuncia alla sua impugnazione in appello e di non avere così esaminato le suddette censure;

c) il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in quanto, in ogni caso, la domanda di Talia è stata parzialmente accolta, così che ha sbagliato il giudice di rinvio a non disporre, come aveva fatto il giudice di primo grado, la compensazione delle spese dell’intero processo. Il Collegio rileva che il secondo e il terzo motivo prospettano la questione della necessità o meno della specifica riproposizione nel giudizio di rinvio delle questioni che, oggetto del giudizio d’appello, non siano state investite dalla pronuncia della Corte di cassazione. La questione è nodale per la configurazione del giudizio di rinvio e non trova una univoca soluzione nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, tra le pronunzie più recenti, Cass. n. 8773/2022 da un lato e Cass. n. 30184/2018 dall’altro lato), così che è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza