Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, Sveat S.r.l., did not act within the timeframe required by law, while the respondent, Buccolieri Giovanna, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of termination within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15585/2022 R.G. proposto da : SVEAT - S.R.L., elettivamente domiciliat a in LECCE VIALE MICHELE DE PIETRO 11, presso lo studio dell’avvocato TRALDI FABIO (TRLFBA63L29C865V) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BUCCOLIERI GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato ERRANTE MASSIMO (RRNMSM70S21G273H) rappresentatae difesa dagli avvocati CAVALLO ENRICA (CVLNRC59R46D205T), BRUDAGLIO VINCENZO (BRDVCN66M15L328Z) -controricorrente- nonchè contro CASILLI ANTONIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di LECCE n.1360/2021 depositata il 22/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori d