Cassation court allows appeal for nullity of citation due to improper service and failure to remand terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding the nullity of the initial citation and subsequent acts due to improper service. The lower court erred by merely granting new deadlines instead of declaring the entire first-instance procedure null and remanding the case. Consequently, the judgment was quashed and the case sent back to the Court of Appeal of Palermo for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 294 c.p.c.; In cases of nullity of the initial citation due to defects in 'vocatio in ius', if the defect is not raised under Art. 164 c.p.c., the appellate court must declare the nullity of the proceedings and remand the case to the first instance to allow the absent party to exercise precluded rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24431/2022 R.G. proposto da : GAGLIARDO AGNESE, DEBORA LO PIPARO, quale procuratore generale di GAGLIARDO MARIA, GAGLIARDO ANTONINO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato GALIOTO PIETRO (GLTPTR62P30A546M) -ricorrente- contro GALIOTO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato MATTINA LAURA (MTTLRA64C41H501O) rappresentata e difes a dall'avvocato CHIARELLI FELICE (CHRFLC57A19L317G) -controricorrente- nonchè contro ECO ENERGY S.R.L., LA BARBERA FIORELLA PAOLA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1014/2022 depositata il13/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.Agnese e Antonino Gagliardo e Debora Lo Piparo, quest’ultima in qualità di procuratrice generale di Maria Gagliardo, ricorrono, con sei motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe. La Corte di Appello di Palermo -per quanto ancora rileva- ha confermato la decisione di primo grado con la quale erano stati determinati i confini tra il terreno di proprietà Giuseppa Galioto - attrice e odierna controricorrente- e il terreno di proprietà di essi ricorrenti, in Bagheria, in catasto al foglio 15, particelle n.84 e, rispettivamente, n.83, previo rigetto della domanda riconvenzionale delle ricorrenti volta a far valere l’acquisto per usucapione di una porzione della superficie tra i due fondi.
La Corte di Appello ha infine condannato esse ricorrenti alle spese del giudizio “nei confronti di tutte ciascuna parte costituita”. Era costituita in appello anche la società Eco Energy srl che, originariamente chiamata in causa dalla Galioto come proprietaria di altro terreno rispetto al quale era stato chiesto il regolamento dei confini, non era mai stata destinataria di alcuna domanda da parte delle odierne ricorrenti. considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata “violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. in relazione agli artt.160 c.p.c. e 294 c.p.c. per mancata dichiarazione di nullità della notificazione dell’atto di citazione e degli atti successivi”.
È pacifico in causa che la citazione originaria non era stata ritualmente notificata a Agnese e Maria Gagliardo, che queste erano rimaste contumaci, che si erano poi costituite dopo che era stata svolta una consulenza tecnica, che costituendosi avevano eccepito la nullità della notifica della citazione e chiesto di essere rimesse in termini (v. pagina 4 del ricorso per cassazione), che il giudice di primo grado aveva dato nuovamente i termini per le memorie di cui all’art. 186, sesto comma c.p.c. e aveva disposto una nuova consulenza in base ai cui esiti aveva poi deciso.
La Corte di Appello ha ritenuto che, così stando i fatti, era stato sanato “ogni effetto pregiudizievole della nullità della notificazione della citazione”. 2.Il motivo è fondato. La costituzione delle odierne ricorrenti in primo grado è avvenuta per denunciare la nullità della notifica della citazione. Il giudice di appello ha rilevato la nullità ma ha ritenuto che la stessa fosse stata sanata dalla “sostanziale rimessione in termini delle convenute”da parte del giudice di primo grado. Quest’ultimo aveva “assegnato i termini per integrare le difese” (v. sentenza impugnata,pag.8) La Corte d’appello, in questo modo, ha errato.
Avrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza appellata e rimettere in termini le appellanti, ai sensi dell’art.294 c.p.c., per far compiere loro tutte le attività precluse - proposizione di eccezioni di prescrizione e domande riconvenzionali- che le convenute deducono di aver voluto proporre e di non aver potuto proporre per non essere state rimesse in condizione di farlo , avendo il primo giudice concesso loro solo i terminidi cui al sesto comma dell’art. 183 c.p.c. Vale il principio desumibile da Cass. n. 19265/23 e Cass.30969/2023 - pur riferite all’ipotesi della nullità dell’atto introduttivo- secondo cui “ Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante”;
3. il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, restando gli altri motivi di ricorso assorbiti in quanto attinenti al contenuto della decisione adottata dei giudici di merito;
4. la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, per far svolgere le attività processuali conseguenti alla nullità della citazione, nonché per le spese del processo; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinv